giovedì 21 febbraio 2013

SENTENZA STORICA DA STRASBURGO: SI' ALL'ADOZIONE LEGALE DEL FIGLIO DEL PARTNER GAY.


Da ormai qualche anno le coppie gay hanno animato diversi dibattiti non solo in ambito politico ma anche sociale e legale, legati principalmente a dei diritti attribuiti solo alle coppie etero.
E' chiaro che in un paese come il Nostro le opinioni discordanti sulla questione vanno da un estremo all'altro.
Tuttavia l'Italia deve fare i conti con le sempre più presenti ingerenze derivanti dall'appartenenza del Bel Paese all'UE che di certo non facilita la questione.
Ed è proprio la varietà di culture occidentali presenti sotto la bandiera dell'Unione Europea che ci porta ad affrontare nuove problematiche già superate in altri Paesi.
Ebbene, da un illustre organo dell'Unione, nella fattispecie la Corte Europea dei Diritti Umani, che deriva la pronuncia che, forse, potrebbe dare una svolta decisiva al riconoscimento di importanti diritti per le coppie omosessuali.
Ma vediamola nel dettaglio.
IL FATTO:
In Austria, una coppia di donne si era rivolta al Tribunale del luogo competente affinchè si esprimessero favorevolmente sulla possibilità di una delle due donne di adottare legalmente il figlio dell'altra.
Il Tribunale adito rigettava il ricorso impedendo alla ricorrente di adottare il bambino.
LA DECISIONE:
Contro questa pronuncia la coppia interpellava la Suprema Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
Nella sentenza di Strasburgo, sede dell'organo giurisdizionale,  testualmente si legge " l'Austria ha violato i diritti dei ricorrenti perchè li ha discriminati sulla base dell'orientamento sessuale del partner", tenendo in considerazione che in Austria l'adozione è consentita alle coppie eterosessuali non sposate.
Orbene, nonostante la sentenza sia stata emanata nei confronti dell'Austria, il disposto dei giudici, in quanto organismo europeo internazionale, va esteso a tutti i 46 paesi del Consiglio d'Europa, Italia compresa.
Pertanto con il recepimento della pronuncia, anche nel nostro paese verrebbe data la possibilità alle coppie gay di adottare legalmente dei bambini seppur figli dell'attuale partner.
Questa possibilità, se da un lato sarebbe di certo da annoverare tra uno dei più importanti passi in avanti per l'integrazione sociale e il completo riconoscimento delle coppie omosessuali, dall'altro innescherebbe un aspro dibattito politico e sociale che di certo non gioverebbe a nessuno, men che meno ai diretti interessati che sistematicamente verrebbero strumentalizzati per la difesa dell'uno o dell'altra posizione.
A mio parere sarebbe assai più utile (e certamente più risolutivo) se fin da subito ci si attivasse per un percorso culturale volto ad eliminare odiosi pregiudizi frutto di una mentalità ormai retrograda, in favore di una nuova coscienza sociale senza dubbio più tollerante, in cui ognuno possa sentirsi libero di esprimere ciò che sente.

Guglielmo Mossuto.

mercoledì 6 febbraio 2013

#AVVOCATOMOSSUTOVITAINDIRETTA FIGLI CONTESI: LA STORIA DI UN PADRE LONTANO DAI FIGLI.

