lunedì 5 gennaio 2015

LICENZIAMENTI PER SCARSO RENDIMENTO: SONO LEGITTIMI?


 
I licenziamenti per scarso rendimento, non essendo stati esplicitamente disciplinati dal nostro legislatore, vengono di norma ricondotti alle ipotesi di licenziamenti disciplinari.

Tali situazioni possono essere giustificate dall'inadempimento del lavoratore che, a causa della propria negligenza o imperizia, risulta essere non produttivo (o non abbastanza).

Il datore di lavoro nel caso in cui voglia procedere al licenziamento dovrà contestare al lavoratore non il suo “scarso rendimento” in termini generici, ma bensì specificare le singole condotte nelle quali si concretizzi l'inadempimento.

Per tale ragione è necessario che l'eventuale licenziamento sia anticipato da una lettera di contestazione disciplinare in cui vengano dettagliatamente evidenziati gli errori compiuti dal lavoratore per imperizia e negligenza, nonché i ritardi colpevoli nell'esecuzione delle mansioni lavorative a lui affidate.

Nello scorso mese di Settembre una pronuncia della Corte di Cassazione ha riconosciuto la possibilità di ricondurre il licenziamento per scarso rendimento nella categoria del licenziamento per giusta causa, giustificato da ragioni economiche-organizzative.

In tal caso il datore di lavoro potrebbe licenziare i propri dipendenti basandosi esclusivamente sulla loro scarsa produttività, prescindendo dunque dalla necessità di analizzare le colpe varie ed eventuali di questi ultimi.

Così facendo risulterà sicuramente più facile, per aziende in crisi e con la necessità di provvedere a una riorganizzazione e ad un taglio del personale, effettuare licenziamenti per scarso rendimento di quei dipendenti che risultino essere scarsamente produttivi.

Ad ogni modo, il Giudice, sarà pur sempre libero di valutare discrezionalmente il licenziamento e di ritenerlo eventualmente illegittimo in assenza dei presupposti previsti dalla legge.

Il pubblico impiego

Nel pubblico impiego sono previste alcune disposizioni specifiche che tutelano maggiormente i dipendenti di tale settore: particolarmente rilevante è il d.lgs. n. 150/2009.

Tale provvedimento ha stabilito che il licenziamento disciplinare dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è lecito alle seguenti condizioni:
  • che lo scarso rendimento e l'inadempimento del lavoratore siano riferibili ad un periodo di tempo non inferiore ai due anni;
  • che lo scarso rendimento del lavoratore sia stato rilevato nell'ambito delle procedure di valutazione del personale.
Il mondo del lavoro nei prossimi anni si presenterà sempre più dinamico ed il miraggio del posto fisso sarà presumibilmente riservato a pochi fortunati.

Lo stesso Job Act del Governo Renzi va in questa direzione, permettendo “licenziamenti più facili” ma promettendo, di riflesso, una maggiore possibilità di assunzione per chi risulti essere veramente meritevole.

Si va verso un mondo del lavoro che premierà maggiormente la meritocrazia anziché l'anzianità e ciò non è necessariamente una cosa negativa, anzi; da una parte si potrebbe arginare il fenomeno della disoccupazione giovanile, dall'altro è ragionevole supporre che un bravo imprenditore non licenzierebbe mai un suo fidato collaboratore che magari da decenni svolge bene la propria attività lavorativa.

Per tale ragione, caro amico che mi stai leggendo, se sei un lavoratore attento e preparato, anche con l'entrata in vigore della nuova riforma del lavoro, non avrai niente da temere...in caso contrario...sarà meglio se ti “dai una mossa”!

                                                               Avv. Guglielmo Mossuto
                                                                                                                 


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