Cari amici, questo blog è stato creato per avere un contatto diretto con tutti voi. Sono sempre disponibile per chiunque abbia bisogno di un aiuto, un sostegno o semplicemente un consiglio in materia di diritto di famiglia, civile o penale. Vi terrò informati sulle più interessanti novità legislative e giurisprudenziali e terrò una rubrica nella quale periodicamente aggiornerò i miei interventi più recenti, pubblicati sulla carta stampata.
martedì 8 dicembre 2015
AVVOCATO GUGLIELMO MOSSUTO FIRENZE: COSA FARE IN CASO DI MALASANITA'
AVVOCATO GUGLIELMO MOSSUTO FIRENZE: COSA FARE IN CASO DI MALASANITA': Cosa fare in caso di malasanità? Chiedere un risarcimento per malasanità, per un errore di un medico oppure per una negligenza della st...
ACCORDI PREMATRIMONIALI: nuova proposta di legge
ACCORDI PREMATRIMONIALI..............nuova proposta di legge
Vi è una proposta di legge che potrebbe cambiare e modificare il codice civile con l' introduzione dei nuovi accordi prematrimoniali e l' introduzione dei patti successori.
E' stata presentata una proposta di legge che se approvata cambierà radicalmente il nostro diritto di famiglia. Verranno introdotti gli accordi prematrimoniali e i patti successori che ad oggi sono nulli.
Tali accordi saranno una novità perchè introdurranno e si regolamenteranno gli accordi di una eventuale separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Come potranno essere fatti questi accordi? Mediante scrittura privata, un atto pubblico redatto da un notaio alla presenza di due testimoni.
Ma in cosa consistono questi accordi? Questi accordi dovranno riguardare le conseguenze patrimoniali in caso che i coniugi addivengano ad una separazione o ad un divorzio.
Questi accordi prevedono:
- la misura e la modalità di un eventuale assegno per un mantenimento futuro,
- la modalità di assegnazione della casa al coniuge non proprietario oppure per un periodo di tempo prestabilito dagli accordi.
- la rinuncia a pretendere un mantenimento a proprio favore senza però rinunciare a percepire gli alimenti in caso di vero bisogno del coniuge.
Allo stesso modo potranno essere stipulati dei patti successori per stabilire a chi possa toccare un bene piuttosto che un altro senza però intaccare i diritti dei legittimari.
Logicamente gli accordi prematrimoniali sono nulli se riguardano i seguenti patti:
- impegno a non separarsi
- impegno a non divorziare
- impegno a non avere figli
- impegno a non iniziare una eventuale convivenza e a non frequentare particolari amicizie
- a limitare la circolazione
- a violare il proprio diritto di difesa
- patti che stabiliscono una penale in caso di non rispetto di questi accordi ( somma di denaro)
SPERO CHE NON VENGANO ATTUATI ACCORDI COME QUELLO CHE MI HA DETTO IERI UNA PERSONA IN UN CONSULTO,
VOLEVA SOTTOSCRIVERE UN ACCORDO CON LA SUA FUTURA MOGLIE (CONSENZIENTE) CHE IN UNA FUTURA SEPARAZIONE IL FIGLIO FOSSE AFFIDATO IN MANIERA ESCLUSIVA A LUI.
IO FAREI UN ACCORDO CHE TUTELI LE COPPIE DI FATTO CHE PER MOLTO TEMPO SI E' PARLATO MA DA QUALCHE SETTIMANA NON HO SENTITO PIU' NIENTE...
Avv. Guglielmo Mossuto
Vi è una proposta di legge che potrebbe cambiare e modificare il codice civile con l' introduzione dei nuovi accordi prematrimoniali e l' introduzione dei patti successori.
E' stata presentata una proposta di legge che se approvata cambierà radicalmente il nostro diritto di famiglia. Verranno introdotti gli accordi prematrimoniali e i patti successori che ad oggi sono nulli.
Tali accordi saranno una novità perchè introdurranno e si regolamenteranno gli accordi di una eventuale separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Come potranno essere fatti questi accordi? Mediante scrittura privata, un atto pubblico redatto da un notaio alla presenza di due testimoni.
Ma in cosa consistono questi accordi? Questi accordi dovranno riguardare le conseguenze patrimoniali in caso che i coniugi addivengano ad una separazione o ad un divorzio.
Questi accordi prevedono:
- la misura e la modalità di un eventuale assegno per un mantenimento futuro,
- la modalità di assegnazione della casa al coniuge non proprietario oppure per un periodo di tempo prestabilito dagli accordi.
- la rinuncia a pretendere un mantenimento a proprio favore senza però rinunciare a percepire gli alimenti in caso di vero bisogno del coniuge.
Allo stesso modo potranno essere stipulati dei patti successori per stabilire a chi possa toccare un bene piuttosto che un altro senza però intaccare i diritti dei legittimari.
Logicamente gli accordi prematrimoniali sono nulli se riguardano i seguenti patti:
- impegno a non separarsi
- impegno a non divorziare
- impegno a non avere figli
- impegno a non iniziare una eventuale convivenza e a non frequentare particolari amicizie
- a limitare la circolazione
- a violare il proprio diritto di difesa
- patti che stabiliscono una penale in caso di non rispetto di questi accordi ( somma di denaro)
SPERO CHE NON VENGANO ATTUATI ACCORDI COME QUELLO CHE MI HA DETTO IERI UNA PERSONA IN UN CONSULTO,
VOLEVA SOTTOSCRIVERE UN ACCORDO CON LA SUA FUTURA MOGLIE (CONSENZIENTE) CHE IN UNA FUTURA SEPARAZIONE IL FIGLIO FOSSE AFFIDATO IN MANIERA ESCLUSIVA A LUI.
IO FAREI UN ACCORDO CHE TUTELI LE COPPIE DI FATTO CHE PER MOLTO TEMPO SI E' PARLATO MA DA QUALCHE SETTIMANA NON HO SENTITO PIU' NIENTE...
Avv. Guglielmo Mossuto
domenica 8 novembre 2015
venerdì 4 settembre 2015
#aiuto@avvocatomossuto.it
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digitate su facebook aiuto@avvocatomossuto e iscrivetevi ..............un aiuto legale per chi ha bisogno
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mercoledì 29 luglio 2015
RICORSO PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE #aiuto@avvocatomossuto.it
TRIBUNALE DI FIRENZE
RICORSO EX ART. 710 C .P.C.
