venerdì 28 novembre 2014

LA NUOVA LEGGE SUGLI IMMOBILI: LA LOCAL TAX



Negli ultimi anni la tassa sulla casa ha rappresentato uno dei punti più dibattuti in politica.

Inizialmente introdotta nel 2012 con il nome di IMU, la tassa più “odiata dagli italiani” è stata riproposta con alcune modifiche sotto il nome di TASI. Da un'analisi statistica è stato rilevato che la TASI, in 7 città su 10, è risultata essere più cara della vecchia IMU.

Adesso si prospetta un nuovo cambiamento...

Che impostazione avrà la nuova tassa sugli immobili?

La nuova bozza di legge che è già nelle mani del Ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, dovrebbe essere introdotta quale emendamento nella prossima legge di stabilità.

La nuova imposta che prenderà il nome di “Local Tax” è considerata necessaria dal Parlamento in quanto, data la situazione economica del Paese, risulterebbe impossibile esentare tutti gli immobili.

Il nuovo tributo dovrebbe, quantomeno, superare le contraddizioni della TASI; quest'ultima, infatti, è risultata maggiormente penalizzante per gli immobili di valore medio-basso, dal momento che ha cancellato alcune detrazioni presenti invece con l'IMU.

La Local Tax dovrebbe riportare maggiore progressività nel carico fiscale imposto e dovrebbe avvicinarsi alla vecchia IMU, per ciò che riguarda aliquote ed esenzioni varie.

La nuova imposta prevederà, probabilmente, un'aliquota standard al 2,5 per mille, con un sconto fisso da € 100,00. In tal modo dovrebbero essere esentate dal pagamento del nuovo tributo, tutte le abitazioni con rendita catastale inferiore ai € 265,00: in pratica circa 2 milioni e mezzo di immobili!

Sarà inoltre eliminato l'obbligo di pagare l'imposta, in quota parte, per gli inquilini (novità introdotta dalla TASI fra mille dubbi e polemiche).

Se per gli immobili di medio-basso valore la speranza è quella di essere agevolati dalla nuova “Local Tax”, la stessa cosa non si può certo dire per quelli più pregiati: il rischio è che la nuova aliquota massima, prevista al 12 per mille, si traduca in un'altra tornata di rincari record.
Avvocato Guglielmo Mossuto

mercoledì 12 novembre 2014

LIMITI AL PIGNORAMENTO DI STIPENDI, CREDITI E PENSIONI





Una sentenza o un decreto del giudice che vi dia ragione e vi riconosca come creditori, può non essere sufficiente per riuscire a riscuotere concretamente quanto vi spetta...

Occorre rivolgersi ad un legale esperto del settore ed in grado di muoversi nel migliore dei modi al fine di individuare il credito più adatto ad essere pignorato.

Una volta accertata l'esistenza di crediti spettanti al debitore nei confronti di terzi, è possibile effettuare il pignoramento, a patto che i suddetti crediti non rientrino tra quelli impignorabili.

Andiamo per gradi.

Come noto salari, stipendi, pensioni e altre indennità relative al rapporto di lavoro, di norma, possono essere soggetti al pignoramento di 1/5 della loro entità, da parte del creditore.

Qualora si proceda per il recupero di un credito alimentare è possibile effettuare il pignoramento dei suddetti beni anche in misura superiore ad 1/5 e più precisamente in quella che venga, nel caso concreto, stabilita dal giudice dell'esecuzione.

Determinati crediti sono qualificati per legge come impignorabili o pignorabili solo entro alcuni rigorosi limiti. Ad esempio, le pensioni di invalidità, sono da considerare parzialmente impignorabili, in quanto possono essere soggette a trattenuta da parte del creditore solo per l'importo superiore ai
€ 525,89 (Corte di Cassazione, sentenza n. 6548, del 22.03.2011).

Crediti impignorabili

I crediti alimentari sono impignorabili, a meno che non sia il Presidente del Tribunale o un giudice da lui stesso delegato, a derogare esplicitamente a tale regola generale.

Alle stesso modo risultano impignorabili:

- i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o sostentamento erogati in favore di persone iscritte nelle cosiddette “liste dei poveri”;

- i contributi di maternità;

- i crediti dovuti per malattia;

- i crediti legati alla polizza assicurativa sulla vita;

- i fondi di previdenza e assistenza costituiti dall'imprenditore in favore dei propri dipendenti (come stabilito dall'art. 2117 c.c.) ;

- i fondi stanziati da un ente pubblico per corrispondere il TFR ai propri dipendenti;

- le quote del socio di una società di persone o di una cooperativa, finchè le stesse rimangono in vita.


