sabato 23 marzo 2013

SPIARE O REGISTRARE IL CONIUGE CONVIVENTE E' REATO!


Cari lettori, fate attenzione!
Registrare, di nascosto, le conversazioni altrui, non importa se deL coniuge, del convivente abituale od occasionale, è un illecito ed in quanto tale integra a tutti gli effetti il reato ex art. 615 bis c.p. di interferenza nella vita privata.
A dirlo è stata la Suprema Corte di cassazione che con una sentenza dello scorso febbraio ha definitivamente allargato i soggetti passivi del reato richiamato: non piu solo coniugi o estranei, ma anche conviventi.
In altre parole tentare di spiare qualcuno all'interno del proprio domicilio è sempre reato, senza più alcuna distinzione tra coniuge, convivente o chicchessia.
Il CASO:
Una donna aveva denunciato l'allora convivente che era riuscito a registrare una conversazione dI LEI con la sorella e dalla quale conversazione l'uomo, aveva presumibilmente raccolto notizie relative alla vita privata della donna.
Ebbene, per la Cassazione tale comportamento è reato.
Proprio la tutela della privacy come bene primario, si pone alla base della decisione degli  ermellini,
Tale tutela infatti deve essere necessariamente riconosciuta in ogni luogo dove la persona svolge attività fondamentali per la propria vita e dove , di regola, ripone della fiducia che in quel posto venga tutelata la vita propria vita privata. Poco conta se quella dimora è fissa (coniuge) o occasionale (convivente).
Di conseguenza stiamo attenti: anche cercare di sapere dei segreti sul nostro/a amante può portare, nel migliore dei casi, ad una multa salata.

Guglielmo Mossuto

3 commenti:

  1. Buona sera,vi volevo chiedere una cosa:mio ex coniuge ha registrato con il cel ogni volta che vede nostro figlio (senza dire niente ),nei incontri protetti ( dove sto anche io )oggi nostro figlio la detto ai assistenti sociali che si sono arrabbiati.lui può fare questo ,,e legale? Grazie per la vostra attenzione

    RispondiElimina
  2. :D Voglio ricordare che noi non ci spingiamo all’illegalità e che è abbastanza possibile monitorare le azioni e le comunicazioni di qualcuno alla sola condizione che lui o lei sia consenziente e che dia il suo consenso per tale registrazione...

    http://www.localizzare-cellulare.it/

    RispondiElimina
  3. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
    SEZIONE III PENALE
    Sentenza 24 marzo - 13 maggio 2011, n. 18908
    Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
    L'art. 167 (Trattamento illecito di dati) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al comma 1, dispone che
    "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, alfine di trame per sè o per altri profitto o
    di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto
    dagli artt. 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'art. 129, è punito, se dal fatto
    deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione
    o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi", mentre al secondo comma dispone che
    "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, alfine di trame per sè o per altri profitto o
    di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto
    dagli artt. 17, 20 e 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento,
    con la reclusione da uno a tre anni".

    RispondiElimina