Nell’interesse del Sig. TIZIO, nato in Firenze il _____________ (CF._______________) e residente a _____________Via________ n.___, elettivamente domiciliato in Firenze al Viale dei Mille n. 82 presso lo studio dall’Avv. Guglielmo Mossuto C.F. _________________, che lo rappresenta e difende (il quale dichiara sin d’ora di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax 055-581011 o all’indirizzo e-mail avvocatomossuto@tin.it oppure all'indirizzo di posta certificata guglielmo.mossuto@firenze.pecavvocati. ), giusta procura a margine del presente atto
CONTRO
CAIA, nata a _________ C.F. _________________, residente in____________ n.____.
PREMESSO IN FATTO
che con decreto______veniva omologata dal Tribunale di _______in persona del Presidente Dott. ________________________ la separazione consensuale tra Tizio e CAIA (doc.1)
che tra le statuizioni di carattere economiche assunte di comune accordo tra i coniugi era compreso anche il pagamento della somma di € ______ che il Sig. TIZIO s’impeganva a versare alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della ex moglie, almeno fin tanto che la stessa non avesse raggiunto l’indipendenza economica;
che nel ricorso per separazione consensuale la Sig.ra Caia dichiarava di percepire uno stipendio mensile netto pari ad € _____
che a seguito dell’omologa di separazione, è emerso che la signora CAIA, non più gravata da oneri di locazione in quanto ha ormai da diverso tempo intrapreso una nuova convivenza con un nuovo compagno, ha migliorato la propria posizione lavorativa e conseguentemente il proprio reddito da lavorodiepndente, percependo uno stipendio mensile di gran lunga superiore a quanto dichiarato in sede di separazione;
che viceversa, il reddito mensile del SIg. TIZIO è notevolmente diminuito a causa della crisi finanziaria oltre ad essere gravato di un mutuo ipotecario contratto con l’istituto di credito_____
Di fatto, al netto delle rate inerenti al mutuo ipotecario, al Sig. TIZIO non residuano sufficienti entrate tali da garantire al tempo stesso la propria sussistenza ed il contributo al mantenimento della ex-moglie;
Nonostante i diversi tentativi esperiti, ad oggi non è stato possibile raggiungere un accordo economico in punto di quantum.
IN DIRITTO
L'art. 710 cpc prevede che le parti possano sempre chiedere la modifica dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
***
Tanto premesso, il Sig. TIZIO come sopra rappresentato, difeso e domiciliato rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, in camera di consiglio, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertata la modifica della situazione abitativa in parziale modifica delle condizioni di separazione di cui ai punti sopra esposti nel verbale di separazione omologato il 12.01.2011 :
IN VIA PRINCIPALE:
dichiararsi non più dovuto l’assegno mensile di mantenimento a favore della convenuta, per il venir meno dei presupposti sostanziali per cui era stato concesso nel giudizio per separazione consensuale.
IN VIA SUBORDINATA:
ridurre l’assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente alla convenuta in termini di Giustizia, tenendo presente l’avvenuto acrescimento del reddito della SIg. CAIA e delle disagiate condizioni economiche dell’obbligato.
Si produce:
copia ricorso per separazione omologata
documenti comprovanti su quello che vogliamo sostenere...... ;
documenti comprovanti su quello che vogliamo sostenere...... ;
Firenze, ________
Avv. Guglielmo Mossuto
FACSIMILE RICORSO PER SEPARAZIONE CONSENSUALE. #aiuto@avvocatomossuto.it
#AVVOCATOMOSSUTOFACSIMILERICORSOSEPARAZIONECONSENSUALEDEICONIUGI
Cari lettori,
il post che intendo pubblicare oggi potrà renderVi sicuramente più chiaro come due coniugi, accordatisi sui punti fondamentali (economici e familiari) oggetto principale del contendere, possono addivenire ad una separazione consensuale accorciando di molto i lunghi tempi della giustizia.
NEL CASO CHE INVECE NON VI SIA ACCORDO TRA LE PARTI OCCORRE PRESENTARE IL RICORSO PER LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI.
RICORSO PER SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI
I sottoscritti
nome, cognome, nato a ....., il .... CF....., residente in....via......, e nome cognome, nato a ......, CF..........,
residente in .....via......;
rappresentati e difesi dall'Avv. ................., CF........., ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Firenze, Vial.............. n...... come da giusta delega a margine del presente atto
PREMESSO CHE
- in data ......, in......, i coniugi Sig.ri..... hanno contratto regolare matrimonio (civile o concordatario);
- dalla loro unione in data ....., nasceva un figlio di nome...., CF.....;
- la convivenza tra i coniugi si è col tempo rivelata particolarmente difficile a causa di un'insanabile diversità caratteriale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della vita matrimoniale;
- per questo motivo ambedue i coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente alle condizioni qui di seguito riportate:
1- I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2- Il /i figli vengono affidati ad entrambi i genitori, con elezione di domicilio, e di residenza stabile dei minori presso la casa familiare posta in ........, via......, n....
3- Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute del/i figlio/i (scuola, sport, tempo libero etc...) verrà presa di comune accordo da entrambi i genitori;
4- Il padre potrà vedere e tenere con sè i figli secondo le seguenti modalità ( specificare modalità di freqentazione infrasettimanale e durante i week-end); durante le festività natalizie i minori staranno una settimana con ciascun genitori secondo le seguenti modalità ........; le vacanze pasquali con ciascuno dei genitori ad anni alterni.
Durante il periodo estivo il minore trascorrerà con il padre o con la madre ovvero con il padre n...... settimane tra i mesi di ...... e .... . Tale periodo verrà definito di anno in anno entro e non oltre il......., compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori.
5- La casa coniugale posta in ........, Via......., di proprietà del Sig......viene assegnata alla madrea dove vi continuerà a vivere insieme con i figli. Il sig. ....se n'è già allontanato portando con se indumenti ed effetti di uso personale.
6- Il SIg....corrisponderà alla Sig.ra...., entro il 5 di ogni mese , la somma di € .....a titolo di contributo al mantenimento del /i figlio/i con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT sul costo della vita dal mese e dall'anno successsivo a quello di omologazione del verbale di separazione consensuale oltre al 50% delle spese straordinarie (sportive, ludiche, sanitarie non coperte dal SSN).
7- Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento;
8- I coniugi hanno già provveduto personalmente alla divisione dei loro beni in comune e dichiarano fin da subito di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro.
Entrambi i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità e passaporto valido anche per l'espatrio.
Tutto ciò premesso, i sottoscritti coniugi
CHIEDONO
Che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia, ai sensi dell'art. 711 c.p.c, fissare l'udienza di comparizione personale delle parti dinanzi al Presidente, ed all'esito, omologare la lo loro separazione personale consensuale alle condizioni disopra esposte.
1) Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio;
2)certifiacato di residenza Sig....;
3)certificato di residenza della Sig.ra....;
4)Stato di famiglia;
5)CUD ultimi 3 anni dei coniugi.
giovedì 16 luglio 2015
COSA FARE IN CASO DI MALASANITA'
Cosa fare in caso di malasanità?
Chiedere un risarcimento per malasanità, per un errore di un medico oppure per una negligenza della struttura medica non è più certo una novità.
Se avessimo l’impressione di essere stati vittima di un caso di errore medico, di un caso di malasanità, la prima cosa da fare è senza dubbio valutare attentamente l’opportunità di dare avvio ad una richiesta di risarcimento.
Cosa importante da valutare è che vi sia un nesso di causa tra l’azione svolta dal medico e il danno subito.
Cosa fondamentale è raccogliere tutta la documentazione possibile (cartella clinica completa, esami, radiografie ) per dimostrare la fondatezza del danno.
Occorre interpellare un medico legale che effettuerà una perizia medico legale che attesterà il danno subito.
Se il medico evidenzierà il nesso causale si procederà con la richiesta di risarcimento.
Nel caso i danni fisici subiti siano da riferirsi ad una colpa di medici professionisti privati, come ad esempio un dentista, un chirurgo privato, non essendo prevista una vera e propria cartella clinica, è necessario richiedere e conservare il preventivo e la fattura di quello che è stato eseguito, per avere almeno degli elementi che comprovino che una data cura sia stata eseguita presso quello studio.
Questa perizia medico legale altro non è che una relazione medica che certifichi in modo obiettivo la situazione clinica del paziente con l’individuazione del danno presunto (percentuale del danno).
In prima istanza si procederà a risolvere la questione in via stragiudiziale. Un’azione che prevede una “trattativa” diretta con l’assicurazione della struttura sanitaria che conduca ad un accordo per arrivare ad un giusto risarcimento senza andare per le vie legali. Se le vie stragiudiziali non avranno esito si inizierà una causa legale per il risarcimento del danno.
Cosa fondamentale se si rimane vittima di malasanità, di errore medico, è di affidarsi immediatamente ad un avvocato evitando nella maniera più assoluta il cosiddetto " fai da te "
Qual'è il danno che viene liquidato?
In primo luogo viene risarcito il danno biologico, vale a dire l'invalidità determinata dalla mancata guarigione, totale o parziale, o dal ritardato conseguimento della stessa o dal determinarsi di una vera e propria malattia insorta per via dell'errore medico.
Per quantificare dettagliatamente tale danno si fa riferimento a precise tabelle di liquidazione che mettono in relazione due parametri: la percentuale di invalidità riscontrata dal medico legale e l'età del danneggiato.
Inoltre è prevista la cosiddetta inabilità temporanea, cioè il pagamento di una diaria per ogni giorno di prognosi.
Molto frequentemente, nei casi più seri viene liquidato anche il danno morale e/o esistenziale.
Tutte le spese e tutti i costi sostenuti dal paziente danneggiato devono essere rimborsate.
Altra voce risarcibile è il danno patrimoniale, sia sotto il profilo del danno emergente (costi sostenuti per riparare al danno) che del lucro cessante (mancati guadagni determinati dalla prolungata malattia).
Infine è risarcibile anche il così detto danno da perdita di chance se il paziente dimostra che la diagnosi tempestiva e la giusta cura avrebbe anche solo migliorato la prognosi (ad esempio in caso di ritardata diagnosi di un tumore il malato potrà ottenere il risarcimento del danno qualora dimostri che una diagnosi tempestiva avrebbe determinato un'aspettativa di vita più lunga per il paziente).
Cosa importante è che anche gli eredi possono far valere questo diritto e chiedere il risarcimento del danno.
Avv, Guglielmo Mossuto
mercoledì 8 luglio 2015
AGENZIA RECUPERO CREDITI: COME DIFENDERSI!!!
Spesso e volentieri le grandi società di recupero crediti comprano dalle banche interi pacchetti di posizioni impagate, di clienti che la banca ha considerato completamente insolventi e dunque somme difficilmente recuperabili.
Quindi queste società comprano per pochi spiccioli la posizione di un cliente che in teoria avrebbe dovuto dare alla banca diverse migliaia di euro.
Una volta comprato il credito queste società "sguinzagliano" migliaia di operatori telefonici che, senza farsi scrupoli, alzano la voce, minacciano l' intervento di esattori, preannunciano imminenti espropriazioni immobiliari e vendite di casa all' asta.....un vero e proprio stalking !
Spesso infatti questi operatori telefonici telefonano in luoghi dove invece dovrebbe essere rispettata la privacy, come l' abitazione di parenti o il posto di lavoro.
Ecco perciò una rassegna delle condotte che le società di recupero crediti devono tenere e l' elenco dei comportamenti illegali degli operatori telefonici:
- quando la società di recupero crediti contatta il debitore, deve per prima cosa presentarsi e dire per quale società di recupero lavora e per quale credito.
Il debitore ha il diritto di sapere il nome dell' operatore con cui sta parlando, della società di recupero crediti e del creditore per il quale si sta tentando il recupero di una somma.
- il numero della società che chiama deve essere visibile e mai anonimo.
- i soggetti incaricati devono tenere sempre un comportamento corretto e non devono fare dichiarazioni ingannevoli e false al fine di intimorire il presunto debitore.
Non si possono minacciare iniziative legali spropositate, pignoramenti immobiliari mai peraltro richiesti, interventi dell' esattore nella propria abitazione e sul posto di lavoro, la visita dell' ufficiale giudiziario.
Le società di recupero crediti non possono comunicare informazioni sui mancati pagamenti a soggetti diversi dal diretto interessato.
-non possono telefonare a orari irragionevoli, quindi per esempio non possono chiamare alle 7 di mattina e nemmeno alle 9 di sera
-non possono chiamare con una frequenza eccessiva, una o massimo due volte per settimana per sollecitare il pagamento scaduto
- non possono chiamare nei luoghi di lavoro, presso parenti o vicini di casa e nè possono chiedere il numero telefonico a parenti e vicini rivelando le ragioni di tali necessità.
- non possono essere offensivi, non possono usare parole violente nè tantomeno fare minacce di qualsiasi tipo.
-non possono pretendere che apriate la porta se qualcuno viene a bussarvi alla porta spacciandosi per esattore.
- non possono affiggere sulla porta dell' abitazione nessun avviso di messa in mora.
Imparate tutti a scaricarvi l ' applicazione sugli smartphone che registra le telefonate e, con la prova in mano, denunciate ogni sopruso.
