lunedì 23 maggio 2016

CAMBIARE IL COGNOME: COME AGGIUNGERE IL COGNOME DELLA MADRE A QUELLO DEL PADRE


Talvolta possono verificarsi situazioni che portano a sentire l'esigenza di cambiare il cognome o il nome che una persona ha dalla nascita. Per fare ciò è però necessario aver ricevuto l'autorizzazione del Prefetto.

Tradizionalmente il figlio di una coppia alla nascita prende il solo cognome del padre. Tuttavia la legge riconosce alcuni mezzi grazie ai quali è possibile modificare, in particolari casi, il cognome e il nome [1].
È infatti possibile chiedere che venga aggiunto il cognome materno a quello del padre o addirittura che il cognome paterno venga sostituito con quello della madre, in base al caso concreto.
Ciò può avvenire per vari motivi come ad esempio avere un cognome ridicolo o vergognoso, ma anche per molti altri motivi come in seguito a un provvedimento del Giudice.

Come ottenere la modifica

Per ottenere la modifica del cognome del figlio occorre fare una richiesta al Prefetto della provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione si trova l'ufficio dello stato civile in cui è stato registrato l'atto di nascita.
La richiesta deve essere motivata. Tra le varie giustificazioni ci può essere, ad esempio, l'esistenza di un legame particolarmente profondo e affettivo fra madre e figlio oppure l'appartenenza della madre ad una famiglia famosa, con possibili vantaggi per il figlio derivanti dall'aggiunta del cognome materno. Ma la richiesta può anche essere affiancata a un provvedimento del giudice come quello che dichiara la decadenza della responsabilità genitoriale. In questo caso, il genitore non decaduto potrà presentare la domanda senza che sia necessario il consenso dell'altro.

Ricevuta la richiesta, il Prefetto effettua le proprie valutazioni e, se ritenute valide le motivazioni, trasmette il fascicolo al Ministero dell'Interno affinché emetta il decreto di accoglimento. Il decreto di accoglimento dovrà essere affisso presso il Comune di residenza per 30 giorni e, se previsto, notificato a quelle persone ritenute interessate dalla modifica cosi da informarle della possibilità di opporsi.

Se entro questi 30 giorni nessuno si oppone, il decreto diventerà definitivo e i genitori dovranno presentare in Prefettura una copia dell'avviso di affissione e una relazione del funzionario comunale che attesta l'effettiva affissione per 30 giorni.
A questo punto, il Prefetto emana un decreto con cui autorizza il cambiamento del cognome.

Se il Prefetto ritiene invece di non accogliere detta istanza dei genitori o del figlio maggiorenne, gli interessati potranno proporre ricorso al Tar entro 60 giorni oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

[1] D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, artt. 89-94


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