venerdì 26 giugno 2015

LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE

FORMULARIO: LA MODIFICA DELLE 


CONDIZIONI DI SEPARAZIONE



TRIBUNALE DI FIRENZE
RICORSO EX ART. 710 C.P.C.

Nell’interesse del Sig. TIZIO, nato in Firenze il _____________ (CF._______________) e residente a _____________Via________ n.___, elettivamente domiciliato in Firenze al Viale dei Mille n. 82 presso lo studio dall’Avv. Guglielmo Mossuto C.F. _________________, che lo rappresenta e difende (il quale dichiara sin d’ora di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax 055-581011 o all’indirizzo e-mail avvocatomossuto@tin.it oppure all'indirizzo di posta certificataguglielmo.mossuto@firenze.pecavvocati.), giusta procura a margine del presente atto
CONTRO
CAIA, nata a _________ C.F. _________________, residente in____________ n.____.

PREMESSO IN FATTO

-con decreto emesso in data ______veniva omologata dal Tribunale di _______in persona del Presidente Dott. ________________________ la separazione consensuale tra Tizio e CAIA (doc.1)
-tra le statuizioni di carattere economiche assunte di comune accordo tra i coniugi era previsto anche il pagamento della somma di € ______ a carico del Sig. TIZIO a favore della moglie a titolo di contributo al mantenimento della stessa: le parti si accordavano nel senso che detto contributo al mantenimento sarebbe terminato nel momento in cui la signora CAIA avesse raggiunto una indipendenza economica. Infatti nel ricorso per separazione la signora CAIA dichiarava di percepire uno stipendio molto basso, pari ad euro__________________
- a seguito dell’omologa della separazione, è emerso che la signora CAIA, non è più gravata da oneri di locazione in quanto ha ormai da diverso tempo intrapreso una convivenza con un nuovo compagno, ha migliorato la propria posizione lavorativa e conseguentemente il proprio reddito da lavoro dipendente, percependo uno stipendio mensile di gran lunga superiore a quanto dichiarato in sede di separazione;
- viceversa, il reddito mensile del SIg. TIZIO è notevolmente diminuito a causa della crisi finanziaria. Inoltre il ricorrente è gravato da un mutuo ipotecario contratto con l’istituto di credito_____
- Di fatto, al netto delle rate inerenti al mutuo ipotecario, al Sig. TIZIO non residuano sufficienti entrate tali da garantire al tempo stesso la propria sussistenza ed il contributo al mantenimento della ex-moglie.
Nonostante i tentativi profusi al fine di addivenire ad una soluzione bonaria della questione, ad oggi non è stato possibile raggiungere un accordo economico in punto di quantum.
IN DIRITTO

L'art. 710 cpc prevede che le parti possano sempre chiedere la modifica dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
***
Tanto premesso, il Sig. TIZIO come sopra rappresentato, difeso e domiciliato rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, in camera di consiglio, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertata la modifica delle condizioni economiche delle parti, in parziale modifica delle condizioni di separazione di cui ai punti sopra esposti nel verbale di separazione omologato il 12.01.2011 :

IN VIA PRINCIPALE:
dichiararsi non più dovuto l’assegno mensile di mantenimento a favore della convenuta, per il venir meno dei presupposti sostanziali per cui era stato concesso nel giudizio per separazione consensuale.
IN VIA SUBORDINATA:
ridurre l’assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente alla convenuta in termini di Giustizia, tenendo presente l’avvenuto accrescimento del reddito della SIg. CAIA e delle disagiate condizioni economiche dell’obbligato.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, IVA e CPA compreso
IN VIA ISTRUTTORIA
- Con riserva di articolare mezzi di prova nei termini di legge, si offre in comunicazione i seguenti documenti:
1. copia autentica del ricorso per separazione omologata
2. dichiarazione dei redditi;
Firenze, ________
                                                                                                         Avv. Guglielmo Mossuto



giovedì 25 giugno 2015

Segue: L'OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI

I padri separati sono obbligati a corrispondere l'assegno di mantenimento per i figli minorenni, indipendentemente dalla situazione economica in cui versa la madre, salvo che sia provata l'impossibilità oggettiva di provvedere al mantenimento.
Nel caso in cui il padre si trovi in una situazione di disoccupazione è sempre meglio procedere alla revisione delle condizioni stabilite con la separazione/divorzio. In quanto non è ammessa una riduzione o interruzione del mantenimento senza una autorizzazione del giudice (Cass. Sent. n. 24730/2015)


Se ritenete che l'ammontare dell'assegno al quale siete obbligati sia di importo troppo alto rispetto alla vostra situazione economica rivolgetevi al vostro avvocato di fiducia per chiedere una modifica delle condizioni di separazione o divorzio, in quanto solo il giudice ha il potere di ridurre il l'assegno di mantenimento.

