martedì 26 aprile 2016

AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI E ALLONTAMENTO INDOTTO DI UNO DEI GENITORI.




AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI E ALLONTAMENTO INDOTTO DI UNO DEI
GENITORI.
Nel caso in cui ricorrano gli estremi della sindrome di alienazione parentale, i
giudici possono disporre l’affidamento esclusivo dei figli minori.
Il nostro ordinamento è caratterizzato dal principio della bigenitorialità in virtù del quale,
in caso di separazione e divorzio, viene solitamente disposto l’affidamento condiviso dei
figli minori, tranne nel caso in cui vi siano serie problematiche.
Se l’affidamento condiviso, infatti, costituisce la regola generale, vi sono tuttavia casi in cui
questo diventa derogabile.
Ciò avviene nei casi in cui l’esercizio congiunto della potestà genitoriale può rappresentare
un pericolo per il minore.
Sebbene non siano stati precisati dal legislatore i casi in cui si debba derogare alla regola
generale, è possibile però individuare alcuni presupposti sulla base dei quali è possibile
avanzare una richiesta di affidamento esclusivo.
- DISINTERESSE VERSO IL FIGLIO: si tratta di ipotesi in cui uno dei genitori presenta
forti carenze sul piano affettivo o addirittura un totale disinteresse nei confronti del
bambino. Tale pregiudizio può concretizzarsi in gravi abusi, violenze, totale
disinteresse verso il figlio, ma anche in malattie, reclusione o una lontananza tale
da impedire una regolare frequentazione tra genitore e figlio.
- ABUSO O VIOLENZA SUI FIGLI AD OPERA DI UN GENITORE – Qualora il Tribunale
verifichi la sussistenza di abusi o violenze, fisiche o verbali da parte di uno dei
genitori, dispone l'affidamento esclusivo dei figli al fine di proteggerne l’equilibrio
psicofisico.
- CRITICHE ALL'ALTRO GENITORE – Il comportamento screditatorio posto in essere
da parte di un genitore nei confronti dell’altro tale da portare all’inasprimento dei
rapporti con il figlio, può essere presupposto per la richiesta di affidamento
esclusivo, nonché per l’irrogazione di sanzioni e il riconoscimento di un risarcimento
del danno.
Rientra in quest’ultima categoria l’ipotesi della sindrome di alienazione parentale (PAS).
Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia1.
La PAS consiste nel tentativo del genitore di allontanare il figlio dall'altro genitore e tale
1 Corte di Cassazione, sentenza n. 6919 dell'8 aprile scorso
intento è individuabile dall’analisi di alcuni comportamenti.
Il giudice dovrà agire seguendo i fatti pratici e logici verificatisi nelle dinamiche familiari
ponendo a fondamento della sua decisione fatti specifici ed elementi concreti, dimostrabili
anche mediante presunzioni.
Il fine ultimo della sua decisione è l’interesse del minore e il suo diritto ad una vita serena
ed equilibrata e ad una costante relazione con i genitori.
L’eventuale affidamento esclusivo, comunque, non comporta il venir meno dei doveri
derivanti dalla responsabilità genitoriale ne’ tantomeno del diritto di visita. Qualora il
Giudice lo ritenga necessario potrà disporre particolari tutele, come la presenza di
operatori dei Servizi Sociali con il compito di supervisionare ed aiutare le parti nel percorso
stabilito.

Avv. Guglielmo Mossuto

DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO: TENORE DI VITA E CAPACITA’ LAVORATIVA






DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO: TENORE DI VITA
E CAPACITA’ LAVORATIVA.
Il tenore di vita in costanza di matrimonio resta parametro fondamentale per la
determinazione del mantenimento, anche in caso di nuova occupazione.
Nell’individuazione dell’importo dell’assegno di mantenimento, parametro fondamentale è
da sempre stato il tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio.
Ovviamente, al fine della determinazione dell’assegno di mantenimento assume rilevanza la
dichiarazione dei redditi dei coniugi, ma non ha carattere vincolante.
Spesso accade che la documentazione fiscale non risulti corrispondente all’effettivo reddito
percepito dal coniuge. La Corte di Cassazione ha recentemente precisato che sarà necessario
basare la misura dell’ammontare dell’assegno di mantenimento su altri parametri di
carattere economico, quali appunto le spese quotidiane effettuate quando la coppia era
ancora sposata.
Il giudizio per la determinazione dell’importo massimo dell'assegno si basa, infatti, su tutta
una serie di fattori quali le attività condivise fra i partner, che ruotano intorno al concetto di
comunione spirituale e materiale di vita dei coniugi.
In particolare, la vicenda che ha portato la Suprema Corte a pronunciarsi in materia vedeva
come protagonista un uomo a carico del quale i giudici di merito avevano posto a carico
l’obbligo di corrispondere un assegno mensile di 2000 euro per il mantenimento della ex
moglie e un assegno mensile di 1000 euro per il mantenimento del figlio maggiorenne1.
L’uomo ricorreva in Cassazione al fine di ottenere, senza tuttavia riuscirci, la riduzione
dell’assegno di mantenimento adducendo a fondamento delle proprie richieste
l’assegnazione della casa coniugale a favore della ex moglie e la contestuale riduzione del
suo reddito a seguito della cessazione della convivenza, anche in virtù dell’obbligo di
contributo al mantenimento di un’altra sua figlia.
Con un’altra pronuncia, la Suprema Corte ha poi affermato che il diritto all’assegno di
mantenimento persiste anche nel caso in cui l’ex trovi un nuovo lavoro, qualora questo non
contribuisca ad innalzare notevolmente il proprio reddito2.
Ciò trova la sua giustificazione nel fatto che, anche in questo caso, il parametro di
riferimento per la valutazione di congruità dell’assegno resta lo stile di vita goduto durante
il matrimonio. In altre parole, la titolarità di un impiego costante non è sufficiente a far
venir meno il diritto nel caso in cui la retribuzione non consenta di mantenere un tenore di
vita pari a quello goduto in costanza di matrimonio.
1 Corte di Cassazione, ordinanza n.6427 del 4 aprile
2 Corte di Cassazione, sentenza n. 6433/2016

Avv. Guglielmo Mossuto

mercoledì 20 aprile 2016

RICORSO PER ACCERTAMENTO DELL' INVALIDITA' CIVILE E RICHIESTA DELLA PENSIONE DI INVALIDITA'

Avv. Guglielmo Mossuto
Viale dei Mille n. 82 – 50131 – Firenze
Tel 055/5058266 – 055/5520796 – fax 055/581011
C.F. MSSGLL67L17A089N – P.IVA 02332770482

TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
Ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex artt. 445 bis e ss. c.p.c.

La sig.ra ....................nata a Firenze il ........ e residente a ......., via............, c.f. .............., rappresentata e difesa dall'Avv. Guglielmo Mossuto, c.f., MSSGLL67L17A089N ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze al Viale dei Mille n. 82, come da procura rilasciata in calce al presente ricorso.
Il difensore dichiara sin d'ora di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax 055/581011 o all'indirizzo PEC guglielmo.mossuto@firenze.pecavvocati.it
CONTRO
INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) in persona del Presidente pro-tempore per la carica, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, P.IVA 02121151001
NONCHE' CONTRO
INPS (Istituto Nazionale per Previdenza Sociale) – Direzione Provinciale - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Agenzia di Firenze, viale Belfiore n. 28/a
PREMESSO CHE

