I
licenziamenti per scarso rendimento, non essendo stati esplicitamente
disciplinati dal nostro legislatore, vengono di norma ricondotti alle
ipotesi di licenziamenti disciplinari.
Tali
situazioni possono essere giustificate dall'inadempimento del
lavoratore che, a causa della propria negligenza o imperizia, risulta
essere non produttivo (o non abbastanza).
Il
datore di lavoro nel caso in cui voglia procedere al licenziamento
dovrà contestare al lavoratore non il suo “scarso rendimento” in
termini generici, ma bensì specificare le singole condotte nelle
quali si concretizzi l'inadempimento.
Per
tale ragione è necessario che l'eventuale licenziamento sia
anticipato da una lettera di contestazione disciplinare in cui
vengano dettagliatamente evidenziati gli errori compiuti dal
lavoratore per imperizia e negligenza, nonché i ritardi colpevoli
nell'esecuzione delle mansioni lavorative a lui affidate.
Nello
scorso mese di Settembre una pronuncia della Corte di Cassazione ha
riconosciuto la possibilità di ricondurre il licenziamento per
scarso rendimento nella categoria del licenziamento per giusta causa,
giustificato da ragioni economiche-organizzative.
In
tal caso il datore di lavoro potrebbe licenziare i propri dipendenti
basandosi esclusivamente sulla loro scarsa produttività,
prescindendo dunque dalla necessità di analizzare le colpe varie ed
eventuali di questi ultimi.
Così
facendo risulterà sicuramente più facile, per aziende in crisi e
con la necessità di provvedere a una riorganizzazione e ad un taglio
del personale, effettuare licenziamenti per scarso rendimento di quei
dipendenti che risultino essere scarsamente produttivi.
Ad
ogni modo, il Giudice, sarà pur sempre libero di valutare
discrezionalmente il licenziamento e di ritenerlo eventualmente
illegittimo in assenza dei presupposti previsti dalla legge.
Il
pubblico impiego
Nel
pubblico impiego sono previste alcune disposizioni specifiche che
tutelano maggiormente i dipendenti di tale settore: particolarmente
rilevante è il d.lgs. n. 150/2009.
Tale
provvedimento ha stabilito che il licenziamento disciplinare dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni è lecito alle seguenti
condizioni:
- che lo scarso rendimento e l'inadempimento del lavoratore siano riferibili ad un periodo di tempo non inferiore ai due anni;
- che lo scarso rendimento del lavoratore sia stato rilevato nell'ambito delle procedure di valutazione del personale.
Il
mondo del lavoro nei prossimi anni si presenterà sempre più
dinamico ed il miraggio del posto fisso sarà presumibilmente
riservato a pochi fortunati.
Lo
stesso Job Act del Governo Renzi va in questa direzione, permettendo
“licenziamenti più facili” ma promettendo, di riflesso, una
maggiore possibilità di assunzione per chi risulti essere veramente
meritevole.
Si
va verso un mondo del lavoro che premierà maggiormente la
meritocrazia anziché l'anzianità e ciò non è necessariamente una
cosa negativa, anzi; da una parte si potrebbe arginare il fenomeno
della disoccupazione giovanile, dall'altro è ragionevole supporre
che un bravo imprenditore non licenzierebbe mai un suo fidato
collaboratore che magari da decenni svolge bene la propria attività
lavorativa.
Per
tale ragione, caro amico che mi stai leggendo, se sei un lavoratore
attento e preparato, anche con l'entrata in vigore della nuova
riforma del lavoro, non avrai niente da temere...in caso
contrario...sarà meglio se ti “dai una mossa”!
Avv. Guglielmo Mossuto
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