Il mio consiglio spassionato è di non considerare queste società che con minacce e intimidazioni pretendono soldi da voi.
Preoccupatevi solo e soltanto quando ricevete una raccomandata e non una telefonata dall' operatore di turno!
E se proprio siete con l' acqua alla gola, allora chiamate Mossuto !
venerdì 26 giugno 2015
LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
FORMULARIO: LA MODIFICA DELLE
CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
TRIBUNALE DI FIRENZE
RICORSO EX ART. 710 C.P.C.
Nell’interesse
del Sig. TIZIO,
nato in Firenze il _____________ (CF._______________) e residente a
_____________Via________ n.___, elettivamente domiciliato in Firenze
al Viale dei Mille n. 82 presso lo studio dall’Avv. Guglielmo
Mossuto C.F. _________________, che lo rappresenta e difende (il
quale dichiara sin d’ora di voler ricevere le comunicazioni
relative al presente procedimento al numero di fax 055-581011 o
all’indirizzo e-mail avvocatomossuto@tin.it
oppure
all'indirizzo di posta
certificataguglielmo.mossuto@firenze.pecavvocati.),
giusta procura a margine del presente atto
CONTRO
CAIA,
nata a _________ C.F. _________________, residente in____________
n.____.
PREMESSO
IN FATTO
-con
decreto emesso in data ______veniva omologata dal Tribunale di
_______in persona del Presidente Dott. ________________________ la
separazione consensuale tra Tizio e CAIA (doc.1)
-tra
le statuizioni di carattere economiche assunte di comune accordo tra
i coniugi era previsto anche il pagamento della somma di € ______
a carico del Sig. TIZIO a favore della moglie a titolo di
contributo al mantenimento della stessa: le parti si accordavano nel
senso che detto contributo al mantenimento sarebbe terminato nel
momento in cui la signora CAIA avesse raggiunto una indipendenza
economica. Infatti nel ricorso per separazione la signora CAIA
dichiarava di percepire uno stipendio molto basso, pari ad
euro__________________
-
a seguito dell’omologa della separazione, è emerso che la signora
CAIA, non è più gravata da oneri di locazione in quanto ha ormai
da diverso tempo intrapreso una convivenza con un nuovo compagno, ha
migliorato la propria posizione lavorativa e conseguentemente il
proprio reddito da lavoro dipendente, percependo uno stipendio
mensile di gran lunga superiore a quanto dichiarato in sede di
separazione;
-
viceversa, il reddito mensile del SIg. TIZIO è notevolmente
diminuito a causa della crisi finanziaria. Inoltre il ricorrente è
gravato da un mutuo ipotecario contratto con l’istituto di
credito_____
-
Di fatto, al netto delle rate inerenti al mutuo ipotecario, al Sig.
TIZIO non residuano sufficienti entrate tali da garantire al tempo
stesso la propria sussistenza ed il contributo al mantenimento della
ex-moglie.
Nonostante
i tentativi profusi al fine di addivenire ad una soluzione bonaria
della questione, ad oggi non è stato possibile raggiungere un
accordo economico in punto di quantum.
IN
DIRITTO
L'art. 710 cpc prevede che le parti possano sempre chiedere la modifica dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
***
Tanto
premesso, il Sig. TIZIO come sopra rappresentato, difeso e
domiciliato rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, in camera di consiglio, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertata la modifica delle condizioni economiche delle parti, in parziale modifica delle condizioni di separazione di cui ai punti sopra esposti nel verbale di separazione omologato il 12.01.2011 :
IN VIA PRINCIPALE:
dichiararsi
non più dovuto l’assegno mensile di mantenimento a favore della
convenuta, per il venir meno dei presupposti sostanziali per cui era
stato concesso nel giudizio per separazione consensuale.
IN
VIA SUBORDINATA:
ridurre
l’assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente alla convenuta in
termini di Giustizia, tenendo presente l’avvenuto accrescimento
del reddito della SIg. CAIA e delle disagiate condizioni economiche
dell’obbligato.
Con
vittoria di spese e competenze di giudizio, IVA e CPA compreso
IN
VIA ISTRUTTORIA
-
Con riserva di articolare mezzi di prova nei termini di legge, si
offre in comunicazione i seguenti documenti:
1.
copia autentica del ricorso per separazione omologata
2. dichiarazione dei redditi;
2. dichiarazione dei redditi;
Firenze,
________
Avv.
Guglielmo Mossuto
giovedì 25 giugno 2015
Segue: L'OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI
I
padri separati sono obbligati a corrispondere l'assegno di
mantenimento per i figli minorenni, indipendentemente dalla
situazione economica in cui versa la madre, salvo che sia provata
l'impossibilità oggettiva di provvedere al mantenimento.
Nel
caso in cui il padre si trovi in una situazione di disoccupazione è
sempre meglio procedere alla revisione delle condizioni stabilite con
la separazione/divorzio. In quanto
non è ammessa una riduzione o interruzione del mantenimento senza
una autorizzazione del giudice
(Cass.
Sent. n. 24730/2015)
Se
ritenete che l'ammontare dell'assegno al quale siete obbligati sia di
importo troppo alto rispetto alla vostra situazione economica
rivolgetevi al vostro avvocato di fiducia per chiedere una modifica
delle condizioni di separazione o divorzio, in quanto solo il giudice
ha il potere di ridurre il l'assegno di mantenimento.
RIASSUMENDO:
DI SEGUITO UNO SCHEMA ESPLICATIVO DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI
DEL SOGGETTO INADEMPIENTE E MEZZI A DISPOSIZIONE DELL'AVENTE DIRITTO
PER FAR VALERE IL SUO CREDITO.
Conseguenze
civili:
il mancato versamento dell'assegno di mantenimento costituisce un
illecito civile, e dal momento in cui l'inadempimento viene sancito
dal giudice e il soggetto viene condannato al pagamento da un
provvedimento giudiziario tale provvedimento diviene immediatamente
esecutivo, offrendo al coniuge più debole o ai figli una serie di
misure coercitive volte a garantire il soddisfacimento del proprio
diritto. Analizziamo brevemente le misure a tutela:
- L'ordine di pagamento diretto: la parte debole può fare istanza al giudice affinché ordini ai terzi, tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, che una parte di queste somme gli venga sottratta e versata agli aventi diritto (Cass. Civ., sez.I, sentenza 11062/2011): pensiamo al datore di lavoro che detrae direttamente la somma dalla busta paga dell'obbligato.
- Sequestro: sequestro dei beni di proprietà dell'obbligato i quali verranno sbloccati solo qualora l'obbligato adempia al mantenimento.