Il decreto Salva Italia

E' importante evidenziare che il decreto “Salva Italia”, emanato nel 2012 dal governo Monti, al fine di combattere l'evasione fiscale e di tracciare tutti i movimenti di denaro, ha di fatto imposto l'obbligo per milioni di contribuenti di aprire un conto corrente sul quale dovranno essere versati gli stipendi e le pensioni, per gli importi superiori ai € 1.000,00.

Una volta effettuato il bonifico, relativo allo stipendio e/o alla pensione, tali somme andranno a “confondersi” con le somme ivi giacenti e a quel punto sarà possibile effettuare il pignoramento, da parte di un eventuale creditore, senza alcun rispetto delle limitazioni imposte per legge (il suddetto limite di 1/5 che vale come regola generale per il pignoramento di salari e pensioni).

L'ingiustizia di tale normativa è palese in quanto priva i debitori, pensionati e lavoratori dipendenti in primis, di qualsiasi garanzia a tutela delle proprie principali fonti di sostentamento, rischiando in tal modo di causare gravi difficoltà economiche per interi nuclei familiari.
 
Avv. Guglielmo Mossuto

mercoledì 5 novembre 2014

AUTOVELOX: QUANDO IMPUGNARE LE MULTE?




Non sempre le contravvenzioni erogate tramite l'autovelox sono legittime.

E' sempre possibile impugnare le sanzioni stradali tramite ricorso al Giudice di Pace territorialmente competente. Impugnare una multa davanti al Giudice di Pace ha dei costi, seppur limitati, per cui è utile capire in quali casi convenga impugnare tali contravvenzioni.

In quali casi conviene impugnare la multa comminata dall'autovelox?

Spesso i ricorsi avverso le sanzioni amministrative hanno un esito positivo per il ricorrente, che vede in tal modo annullare la multa a suo carico.

Preme evidenziare sin da subito che i dispositivi autovelox per essere a norma di legge devono rispettare alcuni precisi parametri:

- devono essere visibili e ben segnalati;

sono illegittimi gli autovelox “nascosti” dietro alberi, cespugli o auto private in sosta. La presenza dell'autovelox, inoltre, deve essere segnalata in modo chiaro ed inequivocabile con netto anticipo e non soltanto in prossimità del dispositivo o pochi metri prima di questo. La prima segnalazione dell'autovelox deve avvenire almeno 400 metri prima dell'apparecchio.

- non su strade urbane ordinarie;

secondo il codice della strada gli autovelox possono essere istallati soltanto su strade extraurbane, mentre per essere validamente posizionati su strade urbane di scorrimento è necessaria l'esplicita autorizzazione da parte del prefetto. Restando a Firenze, gli autovelox presenti sui “viali”(ad esempio quelli in Viale Etruria, Viale Spartaco Lavagnini, Viale Gramsci) secondo la giurisprudenza prevalente in materia, non sono a norma in quanto i “viali”, per caratteristiche, non corrispondono alle strade extraurbane.

- non possono essere posizionati su strade dove sono avvenuti pochi incidenti;

come confermato recentemente dal Consiglio di Stato ( Cons. Stato sent. n. 4321/14) il dispositivo non può esser posizionato su strade con una tasso di incidenti troppo basso poiché, in tal caso, è evidente che il suo scopo principale non è quello di evitare situazioni pericolose per la circolazione stradale (come invece richiesto per legge).

- non possono essere gestiti da società private;

gli autovelox possono essere gestiti soltanto da enti e amministrazioni pubblici. Soggetti privati possono essere coinvolti solo nella gestione di particolari aspetti tecnici.

- verbale di accertamento non contestato immediatamente;

la multa deve essere contestata immediatamente al conducente, a meno che ciò non sia possibile, a causa delle caratteristiche delle strada che rendono inattuabile fermare il veicolo.

- polizia municipale non competente per le multa in superstrada;

la polizia municipale non è competente per le sanzioni degli autovelox posizionati in superstrada (ad esempio sulla Fi-Pi-Li), infatti, le superstrade e le autostrade rientrano nella competenza della Polizia di Stato.

Va inoltre segnalato un nuovo orientamento giurisprudenziale secondo il quale, le sanzioni stradali relative ad eccessi di velocità, che presentino uno scarto minimo tra la velocità effettiva ed il limite da osservare, possono essere annullate per “tenuità del fatto” (si veda tra le altre GdP Gallarate sent. n. 267/14).

In tutti i casi sopra elencati è possibile impugnare il verbale di polizia che eroga la sanzione amministrativa, con ottime probabilità di vittorie.

E' sempre consigliabile rivolgersi ad un avvocato esperto in materia per avere un valido supporto legale utile per impugnare i profili d'invalidità del verbale di polizia.
 
Avv. Guglielmo Mossuto