L’istituto della riabilitazione è disciplinato agli artt. 178 e 179 del Codice Penale che lo annoverano fra le cause di estinzione della pena.
La
sentenza
di condanna (come
il decreto
penale di condanna)
produce infatti, oltre alla applicazione della pena principale,
ulteriori effetti: in particolare, l’applicazione delle pene
accessorie(come
ad esempio l’interdizione dai pubblici uffici) e di altri
effetti penali.
La
riabilitazione
consente appunto di eliminare
tutte le limitazioni derivanti dalla condanna, che possono ostacolare
il pieno reinserimento del condannato nella vita sociale.
Le condizioni per la concessione
L’art.
179 c.p. prevede
nel dettaglio le condizioni che devono sussistere perché si possa
chiedere la riabilitazione.
A)
TEMPO
La
riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno
3 anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita
o si è in altro modo estinta, e di 8 anni se
è stata dichiarata la recidiva ex
art.
99 c.p..
E'
invece di 10
anni se
è stata dichiarata la abitualità, la professionalità o la tendenza
a delinquere, e in tal caso il termine decorre dal giorno in cui è
stato revocato l’ordine di assegnazione ad un colonia agricola o ad
una casa di lavoro.
Qualora
sia stata concessa la sospensione
condizionale della pena
(art.
163, commi 1, 2 e 3, c.p.) detto termine decorre dallo stesso momento
dal quale decorre il termine di sospensione della pena a meno che non
si tratti di
pena fino ad un anno e
sia stato riparato interamente il danno (mediante il risarcimento o
le restituzioni) prima della sentenza di primo grado, o nel caso in
cui il colpevole si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per
elidere o attenuare le conseguenze dannose del reato (art. 163, comma
4, c.p.); in quest'ultimo caso la riabilitazione è concessa allo
scadere del termine di un anno.
B)
BUONA
CONDOTTA
Perché
la riabilitazione possa essere concessa il condannato deve dare prove
effettive e costanti di buona condotta.
La
buona
condotta consiste
non solo nella mera astensione
dal compimento di fatti costituenti reato,
ma anche nella instaurazione
e nel
mantenimento
di uno stile di vita improntato all’osservanza
delle norme di comportamento
comunemente osservate dai consociati e poste alla base della
convivenza sociale.
Eventuali
condanne
o denunce per fatti successivi a
quello per il quale si richiede la riabilitazione, non costituiscono
di per sé un elemento ostativo alla concessione dell’istituto in
questione, ma sono valutate caso per caso dal Giudice nel giudizio
sulla buona condotta del soggetto.
ECCEZIONI
Da
ultimo, l’art.
179, comma 6, c.p. precisa
che la
riabilitazione non può essere concessa quando il condannato sia
sottoposto a misura
di sicurezza
(ad
esclusione di quelle dell’espulsione dello straniero dallo Stato e
della confisca) o
non abbia adempiuto le obbligazioni
civili derivanti dal reato
(comprese
le spese
processuali),
salvo
che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.
Ne
deriva che qualora vi sia una parte offesa dal reato, perché la
riabilitazione venga concessa è necessario dimostrare l’avvenuto
ristoro della stessa, o altrimenti l’impossibilità ad adempiere a
tale obbligo (in tal caso il condannato può, ad esempio, dare prova
di essersi attivato per offrire all’offeso un congruo risarcimento,
ma questi vi abbia opposto il suo rifiuto).
Istanza
di riabilitazione e procedimento conseguente
La
richiesta
di riabilitazione deve
essere presentata
dall’interessato o dal suo difensore al Tribunale
di Sorveglianza
del distretto in cui l’interessato ha la residenza.
e deve contenere l’indicazione dei presupposti – di cui si è
detto sopra – che la legge richiede per la concessione della
riabilitazione (il decorso di un determinato periodo di tempo, la
buona condotta del condannato, nonché l’avvenuto pagamento degli
obblighi civili derivanti dal reato). All'istanza
di riabilitazione,
si dovrà dunque allegare tutta la documentazione necessaria a
comprovare la sussistenza dei requisiti necessari per la concessione
del beneficio.
Nel
procedimento
che si avvia con la presentazione della detta istanza, e in
particolare all’udienza in camera di consiglio, è
indispensabile ed obbligatoria l’assistenza di un difensore.
Dopo l’udienza di trattazione, che si svolge alla presenza del
difensore, del Procuratore Generale e del richiedente, ed in cui
vengono discusse le ragioni che fondano l'istanza, il Tribunale
decide con ordinanza
per
l’accoglimento o il rigetto di essa.
L’ordinanza
con la quale viene concessa la riabilitazione viene annotata nella
sentenza di condanna e viene comunicata al richiedente, nonché a
tutti gli Uffici interessati, compreso il Casellario
giudiziale.
Avverso
l’ordinanza
di rigetto
della richiesta di riabilitazione è
possibile presentare ricorso
per Cassazione.
Si noti che, ai sensi dell’art. 683 c.p.p., se l’istanza per la
concessione della riabilitazione è stata respinta per difetto del
requisito mancante della buona condotta, essa non può essere
riproposta prima che siano decorsi 2 anni dal giorno in cui è
divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.
Revoca
della riabilitazione
Infine,
la riabilitazione
può
essere revocata
se
la persona riabilitata commette, entro
7 anni dall’ordinanza
di concessione del beneficio, un nuovo delitto non colposo per il
quale sia inflitta la pena della reclusione non inferiore a 2 anni o
una pena più grave; in tal caso, vengono ripristinate le pene
accessorie e gli altri effetti penali che la riabilitazione aveva
estinto.
Avv. Guglielmo Mossuto
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