giovedì 19 dicembre 2013

MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI


Punto fermo nella giurisprudenza e nella dottrina è il principio secondo il quale al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente deve essere garantito a pieno il soddisfacimento dei doveri genitoriali.

Sorgono problemi però nel caso in cui il figlio maggiorenne abbia trovato un’occupazione lavorativa, seppur temporanea.
La verifica della persistenza dell’obbligo di mantenimento è ancorata al raggiungimento dell’autosufficienza economica da parte dei figli.
La Cassazione, in numerose sentenze, ha affermato che il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo, anche se momentaneamente non autosufficiente economicamente, ha in passato espletato attività lavorativa in quanto, in tal modo ha dimostrato il raggiungimento di un’adeguata indipendenza; non può avere infatti rilievo il successivo abbandono dell’attività lavorativa da parte del figlio, in quanto, una volta venuti meno i presupposti per il mantenimento, questi non possono risorgere.

TUTTAVIA, il solo raggiungimento della maggiore età o l’acquisita autosufficienza economica non liberano automaticamente il genitore in quanto è necessario un provvedimento del giudice che lo autorizzi.
Inoltre, al fine della cessazione dell’obbligo di mantenimento, è necessario che l’attività lavorativa sia conforme alla professionalità acquisita durante gli studi dal figlio e che presenti un certo carattere di stabilità. L’impiego, infatti, oltre ad essere stabile deve anche essere adeguato alle attitudini e alle aspirazioni del figlio.
Nel caso in cui il figlio impiegato stabilmente perda poi il lavoro, non risorge l’obbligo di mantenimento che si estingue definitivamente con il raggiungimento dell’indipendenza economica, ma potrà chiedere, qualora ne ricorrano i presupposti, la corresponsione degli alimenti; occorre, tuttavia, che vi sia un vero stato di bisogno del figlio che obbligherà entrambi i genitori a fornirgli quanto necessario per vivere.

Tale posizione assunta dalla Corte si scontra con la polemica che da anni caratterizza la nostra società e cioè quella dei cd. bamboccioni.
La Corte con una recente sentenza ha, infatti, rimarcato come l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente sussiste anche se ha superato i 30 anni di età e non ha raggiunto una propria autosufficienza economica per ragioni a lui non imputabili.

Meglio allora che il ragazzo continui a starsene a casa piuttosto che mettersi in gioco e trovare lavoro anche se poi, anche per fattori esterni allo stesso potrà trovarsi disoccupato?

Quindi, meglio superare i 30 anni perché non si è trovato un lavoro che ci aggrada e che non è in linea con le nostre attitudini, però continuare a percepire il mantenimento
Oppure
Rimboccarsi le maniche, lavorare, fare di tutto per gravare il meno possibile sul bilancio familiare e accettare qualche compromesso per avere poi i mezzi per raggiungere i propri obiettivi, con l’alto rischio di non percepire più alcunché?

Secondo la Corte di Cassazione l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età ma perdura, immutato, finché il genitore interessato non prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica o che non lavora perché “svogliato”; caratteri questi da valutare in relazione alle aspirazioni, al percorso di studi e alla situazione attuale del mercato del lavoro.

Il mercato del lavoro! Il grande nemico dei giovani di oggi…vieni assunto, uno stage, un tirocinio, un progetto, qualunque cosa sia, è a tempo determinato. E allo scadere del contratto, sempre che un contratto ci sia?!?!?!? A casa! Beh! Difficile parlare di indipendenza economica.
Sulla scorta del principio della valutazione della situazione in base al mercato del lavoro la Corte ha negato la sospensione dell’assegno di mantenimento se il figlio ha lavorato solo per un breve periodo di tempo con retribuzione irrilevante ma anche se si tratta di un’attività lavorativa non sufficientemente stabilizzata e, comunque, non congrua rispetto alle vere e ragionevoli aspettative del figlio.

Un grande caos, manca una posizione uniforme, calibrata a quella che è la situazione attuale della società, è necessario pertanto rimettersi alla logica e al buon senso del giudice che si trova a valutare volta per volta il caso concreto.