- Ritiro del passaporto: fare ricorso al giudice affinché disponga il ritiro del passaporto del coniuge obbligato. Tale strumento è diretto ad indurre l'obbligato al pagamento onde evitare limitazioni della propria libertà.
Conseguenze
penali: l'inadempimento
costituisce reato ai sensi dell'articolo 570 del Codice Penale, per
cui chi si sottrae all'obbligo di assistenza familiare in quanto
genitore o coniuge è punito con:
A) SANZIONE PECUNIARIA SINO A
€ 1.032;
B) RECLUSIONE SINO AD UN ANNO
Secondo un
consolidato orientamento giurisprudenziale, è da considerarsi
rilevante penalmente solo la condotta del coniuge che ha le
possibilità economiche per adempiere all'obbligo ma non vuole,
mentre non lo è quella di chi non è materialmente in grado in
quanto sprovvisto di risorse economiche per far fronte al prorpio
obbligo. Inoltre, il mero ritardo identificato come inadempimento non
grave esclude l'applicazione dell'articolo 570 c.p. poiché affinchè
si configuri reato è richiesta la volontarietà di non
adempiere e l'inadempimento grave.
La Corte
di Cassazione con la sentenza n. 44628 del 2013, sulla scia tracciata
dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, ha ridotto il timore di una
condanna penale ammettendo l'applicazione della sola pena pecuniaria
al coniuge che si sottrae all'obbligo di mantenimento stabilito dal
giudice all'udienza presidenziale.
Guglielmo Mossuto
martedì 23 giugno 2015
MANCATO VERSAMENTO DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO
E'
ampiamente risaputo che, il mancato versamento dell'assegno di
mantenimento alla moglie o ai figli minorenni costituisce un reato,
come sancito dall'art. 570 del codice penale:
Chiunque,
abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta
contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli
obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla
qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con
la multa da lire duecentomila a due milioni.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore , ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore , ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.
Il
diritto ad ottenere il mantenimento può essere stabilito sia a
favore dell'ex coniuge sia dei figli. Tale obbligo trova la sua fonte
nell'art. 337-ter c.c. il quale sancisce il dovere dei
genitori al mantenimento, educazione, istruzione e assistenza morale
della prole. Spetterà poi al giudice adottare i provvedimenti
necessari e nell'esclusivo interesse della prole.
L'art.
156 c.c. pone a carico del coniuge economicamente più forte
l'obbligo al mantenimento dell'altro coniuge, determinando l'entità
della somma da somministrare sulla base delle fonti di reddito del
coniuge obbligato. Tutto questo sembrebbe facile, ma la realtà
quotidiana è ben diversa: infatti, è sempre più frequente che il
coniuge tenuto a versare il contributo di mantenimento stabilito con
la sentenza di separazione o divorzio si sotragga a tale obbligo. In
tal caso non è non è sufficente la semplice dichiarazione di essere
in stato di disoccupazione per evitare
il reato di violazione degli obblighi si assistenza familiare. Per
sottrarsi ad una eventuale responsabilità penale occorre, infatti,
almeno dimostrare di essere alla ricerca di una lavoro che sia in
grado di garantire il proprio sostentamento e quella della famiglia,
come affermato da una recente sentenza della Corte di Appello di
Napoli (n. 337/2015).
Infatti,
il solo stato di disoccupazione non è elemento sufficiente per
escludere il dovere di assitenza alla famiglia. Per evitare le
conseguenze del mancato adempimento e quindi la condanna penale è
necessario fornire dimostrazione della concreta impossibilità di
versare l'assegno. In sostanza, spetta all'interessato dare prova
dell'oggettiva
impossibilità
di versare il mantenimento in quanto la responsabilità non potrà
essere esclusa solo sulla base di una generica dichiarazione dello
stato di disoccupazione, occorre perciò allegare documentazione che
attesti le “difficoltà
economiche tali da tradursi in un vero e prorpio stato di indigenza
economica”(Cass.
Sent. n. 5757/2010).
La
Suprema Corte con la sentenza n. 10147/2013 ha applicato in modo
rigido ed intrasigente l'art. 570 del codice penale anche nel caso in
cui il padre, al contrario della ex moglie benestante e dotata di
mezzi sufficienti per provvedere ai bisogni della figlia, risultava
essere disoccupato. La Corte, considerando irrilevante la benestante
situazione economica della madre idonea a garantire il sostentamento
della figlia, ha ritenuto che lo stato di bisogno dei figli permanga
anche qualora sia la madre a provvedere al mantenimento e
sostentamento.
La
Cassazione, ha aggiunto che la dichiarata insufficienza economica non
può essere considerata rilevante qualora
“non
venga dimostrata, su impulso del soggetto interessato, l'oggettiva
impossibilità di adempiere”
e, che la mera condizione di disoccupazione del padre non
necessariamente coincide con l'incapacità economica in quanto lo
stesso potrebbe essere in presenza di altre possibili fonti di
reddito, perciò non esime il padre dalla responsabilità penale ex
art. 570 c.p. per il mancato versamento del mantenimento.
lunedì 22 giugno 2015
COME FARE PER AGGIUNGERE IL COGNOME DELLA MADRE A QUELLO DEL PADRE
COME FARE PER AGGIUNGERE IL COGNOME DELLA MADRE A QUELLO DEL PADRE
Un nuovo tabù è stato infranto!!
Da oggi si avrà la libertà di scelta del cognome: mi spiego meglio, i genitori di un figlio minore oppure il figlio divenuto maggiorenne possono rivolgersi al Prefetto per chiedere che al cognome del padre sia aggiunto anche quello della madre.
Fino ad oggi il figlio di una coppia sposata poteva avere solo il cognome del padre, infatti al bambino, al momento della nascita viene assegnato il cognome del padre.
Oggi è però possibile chiedere anche in un momento successivo che venga aggiunto al cognome del padre anche quello della madre o addirittura che il cognome del padre venga sostituito con quello della madre.
Per ottenere tutto ciò occorre fare una richiesta al Prefetto della provincia del luogo di residenza del figlio.
Importante: detta richiesta deve essere presentata da entrambi i genitori e non da uno solo !
La richiesta deve essere specificatamente motivata anche se fra le varie giustificazioni vengono accettate quelle che tengono conto di un legame profondo e affettivo fra madre e figlio come anche l' appartenenza della madre ad una famiglia famosa e il suo cognome potrebbe avvantaggiare anche il figlio.
Il Prefetto una volta ricevuta la richiesta presentata dalla parte la valuta e se le ragioni giustificano la domanda con decreto del Ministro dell' Interno viene autorizzato un avviso contenente un riassunto della domanda in questione e detta affissione dura 30 giorni.
