giovedì 17 marzo 2016

GRATUITO PATROCINIO E DIFESA D'UFFICIO: DIFFERENZE


GRATUITO PATROCINIO

L’art. 24 Cost. prevede per ogni cittadino il diritto alla difesa quale diritto inviolabile, a garanzia del quale sussiste il riconoscimento dell’assistenza legale gratuita in favore delle persone che non hanno i mezzi necessari per sostenere le spese per promuovere un giudizio o per difendersi dinanzi al giudice.

Per dare concreta attuazione all’art. 24 Cost., è stato dunque introdotto l’istituto del c.d. gratuito patrocinio, disciplinato dal d.P.R. 30.5.2002 n.115 (art.74-141), istituto che garantisce ai non abbienti, i quali non siano in grado di sostenere i costi della propria difesa, il diritto di farsi assistere da un avvocato, il cui onorario è a carico dello Stato.

Pertanto il gratuito patrocinio a Spese dello Stato è l'istituto che disciplina la possibilità per ogni cittadino, che ne abbia i requisiti di reddito al momento della presentazione della domanda, di avvalersi dell’assistenza legale da parte di un avvocato in modo completamente gratuito.
Hanno diritto al gratuito patrocinio sia i cittadini italiani che stranieri, il cui nucleo familiare sia titolare di un reddito imponibile non superiore ad un determinato importo, aggiornato ogni due anni (allo stato, il reddito è di € 11.528,41 lordi), e per reati particolari prescindendosi dal reddito.

Si può fare ricorso al gratuito patrocinio per farsi assistere in sede civile, penale,tributaria, amministrativa, procedure di volontaria giurisdizione, “scegliendo” l’avvocato in appositi elenchi. Non sono previste formalità particolari in quanto la domanda, in carta semplice, può essere presentata (al Consiglio dell’Ordine degli avvocati) personalmente ovvero dal difensore che autenticherà la firma, in ogni stato e grado del processo.

Per ottenere il pagamento dei compensi da parte dello Stato, gli avvocati che assistono con il Gratuito Patrocinio devono essere iscritti nell’apposito elenco dei patrocinatori a Spese dello Stato aggiornato e conservato dai competenti Consigli degli Ordini di appartenenza.
A tale elenco, che è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno e ed è pubblico, sono ammessi solo gli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti di:
1) attitudine ed esperienza professionale;
2) assenza di sanzioni disciplinari;
3) iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno due anni.
L’elenco dovrebbe essere consultabile presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia.


DIFESA D'UFFICIO

A differenza di quanto avviene per il gratuito patrocinio, la difesa d’ufficio è sempre garantita a ciascun soggetto indipendentemente dal reddito.

La difesa d’ufficio viene riconosciuta sempre nei procedimenti penali mentre per quelli civili è riconosciuta solo nei procedimenti davanti al tribunale dei minorenni.

Anche l’avvocato d’ufficio è quindi nominato dal giudice o dal pubblico ministero sulla base di un elenco di difensori predisposto dal consiglio dell’ordine forense, d’intesa con il presidente del tribunale, ha l’obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo, ma le spese sono a carico dell’imputato salvo che sussistano i requisiti di cui sopra per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il difensore d' ufficio cessa di essere tale nell' istante in cui l'imputato nomina un suo difensore di fiducia. Questa nomina può avvenire in ogni grado e stato del processo.
Si ricorda quindi che l'avvocato di ufficio si paga nella stessa maniera rispetto ad un avvocato di fiducia anche se molti confondono i due istituti e pensano che l' avvocato di ufficio sia gratuito.


In conclusione:
Dal confronto due figure si può quindi dire che il difensore d’ufficio ha la funzione di garantire il diritto tecnico di difesa a chi non ha ancora nominato un difensore di fiducia (o ne è rimasto privo), mentre l’avvocato con il gratuito patrocinio è il difensore di un soggetto che ha presentato domanda di gratuito patrocinio ed è stato ammesso a tale beneficio: quest’ultimo può quindi essere sia un avvocato di fiducia, scelto dall’ imputato, sia il difensore d’ufficio nominato dallo Stato dopo che ha ottenuto l' ammissione al beneficio.
Nello specifico, si deve perciò ricordare che in ogni processo penale si sarà sempre assistiti da un avvocato che, in mancanza della nomina di fiducia da parte dell’imputato, verrà nominato dal Giudice o dal Pubblico Ministero.
A questo punto, se non si ottiene l’ammissione al gratuito patrocinio, il costo del legale resterà a carico dell’imputato che si vedrà presentare la parcella per l’attività difensiva svolta.
Pertanto, sarà sempre opportuno verificare se vi sono i presupposti per l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato o concordare il compenso con un avvocato da nominarsi di fiducia (che potrebbe essere anche lo stesso nominato inizialmente d’ufficio e con cui si è convenuto un incarico fiduciario).
Avv. Guglielmo Mossuto