Avv. Guglielmo Mossuto

martedì 17 dicembre 2013

NUOVA FAMIGLIA, L’ASSEGNO RESTA UGUALE!



Come spesso accade, in seguito a una separazione, le parti in causa si rimettono in gioco, instaurando nuove relazioni. Tutto giusto! 
Accade spesso anche che dalla nuova relazione nascano nuovi figli, giustissimo anche questo! 
Accade però anche che il genitore che già si vedeva obbligato a provvedere al mantenimento del primo figlio, decida, di sua iniziativa, di ridurre se non di eliminare totalmente il proprio contributo. 
E questo tanto giusto non è, almeno secondo quanto affermato dalla Cassazione!
La nascita di un figlio da una nuova relazione, infatti, non legittima di per sé il genitore ad ottenere una riduzione; è, infatti, necessario che tale avvenimento sia accompagnato da ulteriori circostanze, come ad esempio da un’effettiva diminuzione del reddito percepito.

I giudici hanno, infatti, più volte sottolineato come i figli non possano subire ripercussioni conseguenti alle scelte dei genitori. 
In una logica di continuità con tale principio, la Cassazione ha affermato che la costituzione di un nuovo nucleo familiare costituisce una scelta operata liberamente dai soggetti interessati e, pertanto, non legittima di per sé il genitore a chiedere una diminuzione del mantenimento dovuto ai figli nati dalla relazione precedente.
La nascita di un figlio da una nuova relazione non è una giustificazione sufficiente per ottenere la riduzione dell’assegno di mantenimento, ancor più se il nuovo convivente contribuisce economicamente alle spese del nuovo nucleo familiare, lasciando quindi pressoché inalterate le capacità di reddito del genitore obbligato.

Per ottenere la diminuzione dell’assegno di mantenimento sarà necessario perciò dimostrare, oltre l’aumento di persone a carico nel proprio nucleo familiare:
-         la concreta diminuzione della propria capacità reddituale;
-         la mancanza di contributi economici da parte dell’altro coniuge alle spese della nuova famiglia, in tal caso infatti verrebbero riequilibrate le capacità di spesa del partner.
Solo in tal modo sarà possibile richiedere al giudice una modifica dei provvedimenti con la conseguente riduzione del contributo al mantenimento per il figlio, o i figli, nati dalla prima relazione.
*C. Cass. 23090/13 del 10.10.2013

Avv. Guglielmo Mossuto

mercoledì 11 dicembre 2013

Avv.Mossuto a Lady Radio 1 Puntata

https://soundcloud.com/avvocato-mossuto/avvocato-guglielmo-mossuto-a

Stamani giovedì 12 dicembre alle ore 10 iniziero' un programma sul diritto di famiglia e non solo. Potete ascoltarmi in diretta collegandovi su www.ladyradio.it oppure in tutta la Toscana sul canale 701 del digitale terrestre. Mandate messaggi con domande al 392 5727775. Vi aspetto numerosi.



venerdì 6 dicembre 2013

Adozione, la scelta di restare nell'anonimato da oggi è revocabile.




Lo scorso 18 novembre la Corte Costituzionale si è pronunciata sui rapporti che possono intercorrere tra adottato e madre biologica.L
la materia è caratterizzata dall’art. 30 comma 1 del D.P.R. 3/11/2000 n. 396 che prevede la possibilità per la madre biologica di far dichiarare la nascita del figlio da un procuratore speciale, da un medico, da un’ostetrica o da qualunque altra persona che abbia assistito al parto, consentendole in tal modo di restare nell’anonimato.

La Corte Costituzionale ha, infatti, dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 7 dell’art. 28 della legge 184/1983 nella parte in cui non viene prevista la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio, di poter contattare la madre al fine di un’eventuale revoca della dichiarazione di anonimato.
Il diritto all’anonimato era visto come uno strumento per garantire il diritto alla vita e alla salute sia della madre che del figlio, tuttavia, va inevitabilmente a scontrarsi con il diritto del figlio di conoscere le proprie origini.
Secondo quanto affermato dalla Corte, si tratta di un sistema eccessivamente rigido in quanto, una volta intervenuta la scelta per l’anonimato, la dichiarazione di volontà assume “connotati di irreversibilità destinati, sostanzialmente, ad “espropriare” la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione”.