  • in data 24/12/2015 la ricorrente presentava all'INPS – Servizio Sanitario Nazionale, Azienda Sanitaria Locale di Firenze:
      1) domanda n. ....... volta a ottenere l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità ai sensi dell'art. 20 della L. 3 agosto 2009 n. 102
      2) domanda n. .......... volta ad ottenere l'accertamento dell'handicap ai sensi della L. 5 febbraio 1992 n. 104 e della L. 3 agosto 2009 n. 102 art. 20
    • le suddette domande venivano avanzate dalla ricorrente in quanto affetta da un insieme di malattie invalidanti (doc. 1)
    • in data 10/02/2016, la sig.ra ........... veniva sottoposta a visita ambulatoriale da parte della Commissione medica
    • in data 18/02/2016, all'esito degli accertamenti medico-legali, veniva notificato alla sig.ra ............ il verbale definitivo relativo agli accertamenti sanitari effettuati per l'invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità. In tale occasione, la Commissione rilevava che la ricorrente è “affetta da sclerosi multipla, stato ansioso depressivo, deficit del visus. E. O. pz in apparenti bcg accessibile, pacata ed adeguata, eutimica e con polarizzazione della attenzione sul vissuto di malattia. Tono trofismo nella norma. Passaggi di postura e deambulazione autonome con note atassiche. Romberg neg, deficit della coordinazione nelle prove indice naso (...)”. Alla luce dei predetti rilievi, la sig.ra ........, veniva riconosciuta “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88)” riconoscendo alla stessa una percentuale di invalidità del 36% con decorrenza dal giorno 24/12/2015, non ritenendo necessarie successive revisioni (doc. 2)
    • con riferimento alla domanda di L. 104/92, in seguito alla visita eseguita in data 10/02/2016, la Commissione riconosceva, con verbale definitivo, la ricorrente “non portatore di handicap”, non ritenendo necessaria, anche in questo caso, una revisione (doc. 3)
      • il quadro clinico rappresentato dai verbali INPS appare totalmente diverso da quelle che sono le reali condizioni di salute della sig.ra ......... che dagli stessi appaiono molto ridotte nella loro gravità;
      • il parere espresso, pertanto, appare illegittimo e infondato stante la natura e la gravità delle affezioni di cui parte ricorrente è caratterizzata, che comportano una condizione invalidante cosi come prevista dall'art. 1 legge 18/1980 ed un handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3 legge 104/1992
      • come rilevato dalla perizia della Dott.ssa .......... che si allega al presente ricorso, infatti, la situazione clinica della ricorrente è molto più complessa da un punto di vista diagnostico e medico-legale, rispetto a quanto rilevato dalla Commissione medica. (doc. 4)
      • come evidenziato dal medico legale, infatti, la sig.ra ......... oltre a presentare un Disturbo Depressivo Severo con disturbi e ripercussioni sulla vita sociale, è anche affetta da un quadro neurologico estremamente grave, caratterizzato da atassia della marcia, complicata da una discromatopsia in OD e da una neurite ottica retro bulbare. Secondo quanto rilevato dalla Dott.ssa ........, “tale leucoencefalopatia multifocale, oggi espressione di una sclerosi multipla, va valutata – nella sua globalità – in misura non inferiore al 50%”
      • parte ricorrente, dalla data della domanda amministrativa, non è mai stata ricoverata in enti o istituti con retta a carico dello Stato, ne' ha usufruito di analoghe indennità;
      • in caso di accoglimento della domanda di parte ricorrente, la decorrenza delle prestazioni invocate coincide con il primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa o quello che sarà accertato in corso di causa
        ***
        Per tutto quanto sopra esposto, la sig.ra ............., come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, sussistendo le condizioni di legge
        CHIEDE
        che l'Ill.mo Tribunale di Firenze, Giudice del Lavoro, Voglia:
        • nominare un consulente tecnico d'ufficio, onde disporre l'accertamento tecnico ex art. 445 bis c.p.c., per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa del ricorrente relativa al riconoscimento di una percentuale pari al 74% di invalidità civile e della condizione di handicap nonché alla corresponsione dei relativi ratei di pensione
          • seguendo le forme e le modalità previste dall'art. 696bis c.p.c., richiamato dall'art. 445bis c.p.c., disporre con decreto la fissazione dell'udienza di comparizione e stabilirne il termine per la notifica. Con espressa riserva, in caso di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, di presentare nei termini di cui all'art. 445bis c.p.c., ricorso introduttivo del giudizio di merito.
        • dichiarare il diritto di parte ricorrente alla pensione ordinaria di invalidità civile e di inabilità a decorrere dalla data del 24/12/2015;
        • condannare l'INPS al pagamento dei ratei maturati con la decorrenza di cui al capo precedente
        • condannare l'INPS a corrispondere dall'insorgenza del diritto alla prestazione, e per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi, gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria sui ratei maturati
        • condannare al compenso ex D.M. 55/2014 oltre spese e oneri accessori, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario.
          In via istruttoria, si depositano i seguenti documenti in copia:
          1) documentazione sanitaria attestante le malattie di cui è affetta la sig.ra ..........
          2) verbale definitivo relativo agli accertamenti sanitari effettuati per l'invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità – accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità
          3) verbale definitivo relativo agli accertamenti sanitari effettuati per l'invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità – accertamento dell'handicap
            4) relazione medico-legale e psichiatrico forense rilasciata in data 01/04/2016 dalla Dott.ssa ...........
            Ancora, in via istruttoria si nomina sin d'ora Consulente Tecnico di Parte la Dott.ssa ......., con studio in ......, via ..............
            ***
            Si dichiara altresì che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato da ultimo dall’art. 2, c. 35-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, che trattasi di controversia di valore indeterminato.
            Con ogni più ampia riserva
            Firenze, 18 aprile 2016
            Avv. Guglielmo Mossuto