Una
delle novità previste dal DdL Cirinnà è l'attribuzione agli
avvocati del potere di stipula e autenticazione dei cd. Contratti di
convivenza, prima attribuita in via esclusiva ai notai.
Pertanto,
ad oggi i conviventi di fatto potranno rivolgersi al proprio legale
di fiducia al fine di regolare i propri rapporti patrimoniali.
Il
contratto di convivenza è un negozio già presente nel nostro
ordinamento a partire dal 2013. Con il DdL Cirinnà questo ha però
acquistato nuovo vigore.
Il
comma 50 del DdL prevede infatti che "i conviventi di fatto
possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita
in comune, con la sottoscrizione di un contratto di convivenza".
Secondo
quanto disposto dal successivo comma 51 poi, il contratto di
convivenza,
le sue modifiche e la sua risoluzione, devono essere “redatti
in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura
privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato,
che ne attestano la conformità alle norme imperative ed all'ordine
pubblico".
Cos'è
il contratto di convivenza e cosa può regolare.
Trattasi
di accordi scritti con i quali i conviventi potranno definire gli
aspetti patrimoniali. Attraverso questi contratti la coppia potrà
regolare vari aspetti patrimoniali comuni, potendo prevedere anche
specifiche clausole relative ad eventuali figli, il loro mantenimento
e le spese per la loro istruzione.
Si
noti poi che attraverso i contratti di convivenza possono essere
definite anche le regole attinenti al testamento biologico.
Resta
però fuori dal sistema del contratto di convivenza la materia
successoria. Il convivente superstite, che non rientra ex lege tra
gli eredi legittimi, pertanto potrà essere nominato erede solo in
presenza di un testamento in suo favore e limitatamente alla quota
disponibile.
Avv. Guglielmo Mossuto
Buona sera Avv. Guglielmo, grazie per l'articolo postato! Le chiedo cortesemente delucidazioni, anche in merito all'aspetto fiscale? e mi spiego meglio. E' stata prevista la possibilità di ottenere detrazioni per il famigliare a carico (ove il/la convivente lo sia)? e se si, in che misura e con lo stesso metodo previsto per le detrazioni spettanti agli "altri famigliari a carico"? ovvero, è possibile richiedere un assegno per il convivente disoccupato? si possono ottenere appunto, i diritti riconosciuti ai coniugi che presentino un reddito inferiore ad una determinata soglia? Grazie mille per l'attenzione che potrà dedicarmi. Alina
RispondiEliminaAncora è presto per questi aspetti. Aspettiamo qualche tempo per vedere cosa il legislatore prevederà.
RispondiEliminaGrazie mille avvocato!
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