mercoledì 16 marzo 2016

OMICIDIO STRADALE E LESIONI: TUTTE LE NOVITÀ www.guidainstatodiebbrezza.com

Il 2 marzo 2016 il Senato della Repubblica ha finalmente approvato in via definitiva la legge sull’Omicidio stradale.
E' di tutta evidenza come l’approvazione del Disegno di Legge relativo all’“Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274”, non possa che rappresentare un passo fondamentale nella tutela degli utenti della strada.

Adesso l'omicidio stradale diviene un reato a sé stante graduato in tre differenti varianti mentre, per il reato di lesioni personali stradali vengono inasprite le pene ed introdotte nuove ipotesi di configurazione del delitto.

Ma andiamo nello specifico analizzando le novità introdotte:

A) REATI DI OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI procurati dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale
Omicidio stradale: E' punito con la reclusione da 2 a 7 anni.
Lesioni personali stradali: Niente più multe ma punito con la reclusione a seconda che le lesioni siano:
1) Gravi ( quando la malattia o l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni supera i 40 giorni o se si configura alcuna delle circostanze aggravanti previste dalla legge)
: reclusione da tre mesi ad 1 anno;
2) Gravissime (quando la malattia o l’incapacità è certamente o probabilmente insanabile o se si configura alcuna altra delle circostanze aggravanti)
: reclusione da 1 a 3 anni.


B) REATI DI OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI procurati da guida in stato di ebbrezza o dall'uso di sostanze psicotrope
(La pena stabilita differisce in base al livello del tasso alcolemico riscontrato)

Omicidio stradale:

a) Stato di ebbrezza lieve (da 0,8 a 1,5 grammi per litro)
: reclusione da 5 a 10 anni;
b) Stato di ebbrezza grave (tasso alcolemico oltre 1,5 g/l, o per effetto di droghe, o di alterazione psico- fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope)
: reclusione da 8 a 12 anni.

Lesioni personali stradali:

a) Stato di ebbrezza lieve (da 0,8 a 1,5 grammi per litro)
a1) lesioni gravi: reclusione da un 1 e sei mesi a 3 anni;
a2) lesioni gravissime: reclusione da 2 anni a 4.
b) Stato di ebbrezza grave (tasso alcolemico oltre 1,5 g/l, o per effetto di droghe, o di alterazione psico- fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope)
b1) con lesioni gravi: reclusione da 3 a 5 anni;
b2) con lesioni gravissime: reclusione da 4 a 7 anni.


Nota bene: All' omicidio stradale commesso in stato di ebbrezza con tasso compreso tra 0,5 e 0,8 g/l vengono equiparate (e la pena è la stessa) alcune ipotesi di omicidio con violazione di particolari norme sulla circolazione stradale; nello specifico è colpevole di guida pericolosa chi: procede in centro urbano ad una velocità superiore al doppio di quella consentita (comunque sopra i 70 Km/h), procede su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, attraversa un semaforo con il rosso, circola contromano, fa inversione ad U dove non è consentito, inverte la marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi, o sorpassa un altro veicolo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
La pena aumenta da 8 a 12 anni se il colpevole è in stato di ebbrezza alcolica grave (sopra 1,5 gr/l), o in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.