Se entro 30 giorni nessuno si oppone, i genitori dovranno presentare in Prefettura una copia dell' avviso di affissione e una relazione del funzionario comunale che attesta detta affissione per la durata di 30 giorni.
Alla fine il Prefetto emana un decreto con cui concede il cambiamento del cognome oppure l' aggiunta del cognome materno accanto a quello paterno.
Se il Prefetto ritiene invece di non raccogliere detta istanza dei genitori o del figlio maggiorenne, le parti istanti possono proporre ricorso al Tar entro 60 giorni oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.
Comunque un consiglio mi sento di darlo, fatevi seguire da un legale....
Guglielmo Mossuto
Un nuovo tabù è stato infranto!!
Da oggi si avrà la libertà di scelta del cognome: mi spiego meglio, i genitori di un figlio minore oppure il figlio divenuto maggiorenne possono rivolgersi al Prefetto per chiedere che al cognome del padre sia aggiunto anche quello della madre.
Fino ad oggi il figlio di una coppia sposata poteva avere solo il cognome del padre, infatti al bambino, al momento della nascita viene assegnato il cognome del padre.
Oggi è però possibile chiedere anche in un momento successivo che venga aggiunto al cognome del padre anche quello della madre o addirittura che il cognome del padre venga sostituito con quello della madre.
Per ottenere tutto ciò occorre fare una richiesta al Prefetto della provincia del luogo di residenza del figlio.
Importante: detta richiesta deve essere presentata da entrambi i genitori e non da uno solo !
La richiesta deve essere specificatamente motivata anche se fra le varie giustificazioni vengono accettate quelle che tengono conto di un legame profondo e affettivo fra madre e figlio come anche l' appartenenza della madre ad una famiglia famosa e il suo cognome potrebbe avvantaggiare anche il figlio.
Il Prefetto una volta ricevuta la richiesta presentata dalla parte la valuta e se le ragioni giustificano la domanda con decreto del Ministro dell' Interno viene autorizzato un avviso contenente un riassunto della domanda in questione e detta affissione dura 30 giorni.
Se entro 30 giorni nessuno si oppone, i genitori dovranno presentare in Prefettura una copia dell' avviso di affissione e una relazione del funzionario comunale che attesta detta affissione per la durata di 30 giorni.
Alla fine il Prefetto emana un decreto con cui concede il cambiamento del cognome oppure l' aggiunta del cognome materno accanto a quello paterno.
Se il Prefetto ritiene invece di non raccogliere detta istanza dei genitori o del figlio maggiorenne, le parti istanti possono proporre ricorso al Tar entro 60 giorni oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.
Comunque un consiglio mi sento di darlo, fatevi seguire da un legale....
Guglielmo Mossuto
martedì 24 febbraio 2015
LA RESPONSABILITA' DEL PADRONE DEL CANE PER I RUMORI MOLESTI PROVOCATI DALL'ANIMALE
Il cane è da sempre
considerato il miglior amico dell'uomo e molte famiglie italiane non
rinunciano giustamente a tenere in casa il proprio fidato compagno a
quattro zampe.
Al cane non si può
certo impedire di abbaiare tuttavia, talvolta, tali latrati possono
risultare particolarmente fastidiosi per gli altri condomini o per i
vicini di casa in generale.I regolamenti condominiali, d'altronde, non possono in alcun modo proibire ai proprietari degli immobili di tenere animali in casa.
Tuttavia ciò non deve andare a disturbare la pace e la tranquillità del vicinato...
Responsabilità
civile e penale del padrone del cane
E' chiaro che un cane ha "diritto" di abbaiare e questo suo istinto non può essere sacrificato: la cosa essenziale è che l'abbaiare del cane non si trasformi in una costante fastidiosa per quanti abitino nelle vicinanze.
La Cassazione in una
recente pronuncia (Corte di Cassazione, sez. III penale, sent. 7392,
del 19 febbraio 2015) ha dettato una sorta di “vademecum” per
quanti tengano con sè animali in casa, tracciando altresì una netta
linea di confine tra la semplice responsabilità civile e quella
penale a carico dei padroni degli animali, in caso di disturbi
arrecati dagli stessi.
L'elemento
discriminante tra l'illecito civile, con conseguente risarcimento del
danno, e il reato penale di disturbo della quiete pubblica, con
relativa sanzione penale, consiste nel numero di soggetti che vengano
molestati dalle emissioni rumorose del cane.Qualora le persone molestate siano poche e facilmente individuabili si avrà, a carico del padrone del cane, una semplice responsabilità civile. Per la quantificazione del danno non saranno seguiti dei sistemi tabellari, come ad esempio avviene per la liquidazione dei danni subiti da sinistri stradali, ma questa sarà determinata direttamente dal giudice secondo equità.
Allorquando i soggetti molestati rappresentino invece un insieme ampio e indeterminato di persone sarà configurabile il reato di disturbo della quiete pubblica. Tale reato, annoverato dal nostro ordinamento giuridico tra le contravvenzioni, è disciplinato dall'art. 659 del codice penale secondo il quale "chiunque mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 309,00".
Nonostante il dettato della legge potete star certi che nessuno, fortunatamente, andrà mai in galera a causa dei guaiti del proprio cane.
La stessa disciplina si applica anche per tutti gli altri rumori molesti provenienti dagli appartamenti dei vicini: lo stereo e la televisione ad alto volume, il frastuono proveniente da trapani o altri oggetti particolarmente rumorosi.
Anche in tali ipotesi, qualora le persone infastidite da questi rumori siano poche e determinate, ci si troverà di fronte a un semplice illecito civile; al contrario quando tali rumori siano tali da ledere la pace dell'intero vicinato, si configureranno gli estremi del reato penale.
Vediamo un esempio concreto sui possibili disturbi arrecati dai latrati del cane.
Se il cane abbaia in una zona isolata di campagna, ove nelle vicinanze sia presente soltanto un'altra abitazione, i residenti di quest'ultima potranno azionare soltanto un'azione civile di risarcimento del danno, senza poter invocare la tutela penale.
Quando invece i rumori del cane (che magari vive in un contesto cittadino e particolarmente affollato) siano tali da poter raggiungere e disturbare potenzialmente un numero indeterminato di persone e quindi la quiete pubblica stessa, ci troveremo di fronte alla suddetta fattispecie di reato
Sarà quindi necessario valutare se l'abbaiare del cane sia tale da disturbare l'intero vicinato o piuttosto solo alcuni condomini particolarmente “sensibili”.