RIASSUMENDO: DI SEGUITO UNO SCHEMA ESPLICATIVO DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI DEL SOGGETTO INADEMPIENTE E MEZZI A DISPOSIZIONE DELL'AVENTE DIRITTO PER FAR VALERE IL SUO CREDITO.

Conseguenze civili: il mancato versamento dell'assegno di mantenimento costituisce un illecito civile, e dal momento in cui l'inadempimento viene sancito dal giudice e il soggetto viene condannato al pagamento da un provvedimento giudiziario tale provvedimento diviene immediatamente esecutivo, offrendo al coniuge più debole o ai figli una serie di misure coercitive volte a garantire il soddisfacimento del proprio diritto. Analizziamo brevemente le misure a tutela:
  • L'ordine di pagamento diretto: la parte debole può fare istanza al giudice affinché ordini ai terzi, tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, che una parte di queste somme gli venga sottratta e versata agli aventi diritto (Cass. Civ., sez.I, sentenza 11062/2011): pensiamo al datore di lavoro che detrae direttamente la somma dalla busta paga dell'obbligato.


  • Sequestro: sequestro dei beni di proprietà dell'obbligato i quali verranno sbloccati solo qualora l'obbligato adempia al mantenimento.


  • Ritiro del passaporto: fare ricorso al giudice affinché disponga il ritiro del passaporto del coniuge obbligato. Tale strumento è diretto ad indurre l'obbligato al pagamento onde evitare limitazioni della propria libertà.


Conseguenze penali: l'inadempimento costituisce reato ai sensi dell'articolo 570 del Codice Penale, per cui chi si sottrae all'obbligo di assistenza familiare in quanto genitore o coniuge è punito con:

A) SANZIONE PECUNIARIA SINO A € 1.032;
B) RECLUSIONE SINO AD UN ANNO

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, è da considerarsi rilevante penalmente solo la condotta del coniuge che ha le possibilità economiche per adempiere all'obbligo ma non vuole, mentre non lo è quella di chi non è materialmente in grado in quanto sprovvisto di risorse economiche per far fronte al prorpio obbligo. Inoltre, il mero ritardo identificato come inadempimento non grave esclude l'applicazione dell'articolo 570 c.p. poiché affinchè si configuri reato è richiesta la volontarietà di non adempiere e l'inadempimento grave.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 44628 del 2013, sulla scia tracciata dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, ha ridotto il timore di una condanna penale ammettendo l'applicazione della sola pena pecuniaria al coniuge che si sottrae all'obbligo di mantenimento stabilito dal giudice all'udienza presidenziale.
Guglielmo Mossuto

martedì 23 giugno 2015

MANCATO VERSAMENTO DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO




E' ampiamente risaputo che, il mancato versamento dell'assegno di mantenimento alla moglie o ai figli minorenni costituisce un reato, come sancito dall'art. 570 del codice penale:

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore  o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore , ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti  o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

