lunedì 7 luglio 2014

VIZI DELL'IMMOBILE E RESPONSABILITà DEL COSTRUTTORE!


In continua crescita è il numero di cause instaurate da parte di proprietari di immobili nei confronti di geometri e/o costruttori, aventi ad oggetto recriminazioni circa difetti più o meno gravi, siano essi strutturali o accessori.

In materia si è di recente pronunciata la Cassazione, che, lo scorso 18 giugno, ha emanato una sentenza con la quale ha cercato di risolvere i residui dubbi sul termine entro il quale far valere i difetti di costruzione nel caso di lavori edili privati.

Per meglio comprendere occorre distinguere:
- vizi strutturali: rientrano in tale categoria, secondo quanto affermato dalla Cassazione “qualsiasi alterazione conseguente a un’insoddisfacente realizzazione dell’opera anche se non riguarda parti essenziali della stessa e non rischia di causarne la rovina”. Si tratta, pertanto, di vizi che riducono in modo apprezzabile il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, anche se i gravi difetti non generano di per sé pericolo di rovina.
La responsabilità del professionista può esser fatta valere in giudizio entro il termine di 10 anni dal compimento dell’opera. Tuttavia, in questo arco di tempo, il proprietario dell’immobile è soggetto ad un ulteriore termine di decadenza: egli dovrà infatti denunciare il vizio entro e non oltre un anno dalla scoperta di questo.  
Qualora poi il vizio venga scoperto pochi mesi prima della scadenza dei 10 anni di garanzia, la denuncia dovrà essere comunque presentata entro e non oltre la scadenza del termine decennale, anche nel caso in cui i 12 mesi scadano più tardi.
Per procedere al calcolo dell’anno di decadenza per denunciare i vizi ciò che rileva è il giorno iniziale ovvero il momento in cui il committente acquista la piena consapevolezza dell’esistenza dei vizi, della loro gravità e della responsabilità dell’appaltatore, del progettista o del direttore lavori. Nel caso in cui il committente non sia professionalmente dotato di conoscenze tali da percepire immediatamente la gravità dei vizi, costante giurisprudenza fa decorrere il termine di un anno dal deposito dell’accertamentro tecnico preventivo, perizia antecedente la lite con la quale il privato diviene cosciente dell’entità dei vizi.

- vizi non strutturali: diversa è la procedura di contestazione dei vizi più lievi, attinenti per lo più alle rifiniture dell’immobile. La denuncia all’appaltatore deve avvenire entro 60 giorni dalla scoperta e si prescrive entro 2 anni dalla consegna dell’immobile.

Avv. Guglielmo Mossuto


martedì 1 luglio 2014

COME NON PAGARE IL CANONE RAI CON LA PROCEDURA DI SUGGELLAMENTO








COME NON PAGARE IL CANONE RAI CON LA PROCEDURA DI SUGGELLAMENTO

Il canone della Rai secondo una recente statistica è la tassa più odiata dagli Italiani, infatti facendo un sondaggio su un campione molto numeroso di cittadini, la stragrande maggioranza considera il canone Rai una "gabella " onerosa, ingiustificata e sproporzionata rispetto alla qualità dei programmi trasmessi.

Inoltre il canone Rai colpisce sia le famiglie di pensionati con un solo televisore sia le persone ricche che hanno una televisione in ogni stanza, rendendo questa tassa  "sproporzionatamente" ingiusta.

Pertanto, chi riesce in qualche modo a non pagare questa tassa, non si fa nessuno scrupolo e ne inventa di tutte pur di arrivare a quello scopo.

C'e' da dire che la Legge ha disposto l'esenzione dal canone Rai per i soggetti con età pari od oltre i 75 anni e che hanno un reddito non superiore ad euro 516,46 euro per 13 mensilità per un importo complessivo di euro 6.713,98 complessivi annui.

Ogni persona ha la possibilità di richiedere l'esenzione del pagamento del canone Rai mandando una raccomandata a. r. richiedendo il suggellamento del televisore e la disdetta del canone.

Questa procedura dovrebbe comportare l'arrivo di un tecnico a casa del richiedente in modo che effettui una  "modifica " all'interno della Tv in modo da non captare più i segnali Rai.

C'è anche da dire che la possibilità che un tecnico intervenga direttamente a casa è pressochè bassa per non dire quasi inesistente...

In questo modo quindi , con il suggellamento, è possibile disdire il canone Rai senza disfarsi completamente dell'apparecchio.

Quindi, dopo l' invio della richiesta di suggellamento e della contestuale disdetta del canone, nessuna richiesta di pagamento può essere inviata all'utente.

Potrebbe anche avvenire il caso che la Rai continui a mandarvi richieste di pagamento ma voi o ignoratele o rispondete in maniera ferma e decisa che avete fatto la procedura di suggellamento e contestuale disdetta.

L'invio della raccomandata di richiesta di suggellamento è una prova valida per contestare qualsiasi eventuale esecuzione forzata da parte della stessa Rai.

Per completezza è bene tener presente che nessun incaricato Rai può accedere in casa vostra se non munito di un mandato dell'Autorità Giudiziaria.

Qui di seguito potete ottenere il modello per la richiesta di disdetta del canone Rai



Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 – SAT Sportello abbonamenti TV – Cas. Post. 22, 10121 Torino
Oggetto: denuncia di cessazione dell’abbonamento mediante la procedura di suggellamento e contestuale disdetta del canone Rai


Il sottoscritto___________________________,residente in 

via______________________, (cap) _____________, (Città/Prov.) ___________, 

chiede il suggellamento del televisore  e contestuale cessazione del Canone Rai 

detenuto presso la propria abitazione.

Si fa presente che nessun altro apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle 

radioaudizioni è posseduto dal sottoscritto o da altri appartenenti al medesimo nucleo 

familiare in altre abitazioni. 

A tale scopo, ha corrisposto l’importo di euro 5,16 a mezzo di vaglia postale n° 

_________, in data ___________, sul quale ha indicato il numero di ruolo 

dell’abbonamento. 

Dichiara altresì di non essere più in possesso del libretto di abbonamento e chiede, a 

norma degli art. 2 e 8 della L. 241/1990 quale procedimento amministrativo intende 

seguire l’U.R.A.R. TV ai fini del completamento di quanto disposto dall’art. 10 del 

R.D. n. 246 del 21.02.1938.

Data __________________________
Firma _________________________






Avv. Guglielmo Mossuto