In ogni caso preme sottolineare ulteriormente che sarà fondamentale usare il buon senso: non si può andare in Tribunale per richiedere il risarcimento del danno ogni qualvolta il cane del vicino abbai. Quando invece i guaiti del cane diventino una costante in grado di pregiudicare la tranquillità della vita quotidiana, il vicino di casa, potrà agire per la tutela dei propri diritti, nelle più opportune sedi legali.
Tenuto conto dell'affetto incondizionato che solo gli animali sanno dare noi, nel dubbio, stiamo dalla parte dei cani!
Avv.
Guglielmo Mossuto
martedì 17 febbraio 2015
SEPARAZIONE E DIVORZIO: QUALI SONO LE DIFFERENZE?
Quando
l'unione coniugale entra in crisi e la convivenza diventa
intollerabile è inevitabile giungere allo scioglimento del vincolo
matrimoniale.
Con la sola
separazione non cessano gli effetti civili del matrimonio. Infatti,
dopo la sentenza di separazione si continua a parlare di coniugi, di
marito e moglie, in quanto gli effetti del matrimonio sono soltanto
sospesi fino all’eventuale riconciliazione o divorzio.Solo in seguito alla sentenza di divorzio pertanto si potrà correttamente parlare di “ex” poiché viene meno lo status di coniuge.
La
separazione
La
separazione
legale può
essere consensuale o giudiziale.
Si
parla di separazione
consensuale
nei casi in cui sia presente il consenso espresso di entrambi i
coniugi che si accordano su tutte le possibili questioni connesse ad
una separazione, sia per quanto riguarda gli aspetti economici che
per quelli legati all'affidamento dei figli. L'accordo tra i due coniugi deve, tuttavia, essere sottoposto all'analisi del tribunale che ne valuta la corrispondenza alla legge e la presenza di disposizioni volte al totale rispetto dei diritti della prole.
Qualora il tribunale valuti favorevolmente l’accordo, emanerà decreto di omologazione della separazione; se invece la valutazione risulta sfavorevole, gli atti saranno trasmessi al giudice istruttore e la causa seguirà il corso ordinario della separazione giudiziale.
La separazione giudiziale sorge su istanza di parte, in seguito a violazione degli obblighi matrimoniali oppure a circostanze oggettive che rendono insostenibile la convivenza e la prosecuzione del rapporto.
In seguito alla separazione giudiziale vengono meno alcuni obblighi tipici del matrimonio in quanto i coniugi non avranno più l’obbligo di convivenza, di fedeltà nè di assistenza morale; tuttavia resistono gli obblighi legati al mantenimento e alla cura della prole.
Il
divorzio
Con
la sentenza di divorzio,
invece, cessano definitivamente gli effetti del matrimonio, non
sussistendo più in tal modo né l’obbligo di assistenza morale né
quello di assistenza materiale, fatti salvi alcuni casi particolari
in cui il giudice riconosce un assegno divorzile nei confronti di uno
dei due coniugi.
Il ricorso per il divorzio può essere presentato
soltanto dopo 3 anni dalla data in cui i coniugi si sono presentati,
in sede di separazione, di fronte al Presidente del Tribunale per il
tentativo di riconciliazione in udienza presidenziale. Solo in seguito a divorzio, i coniugi saranno liberi di contrarre nuovamente matrimonio civile.
Principali
differenze
Adesso
vediamo schematicamente le differenze principali fra la disciplina
del divorzio e quella della separazione.
SEPARAZIONE
|
DIVORZIO
|
MANTENIMENTO
Resta il
dovere di assistenza materiale. Il coniuge che non ha adeguati
redditi pertanto godrà di un assegno di mantenimento in quanto la
legge mira a consentire alla parte economicamente più debole di
conservare il tenore di vita di cui godeva prima della
separazione.
Anche in
caso di addebito della separazione, resterà comunque l’obbligo
per il coniuge “più facoltoso” di versare, al coniuge che si
trovi in stato di bisogno gli alimenti,
N.B. i
coniugi nei loro accordi possono liberamente rinunciare
all’assegno di mantenimento!
|
MANTENIMENTO
Il
giudice può prevedere il versamento di un assegno periodico,
assegno divorzile, in favore del coniuge che non ha i mezzi
e le possibilità per assicurarsi il proprio sostentamento.
Tale
assegno non deve necessariamente essere mensile, può essere
infatti anche liquidato in un’unica soluzione.
Tale
assegno non dovrà più essere versato in caso di nuove nozze del
divorziato; ciò avverrà automaticamente, senza alcuna
autorizzazione del Tribunale.
|
EREDITA’
Al
coniuge separato spetteranno pieni diritti successori, come se non
vi fosse stata la separazione. Nel caso in cui sia stato
predisposto un testamento che leda la sua legittima, egli conserva
comunque il diritto a percepire tale quota anche contro la volontà
del coniuge defunto.
Tuttavia,
in caso di separazione con addebito, il coniuge perderà ogni
diritto di partecipare all'eredità. Al coniuge superstite potrà
spettare al massimo un assegno vitalizio (il cui importo sarà
determinato dal giudice) solo se egli già godeva degli alimenti
e, dunque, se versava in uno stato di bisogno.
Il
valore dell’assegno non potrà pertanto essere superiore a
quello degli alimenti versati dal coniuge quando era ancora in
vita.
|
EREDITA’
Con il
divorzio si perde lo status di “coniuge” e con esso ogni
diritto di partecipare all'eredità. L'ex-coniuge superstite potrà
avere diritto a un assegno periodico solo se versa in uno stato di
bisogno e se la sentenza di divorzio gli aveva riconosciuto il
diritto a un assegno divorzile, a titolo di alimenti. Spetterà
all'autorità giudiziaria determinare l'esatto importo del
suddetto assegno. Il diritto a percepire tale somma verrà in ogni
caso meno nel caso in cui l'ex-coniuge decida di contrarre nuovo
matrimonio.
|
TFR:
trattamento di fine rapporto
Il
coniuge separato non ha alcun diritto sulla liquidazione
dell’altro coniuge.
|
TFR:
trattamento di fine rapporto
Il
coniuge divorziato potrà riceverne una percentuale al
momento della cessazione del rapporto di lavoro dell’altro
coniuge solo nel caso in cui non si sia risposato e sia titolare
di assegno divorzile. La somma sarà equivalente al 40%
dell’indennità totale rapportata agli anni in cui coincidevano
il rapporto di lavoro e il matrimonio.
|
PENSIONE
DI REVERSIBILITA’ (pensione
percepita da un familiare alla morte del lavoratore assicurato o
del pensionato)
Tale
pensione spetterà sempre al coniuge separato, anche in caso di
addebito qualora godesse degli alimenti.
|
PENSIONE
DI REVERSIBILITA’ (pensione
percepita da un familiare alla morte del lavoratore assicurato o
del pensionato)
Il
coniuge divorziato avrà diritto a percepirla qualora non si sia
risposato e l’altro coniuge fosse lavoratore assicurato prima
della pronuncia del divorzio.
