mercoledì 2 marzo 2016

I CONTRATTI DI CONVIVENZA

                   
Una delle novità previste dal DdL Cirinnà è l'attribuzione agli avvocati del potere di stipula e autenticazione dei cd. Contratti di convivenza, prima attribuita in via esclusiva ai notai.
Pertanto, ad oggi i conviventi di fatto potranno rivolgersi al proprio legale di fiducia al fine di regolare i propri rapporti patrimoniali.
Il contratto di convivenza è un negozio già presente nel nostro ordinamento a partire dal 2013. Con il DdL Cirinnà questo ha però acquistato nuovo vigore.
Il comma 50 del DdL prevede infatti che "i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, con la sottoscrizione di un contratto di convivenza".
Secondo quanto disposto dal successivo comma 51 poi, il contratto di convivenza, le sue modifiche e la sua risoluzione, devono essere “redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative ed all'ordine pubblico".

Cos'è il contratto di convivenza e cosa può regolare.
Trattasi di accordi scritti con i quali i conviventi potranno definire gli aspetti patrimoniali. Attraverso questi contratti la coppia potrà regolare vari aspetti patrimoniali comuni, potendo prevedere anche specifiche clausole relative ad eventuali figli, il loro mantenimento e le spese per la loro istruzione.
Si noti poi che attraverso i contratti di convivenza possono essere definite anche le regole attinenti al testamento biologico.

Resta però fuori dal sistema del contratto di convivenza la materia successoria. Il convivente superstite, che non rientra ex lege tra gli eredi legittimi, pertanto potrà essere nominato erede solo in presenza di un testamento in suo favore e limitatamente alla quota disponibile.

Avv. Guglielmo Mossuto

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