Come già abbiamo
visto per quanto riguarda gli speed check, quello degli autovelox (e di
qualsiasi altro strumento rilevatore delle infrazioni stradali) è un annoso
problema dato dalla crescita esponenziale delle multe comminate con questi
odiosi strumenti.
Sull’argomento, si
è recentemente pronunciato il Giudice di Pace di Voghera con un interessante
sentenza riguardante i Velocar, un sistema in grado di rilevare infrazioni
semaforiche e di velocità, le comuni telecamere che spesso troviamo, soprattutto
in città.
Tutte le
postazioni di controllo elettronico della velocità devono essere ben visibili,
sempre! Non possono, pertanto, essere occultati in alcun modo, neanche dietro
le strutture dei cavalcavia, come spesso avviene.
Sarà dunque nulla
la multa comminata se la violazione del codice della strada è rilevata da un
apparecchio installato in una posizione non visibile, diversamente da quanto
previsto dalla direttiva Maroni.
Tali
apparecchiature devono essere segnalate almeno 400 metri prima mediante
segnaletica verticale che avvisa della presenza dei dispositivi che devono
essere, appunto, ben visibili altrimenti sarà configurabile il reato di truffa.
Soltanto in un caso è giustificata l’assenza della segnaletica e cioè qualora l’autovelox
sia installato sulla volante della polizia.
Spetterà al Comune
dare prova della visibilità della strumentazione; il conducente può pertanto
limitarsi a sollevare l’eccezione dinanzi al Giudice senza dover dimostrare alcunché.
Talvolta accade
che questi dispositivi siano affidati in concessione al Comune da parte di
società private; in tali casi, se le società, oltre al un canone fisso,
incassano anche una percentuale in base ad ogni verbale, le multe saranno
nulle. Infatti, i privati non possono avere un interesse e ricavare un profitto
dall’esercizio di attività pubbliche dovute per legge.
Inoltre, gli strumenti di
accertamento delle infrazioni devono essere di proprietà dei Comuni, e non
essere prestati gratuitamente da aziende private.
Qualora l’azienda privata abbia affidato
in convenzione a un’azienda privata il dispositivo di rilevazione delle violazioni
del codice della strada e abbia incaricato la stessa anche di ricercare il proprietario
del veicolo e di notificargli l’atto con la sanzione, la multa sarà illegittima
perché si tratta di dati che non possono essere accessibili ad aziende private e
pertanto si avrà una lesione della privacy dei soggetti interessati.
Piccoli accorgimenti:
1. è nulla la multa per eccesso
di velocità che è stata comminata in superstrada dalla polizia municipale in quanto,
essendo questa una strada extraurbana, è di competenza della Polizia di Stato.
2.
È nulla la multa notificata oltre i
90 giorni dall’accertamento dell’infrazione, che è diverso dal giorno in cui è avvenuta
l’infrazione.
3.
la multa fatta con l’autovelox deve
sempre essere contestata immediatamente. Tuttavia, in alcuni casi la pattuglia
è autorizzata a non fermare subito il conducente e cioè, ad esempio, nel caso
di strade “a scorrimento veloce”.
4.
le foto effettuate dall’autovelox
devono ritrarre solo il guidatore e non possono essere inviate presso l’abitazione
ma dovranno essere consegnate personalmente a mani dell’interessato.
5.
Le immagini scattate da tali
strumenti, se omologate, possono essere utilizzate anche per verificare la
copertura assicurativa del mezzo.
Avv.
Guglielmo Mossuto
Buongiorno Avvocato
RispondiEliminaSono Alain Zambetti, ho avuto un problema con uno di questi strumenti velocar red&speed come posso mettermi in contatto con lei?
Grazie mille e buona giornata