Sarà, pertanto, compito del legislatore introdurre precise disposizioni che consentano una verifica nel tempo dell’irremovibilità della dichiarazione della madre naturale la quale abbia deciso, al momento della nascita, di restare nell’anonimato. Al tempo stesso, il legislatore dovrà prevedere procedure e strumenti idonei a circoscrivere le modalità di accesso ai dati personali e a tutelare gli stessi. 
Avv. Guglielmo Mossuto

MULTE con gli autovelox: quando è giusta e quando no!


Come già abbiamo visto per quanto riguarda gli speed check, quello degli autovelox (e di qualsiasi altro strumento rilevatore delle infrazioni stradali) è un annoso problema dato dalla crescita esponenziale delle multe comminate con questi odiosi strumenti.
Sull’argomento, si è recentemente pronunciato il Giudice di Pace di Voghera con un interessante sentenza riguardante i Velocar, un sistema in grado di rilevare infrazioni semaforiche e di velocità, le comuni telecamere che spesso troviamo, soprattutto in città.

Tutte le postazioni di controllo elettronico della velocità devono essere ben visibili, sempre! Non possono, pertanto, essere occultati in alcun modo, neanche dietro le strutture dei cavalcavia, come spesso avviene.
Sarà dunque nulla la multa comminata se la violazione del codice della strada è rilevata da un apparecchio installato in una posizione non visibile, diversamente da quanto previsto dalla direttiva Maroni.
Tali apparecchiature devono essere segnalate almeno 400 metri prima mediante segnaletica verticale che avvisa della presenza dei dispositivi che devono essere, appunto, ben visibili altrimenti sarà configurabile il reato di truffa. Soltanto in un caso è giustificata l’assenza della segnaletica e cioè qualora l’autovelox sia installato sulla volante della polizia.
Spetterà al Comune dare prova della visibilità della strumentazione; il conducente può pertanto limitarsi a sollevare l’eccezione dinanzi al Giudice senza dover dimostrare alcunché.

Talvolta accade che questi dispositivi siano affidati in concessione al Comune da parte di società private; in tali casi, se le società, oltre al un canone fisso, incassano anche una percentuale in base ad ogni verbale, le multe saranno nulle. Infatti, i privati non possono avere un interesse e ricavare un profitto dall’esercizio di attività pubbliche dovute per legge.
Inoltre, gli strumenti di accertamento delle infrazioni devono essere di proprietà dei Comuni, e non essere prestati gratuitamente da aziende private.
Qualora l’azienda privata abbia affidato in convenzione a un’azienda privata il dispositivo di rilevazione delle violazioni del codice della strada e abbia incaricato la stessa anche di ricercare il proprietario del veicolo e di notificargli l’atto con la sanzione, la multa sarà illegittima perché si tratta di dati che non possono essere accessibili ad aziende private e pertanto si avrà una lesione della privacy dei soggetti interessati.

Piccoli accorgimenti:
1.      è nulla la multa per eccesso di velocità che è stata comminata in superstrada dalla polizia municipale in quanto, essendo questa una strada extraurbana, è di competenza della Polizia di Stato.
2.      È nulla la multa notificata oltre i 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione, che è diverso dal giorno in cui è avvenuta l’infrazione.
3.      la multa fatta con l’autovelox deve sempre essere contestata immediatamente. Tuttavia, in alcuni casi la pattuglia è autorizzata a non fermare subito il conducente e cioè, ad esempio, nel caso di strade “a scorrimento veloce”.
4.      le foto effettuate dall’autovelox devono ritrarre solo il guidatore e non possono essere inviate presso l’abitazione ma dovranno essere consegnate personalmente a mani dell’interessato.
5.      Le immagini scattate da tali strumenti, se omologate, possono essere utilizzate anche per verificare la copertura assicurativa del mezzo.

Avv. Guglielmo Mossuto