Il diritto ad ottenere il mantenimento può essere stabilito sia a favore dell'ex coniuge sia dei figli. Tale obbligo trova la sua fonte nell'art. 337-ter c.c. il quale sancisce il dovere dei genitori al mantenimento, educazione, istruzione e assistenza morale della prole. Spetterà poi al giudice adottare i provvedimenti necessari e nell'esclusivo interesse della prole.
L'art. 156 c.c. pone a carico del coniuge economicamente più forte l'obbligo al mantenimento dell'altro coniuge, determinando l'entità della somma da somministrare sulla base delle fonti di reddito del coniuge obbligato. Tutto questo sembrebbe facile, ma la realtà quotidiana è ben diversa: infatti, è sempre più frequente che il coniuge tenuto a versare il contributo di mantenimento stabilito con la sentenza di separazione o divorzio si sotragga a tale obbligo. In tal caso non è non è sufficente la semplice dichiarazione di essere in stato di disoccupazione per evitare il reato di violazione degli obblighi si assistenza familiare. Per sottrarsi ad una eventuale responsabilità penale occorre, infatti, almeno dimostrare di essere alla ricerca di una lavoro che sia in grado di garantire il proprio sostentamento e quella della famiglia, come affermato da una recente sentenza della Corte di Appello di Napoli (n. 337/2015).
Infatti, il solo stato di disoccupazione non è elemento sufficiente per escludere il dovere di assitenza alla famiglia. Per evitare le conseguenze del mancato adempimento e quindi la condanna penale è necessario fornire dimostrazione della concreta impossibilità di versare l'assegno. In sostanza, spetta all'interessato dare prova dell'oggettiva impossibilità di versare il mantenimento in quanto la responsabilità non potrà essere esclusa solo sulla base di una generica dichiarazione dello stato di disoccupazione, occorre perciò allegare documentazione che attesti le “difficoltà economiche tali da tradursi in un vero e prorpio stato di indigenza economica”(Cass. Sent. n. 5757/2010).
La Suprema Corte con la sentenza n. 10147/2013 ha applicato in modo rigido ed intrasigente l'art. 570 del codice penale anche nel caso in cui il padre, al contrario della ex moglie benestante e dotata di mezzi sufficienti per provvedere ai bisogni della figlia, risultava essere disoccupato. La Corte, considerando irrilevante la benestante situazione economica della madre idonea a garantire il sostentamento della figlia, ha ritenuto che lo stato di bisogno dei figli permanga anche qualora sia la madre a provvedere al mantenimento e sostentamento.
La Cassazione, ha aggiunto che la dichiarata insufficienza economica non può essere considerata rilevante qualora “non venga dimostrata, su impulso del soggetto interessato, l'oggettiva impossibilità di adempiere” e, che la mera condizione di disoccupazione del padre non necessariamente coincide con l'incapacità economica in quanto lo stesso potrebbe essere in presenza di altre possibili fonti di reddito, perciò non esime il padre dalla responsabilità penale ex art. 570 c.p. per il mancato versamento del mantenimento.


lunedì 22 giugno 2015

COME FARE PER AGGIUNGERE IL COGNOME DELLA MADRE A QUELLO DEL PADRE

COME FARE PER AGGIUNGERE IL COGNOME DELLA MADRE A QUELLO DEL PADRE

Un nuovo tabù è stato infranto!!

Da oggi si avrà la libertà di scelta del cognome: mi spiego meglio, i genitori di un figlio minore oppure il figlio divenuto maggiorenne possono rivolgersi al Prefetto per chiedere che al cognome del padre sia aggiunto anche quello della madre.

Fino ad oggi il figlio di una coppia sposata poteva avere solo il cognome del padre, infatti al bambino, al momento della nascita viene assegnato il cognome del padre. 

Oggi è però possibile chiedere anche in un momento successivo che venga aggiunto al cognome del padre anche quello della madre o addirittura che il cognome del padre venga sostituito con quello della madre.

Per ottenere tutto ciò occorre fare una richiesta al Prefetto della provincia del luogo di residenza del figlio.

Importante: detta richiesta deve essere presentata da entrambi i genitori e non da uno solo !

La richiesta deve essere specificatamente motivata anche se fra le varie giustificazioni vengono accettate quelle che tengono conto di un legame profondo e affettivo fra madre e figlio come anche l' appartenenza della madre ad una famiglia famosa e il suo cognome potrebbe avvantaggiare anche il figlio.

Il Prefetto una volta ricevuta la richiesta presentata dalla parte la valuta e se le ragioni giustificano la domanda con decreto del Ministro dell' Interno viene autorizzato un avviso contenente un riassunto della domanda in questione e detta affissione dura 30 giorni.

Se entro 30 giorni nessuno si oppone, i  genitori dovranno presentare in Prefettura una copia dell' avviso di affissione e una relazione del funzionario comunale che attesta detta affissione per la durata di 30 giorni.

Alla fine il Prefetto emana un decreto con cui concede il cambiamento del cognome oppure l' aggiunta del cognome materno accanto a quello paterno.

Se il Prefetto ritiene invece di non raccogliere detta istanza dei genitori o del figlio maggiorenne, le parti istanti possono proporre ricorso al Tar entro 60 giorni oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Comunque un consiglio mi sento di darlo, fatevi seguire da un legale....

Guglielmo Mossuto