Qualora
il lavoratore assicurato si fosse risposato, una quota della
reversibilità spetterà comunque all’ex coniuge, oltre che al
coniuge superstite.
|
Molte
sono dunque le differenze tra questi due istituti presenti solo
nell'ordinamento italiano.
In
caso di separazione e divorzio è sempre consigliabile farsi
assistere da un legale di fiducia, in quanto molti sono i diritti da
far valere e i doveri da assolvere.
Avv.
Guglielmo Mossuto
lunedì 9 febbraio 2015
LO STALKING: UN FENOMENO CRESCENTE DAL QUALE CI SI PUO' DIFENDERE
La disciplina generale
Il
reato di stalking, annoverato all'art. 612 bis del codice penale, si
configura quando un soggetto tenga in maniera ripetitiva
comportamenti invadenti, di
intromissione e/o di controllo nei confronti di un'altra persona.
Tali
condotte possono essere di volta in volta realizzate tramite continue
telefonate, messaggi, appostamenti, pedinamenti o altri comportamenti
ossessivi, tali da far insorgere nella vittima un grave
stato di timore per la propria incolumità o per quella dei
propri cari, tanto da costringerla a modificare in modo sostanziale
le proprie abitudini di vita quotidiana.Per poter configurare la suddetta fattispecie di reato è necessario, quindi, che il reo ponga in essere la condotta criminosa in maniera continuativa e che questa sia idonea a provocare nella vittima tale perdurante stato di ansia e paura: non è sufficiente un singolo episodio di minaccia o di molestia.
Il reato, normalmente perseguibile a querela di parte, diviene perseguibile d'ufficio qualora venga commesso in danno di minori o di persone disabili.
La
tutela giudiziaria
Nel
caso in cui venga accertata la sussistenza del suddetto reato, il
giudice può vietare allo stalker di avvicinarsi a determinati
luoghi, che la vittima frequenta in modo abitudinario: nel fare ciò
dovranno essere individuati in modo specifico i vari luoghi per i
quali sussista tale divieto.
Poichè
a volte l'individuazione puntuale dei “luoghi vietati” può
apparire più difficile del previsto, è più opportuno imporre allo
stalker il divieto di avvicinarsi alla persona offesa, obbligandolo a
mantenere una certa distanza da quest'ultima.Una volta condannato allo stalker sarà imposto, nei confronti della vittima, il divieto assoluto di:
- pedinarla o guardarla insistentemente per strada;
- avvicinarla sempre e comunque anche in situazioni del tutto causali;
- contattarla con qualsiasi mezzo possibile fra cui, telefonate, sms, email o messaggi sui social network ( Facebook, Twitter, ecc. ecc.).
Ascoltando i telegiornali ci si rende conto che il fenomeno è molto diffuso e talvolta può portare a conseguenze ben più gravi, per cui è sempre bene denunciare subito il tutto alle autorità competenti.
Di una situazione interessante si è occupata recentemente la Corte di Cassazione nella sentenza n. 5316 del 4 febbraio 2015.
Nel caso in esame l'ex-marito è stato condannato alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione per aver ossessionato l'ex-moglie con continui messaggi e telefonate, idonei di per sé a configurare la fattispecie delittuosa.
I Giudici Costituzionali hanno sottolineato che non è rilevante neanche il contenuto delle telefonate e dei messaggi (sia esso intimidatorio o pacifico): il fatto stesso di ripetere tali condotte in maniera ossessiva, rappresenta un elemento sufficiente a configurare il reato.
Avv.
Guglielmo Mossuto
mercoledì 28 gennaio 2015
MALASANITA' : COME OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO
Vaccinazioni
e trasfusioni
Oggi
ci occupiamo di vaccinazioni ed emotrasfusioni; commettere un errore
durante la somministrazione di tali delicate pratiche mediche può
comportare gravi conseguenze per i pazienti vi si sottopongano.
In
Italia le vaccinazioni, in particolar modo i programmi vaccinali
universali per l'infanzia, hanno portato ad ottimi risultati
permettendo altresì, a partire dagli anni '70, di sconfiggere e
debellare gravi malattie come la difterite ed il tetano.Tuttavia, a partire dagli anni '90 in avanti, numerosi sono stati i casi in cui errori medici commessi nel corso di emotrasfusioni e vaccinazioni hanno portato alla trasmissione di gravi malattie virali, quali ad esempio l'HIV o l'epatite.
Il
risarcimento del danno subito
Con
la Legge 210/92 il nostro legislatore riconosceva per la prima volta
un indennizzo a carico dello Stato, in favore delle vittime di tali
errori medici.
Tale
legge prevede un risarcimento del danno per quei pazienti che abbiano
subito danni irreversibili a seguito delle seguenti pratiche mediche:- vaccinazioni obbligatorie e non obbligatorie per legge;
- vaccinazione antipoliomielitica assunta tra il 1959 ed il 1966 (quando non era ancora obbligatoria);
- trasfusioni;
- somministrazioni di emoderivati;
- infezioni contratte per cause comunque imputabili al personale sanitario.
Come
beneficiare di tale indennizzo?
La
legge prevede che il suddetto indennizzo venga corrisposto tramite
assegno bimestrale, reversibile per 15 anni.
I
soggetti beneficiari di tale indennizzo possono essere:- il paziente stesso;
- il coniuge o il convivente del paziente, qualora abbiano subito il contagio da parte del patner;
- il figlio contagiato durante la gestazione;
- gli eredi, qualora il “de cuius” contagiato muoia prima di percepire l'indennizzo.
In
caso di morte del paziente a seguito del contagio, gli eredi,
potranno richiedere il risarcimento tramite una “tantum” di circa
€ 75.000,00, oppure tramite assegni periodici.
La
domanda per ottenere l'indennizzo andrà presentata al Ministero
della Salute nel rispetto di termini tassativi: 3 anni nel caso di
vaccinazioni e 10 anni nel caso di infezione da HIV.Tali termini decorrono dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno subito.
Per
ottenere l'agognato risarcimento sarà necessario provare il nesso
causale esistente tra la vaccinazione/trasfusione ed il danno
permanente subito.
L'accertamento
del suddetto nesso causa/effetto viene demandato alla competenza
della Commissione Medico-Ospedaliera.
Avv.
Guglielmo Mossuto
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