Storie di vita.
Famiglie spaccate, divise, dove a subire le conseguenze sono sempre i figli.
Anche questa volta alla "Vita in diretta" per denunciare e far conoscere la difficile situazione di Roberto, un padre separato come ce ne sono tanti.
Tuttavia Roberto non può vedere i suoi figli da ormai 7 mesi.
I suoi ragazzi di 14 e 12 anni sono lontani, in Austria. Da luglio dello scorso anno la madre li ha portati via e non gli concede di vederli.
Ma purtroppo non è tutto.
A seguito di un lungo e difficile procedimento presso il Tribunale dei Minorenni di Firenze, Roberto è riuscito ad ottenere l'affido condiviso dei figli e l'obbligo per la madre di farli restare in Italia.
Ma non è bastato.
Nonostante il provvedimento del Tribunale fiorentino, Roberto non riusciva a trascorrere del tempo con i figli a causa degli ostacoli che di volta in volta si frapponevano per l'atteggiamento ostativo della madre.
Ebbene anche il Tribunale austriaco (luogo di residenza della madre) ha avallato la posizione di Roberto.
Con un provvedimento favorevole anche il Tribunale straniero ha accolto le richieste del padre per poter stare con i figli.
Dopo una dura battaglia legale si è finalmente aperto uno spiraglio.
Ci sono ottime probabilità che la situazione abbia un lieto fine ed i ragazzi possano tornare a frequentare anche il padre.
Ad ogni modo una cosa è certa: entrambi i genitori, in ogni  Stato ed i in ogni paese, hanno il diritto di trascorrere del tempo con i propri figli, stare con le persone che amano e trascorrere con loro dei momenti che rimarranno stampati nella nostra memoria, per la vita.
La legge tutela la famiglia, ed il nostro compito è lottare per far valere questi diritti.
Sempre e dovunque.

Guglielmo Mossuto.







martedì 5 febbraio 2013

CHE FARE IN CASO DI SINISTRO STRADALE?



Cari lettori,
sperando di essere utile a molti di voi, con questo post di oggi cercherò di illustrare le modalità di comportamento in caso di incidente stradale.
Nonostante alcuni comportamenti possano sembrare intuitivi, molto spesso quando ci capita un incidente, magari con feriti, entriamo in confusione e la mancanza di qualche piccolo semplice accorgimento in quei momenti, spesso può costarci caro.   
E’ lo stesso codice della strada che stabilisce e disciplina il comportamento in caso di incidente.
In tal caso, allorquando il sinistro sia comunque ricollegabile al proprio comportamento (anche se si tratti di comportamento lecito), il conducente ha due obblighi imprescindibili:
- l’obbligo di fermarsi
- l’obbligo di prestare soccorso a coloro che, eventualmente, abbiano subito danni.
 In relazione all’obbligo di fermata, tale incombente non si considera assolto se il conducente si fermi solo temporaneamente, per poi riprendere la marcia.
 È infatti necessario attendere, sul luogo del sinistro, l’arrivo dei soccorsi e delle forze di polizia per farsi identificare. L’obbligo non ammette deroghe.
Oltre a fermarsi,  dopo aver predisposto l’apposito triangolo, è necessario, quando possibile e senza creare eccessivo intralcio alla circolazione, evitare di modificare lo stato dei luoghi e disperdere le tracce utili per l’accertamento, da parte delle autorità, delle responsabilità del sinistro.
Ogni conducente ha l’obbligo di fornire le proprie generalità alla controparte danneggiata e alle autorità eventualmente intervenute, nonché ogni altra informazione utile affinché quest’ultima possa provvedere a richiedere il risarcimento alla compagnia di assicurazione.

In riferimento al secondo dei due obblighi essenziali, l’obbligo di prestare soccorso ai feriti non significa assolutamente obbligo di un intervento medico (respirazione artificiale, ecc.). Ciò determinerebbe infatti il rischio di aggravare ulteriormente la situazione del danneggiato. “Prestare soccorso” significa invece allertare i soccorsi e prendere le opportune precauzioni per evitare che si verifichino altri incidenti.
 A seguito di diverse addende normative, il medesimo obbligo di soccorso si applica anche nel caso in cui i danneggiati siano animali.
In tal caso l’obbligo di soccorso è esteso sia per gli animali d’affezione (ossia animali domestici come cane, gatto, criceti), sia da reddito (v. bovini, ovini e suini) sia da fauna selvatica.
Appare evidente che proprio tale obbligo di prestare soccorso incombe non solo nei confronti dell’autore del cui comportamento sia rilevante per il sinistro, ma anche su chiunque sia rimasto coinvolto nello stesso anche senza aver posto in essere alcuna azione (per es. un soggetto terzo trasportato di un veicolo che ha investito l’animale).
 In tal caso, la violazione dell’obbligo di fermarsi e prestare soccorso è sanzionata con una multa da 82 a 328 euro.

Guglielmo Mossuto