Punto fermo nella
giurisprudenza e nella dottrina è il principio secondo il quale al figlio
maggiorenne non economicamente autosufficiente deve essere garantito a pieno il
soddisfacimento dei doveri genitoriali.
Sorgono problemi però nel
caso in cui il figlio maggiorenne abbia trovato un’occupazione lavorativa,
seppur temporanea.
La verifica della
persistenza dell’obbligo di mantenimento è ancorata al raggiungimento
dell’autosufficienza economica da parte dei figli.
TUTTAVIA, il solo
raggiungimento della maggiore età o l’acquisita autosufficienza economica non
liberano automaticamente il genitore in quanto è necessario un provvedimento
del giudice che lo autorizzi.
Inoltre, al fine della
cessazione dell’obbligo di mantenimento, è necessario che l’attività lavorativa
sia conforme alla professionalità acquisita durante gli studi dal figlio e che
presenti un certo carattere di stabilità. L’impiego, infatti, oltre ad
essere stabile deve anche essere adeguato alle attitudini e alle
aspirazioni del figlio.
Nel caso in cui il figlio
impiegato stabilmente perda poi il lavoro, non risorge l’obbligo di
mantenimento che si estingue definitivamente con il raggiungimento
dell’indipendenza economica, ma potrà chiedere, qualora ne ricorrano i
presupposti, la corresponsione degli alimenti; occorre, tuttavia, che vi
sia un vero stato di bisogno del figlio che obbligherà entrambi i genitori a
fornirgli quanto necessario per vivere.
Tale posizione assunta
dalla Corte si scontra con la polemica che da anni caratterizza la nostra
società e cioè quella dei cd. bamboccioni.
Meglio allora che il
ragazzo continui a starsene a casa piuttosto che mettersi in gioco e trovare
lavoro anche se poi, anche per fattori esterni allo stesso potrà trovarsi
disoccupato?
Quindi, meglio superare i
30 anni perché non si è trovato un lavoro che ci aggrada e che non è in linea
con le nostre attitudini, però continuare a percepire il mantenimento
Oppure
Rimboccarsi le maniche,
lavorare, fare di tutto per gravare il meno possibile sul bilancio familiare e
accettare qualche compromesso per avere poi i mezzi per raggiungere i propri
obiettivi, con l’alto rischio di non percepire più alcunché?
Secondo la Corte di Cassazione
l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli non
cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età ma perdura,
immutato, finché il genitore interessato non prova che il figlio ha raggiunto
l’indipendenza economica o che non lavora perché “svogliato”; caratteri questi
da valutare in relazione alle aspirazioni, al percorso di studi e alla
situazione attuale del mercato del lavoro.
Il mercato del lavoro! Il
grande nemico dei giovani di oggi…vieni assunto, uno stage, un tirocinio, un
progetto, qualunque cosa sia, è a tempo determinato. E allo scadere del
contratto, sempre che un contratto ci sia?!?!?!? A casa! Beh! Difficile parlare
di indipendenza economica.
Sulla scorta del principio
della valutazione della situazione in base al mercato del lavoro la Corte ha negato la
sospensione dell’assegno di mantenimento se il figlio ha lavorato solo per un
breve periodo di tempo con retribuzione irrilevante ma anche se si tratta di
un’attività lavorativa non sufficientemente stabilizzata e, comunque, non
congrua rispetto alle vere e ragionevoli aspettative del figlio.
Un grande caos, manca una
posizione uniforme, calibrata a quella che è la situazione attuale della
società, è necessario pertanto rimettersi alla logica e al buon senso del
giudice che si trova a valutare volta per volta il caso concreto.
Avv. Guglielmo Mossuto