martedì 13 maggio 2014

MINACCE e BULLISMO: i mezzi ci sono!


Secondo l'ultima pronuncia della Corte di Cassazione affinché sia possibile configurare il reato di minaccia, all'intimidazione non deve necessariamente seguire il compimento delle azioni. E' sufficiente infatti la sola volontà di spaventare, di generare timore nel soggetto destinatario delle minacce.

Sarà ovviamente necessario poi un accertamento caso per caso per valutare la reale portata della minaccia e la sua capacità di impaurire la vittima, avendo riguardo alle modalità con le quali è stata realizzata la condotta, alle espressioni utilizzate e al contesto in cui si sono realizzati i fatti.
Deve trattarsi di un timore serio e l'entità della minaccia deve essere valutata anche in relazione al soggetto cui è destinata. 

Questa nuova prospettiva aperta dalla Cassazione, abbraccia soprattutto i casi di bullismo, purtroppo sempre più frequenti negli ambienti scolastici, dalle elementari fino alle ultime classi del liceo. Risulta evidente, infatti,  la diversa portata di una stessa frase rivolta da un adulto a un adulto ovvero da un ragazzo, magari corpulento, ad un ragazzino indifeso ed emarginato.

Il nostro ordinamento quindi offre i mezzi necessari a assicurare tutela in queste situazioni, occorre solo il coraggio di portarle alla luce del sole cosi da poter evitare conseguenze talvolta devastanti!

Avv. Guglielmo Mossuto

DIVORZIO BREVE, scopriamo di cosa si tratta...




Anche se ancora non è legge e pertanto non vi si può ricorrere, si sente già parlare molto del cd. divorzio breve.

Vediamo insieme di cosa si tratta.
Il disegno di legge prevede un meccanismo "rapido" che va a ridurre notevolmente i tre anni che ad oggi devono intercorrere tra la separazione personale dei coniugi e la domanda di divorzio.

TERMINE: Due sono i casi interessati da questa riforma:
1. in caso di separazione giudiziale o consensuale con figli minori, il termine previsto è di 12 mesi;
2. in caso di separazione consensuale ovvero di separazione giudiziale in assenza di figli minori, il termine è di 9 mesi.

DECORRENZA: Tali termini non decorreranno dall'udienza presidenziale (= data dell'udienza di prima comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione) ma dalla data di deposito della domanda di separazione, stante l'annosa questione riguardante le tempistiche interne ai diversi Palazzi di Giustizia. 

COMUNIONE DEI BENI: ultima novità è quella riguardante lo scioglimento della comunione legale dei beni; modificando l'art. 191 cc, il disegno di legge prevede che lo scioglimento avvenga già in sede di udienza presidenziale, senza che sia più necessario così attendere il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ovvero l'omologazione della separazione consensuale.

Avv. Guglielmo Mossuto