CASI PARTICOLARI:
1) Guidatori di mezzi pesanti: per camionisti e autisti di autobus il massimo della pena (8-12 anni per l'omicidio, 4-7 anni per lesioni gravissime) è applicato già con un tasso alcolemico superiore a 0,8 gr/l.
    2) Fuga dopo l’incidente: in caso di omicidio colposo, a chi si dà alla fuga viene applicato un aumento di pena da 1/3 a 2/3, e non può essere comunque inferiore ai 5 anni. Il conducente che ha provocato un incidente, ma si ferma a prestare soccorso e si mette a disposizione degli organi di Polizia, non è soggetto all'arresto per flagranza di reato.
    3) Morte o lesione di più persone: nel caso in cui sia cagionata la morte di più persone, e lesioni a una o più persone si applica la pena prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo (ma non superiore a 18 anni).




SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE MODIFICHE AL CODICE PENALE, DI PROCEDURA PENALE E DELLA STRADA


La modifica più rilevante è certamente l’introduzione di due nuove fattispecie incriminatrici;
-589-bis: Omicidio stradale; corredato dall’aggravante della fuga 589-ter;
-590-bis: Lesioni personali stradali gravi e gravissime; corredate anch’esse dall’aggravante della fuga.
Parallelamente a tali innovazioni, al fine di armonizzare l’impianto legislativo, sono state abrogate quelle disposizioni di legge che, fino all’approvazione del presente DDL, punivano le condotte di omicidio colposo e lesioni colpose con violazione delle norme sulla circolazione stradale (artt. 589 co. 2 e 3, e 590 co. 3 c.p.).


A) NUOVO ART 589 BIS: Omicidio stradale
  1. PRIMO COMMA:
    punisce con la reclusione da 2 a 7 anni chiunque cagioni, per colpa, la morte di taluno con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Tale norma incriminatrice si applica al conducente di qualsiasi tipo di veicolo, non soltanto l'automobilitsta o il motociclista.
2) SECONDO COMMA:
punisce con la reclusione d 8 a 12 anni chiunque cagioni, per colpa, la morte di taluno essendosi posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica (con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, come da art. 186 co. 2 lett. c C.d.S.) o sotto l’effetto di stupefacenti (art. 187 C.d.S.).
  1. TERZO COMMA:
    punisce con la reclusione da 8 a 12 anni il conducente di particolari categorie di veicoli (noleggio con conducente, taxi, trasporto di persone o cose di linea, autobus, veicoli con massa superiore a 3,5 t ecc.) che per colpa, e sotto l’effetto di ebbrezza (con tasso alcolico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l) cagioni la morte di taluno.
  1. QUARTO COMMA:
    punisce, con la reclusione da 5 a 10 anni, la medesima condotta del terzo comma laddove sia realizzata da “chiunque” - ossia senza riferimento alle categorie di conducenti di cui sopra - per colpa, e sotto l’effetto di ebbrezza (con tasso alcolico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l) cagioni la morte di taluno.
  1. QUINTO COMMA:
    disciplina alcune ipotesi di omicidio con violazione di particolari norme sulla circolazione stradale le quali vengono equiparate quod poenam all’ipotesi di cui al comma 4 (omicidio stradale commesso in stato di ebbrezza con tasso compreso tra 0,5 e 0,8 g/l). Tali ipotesi sono:
  • Eccesso di velocità con velocità pari o superiore al doppio del limite e comunque superiore a 70 km/h (nelle strade urbane) ovvero 50 km/h oltre il limite (strade extraurbane);
  • Circolazione contromano o mancato rispetto del rosso semaforico;
  • Manovra pericolosa (inversione di marcia in prossimità di curve, incroci, dossi, sorpasso in prossimità di attraversamento pedonale o linea continua).
  1. SESTO COMMA:
    prevede un’aggravante specifica ad effetto comune: la pena è aumentata se l’autore non ha conseguito la patente, la stessa è sospesa o revocata ovvero l’autore del fatto sia il proprietario dell’auto e la stessa sia sprovvista di polizza RCA.
  1. SETTIMO COMMA:
    disciplina l’ipotesi dell’attenuante del “concorso di colpa”: qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
  1. OTTAVO COMMA:
    prevede un ipotesi di “continuazione speciale”: nel caso in cui sia cagionata la morte di più persone, morte di una o più persone e lesioni di una o più persone si applica la pena prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo (ma non superiore a 18 anni).


B) NUOVO ART 590 BIS: Lesioni stradali
La condotta incriminata dalla nuova fattispecie consiste nel cagionare, per colpa, una lesione personale con violazione delle norme sula circolazione stradale.
La pena base prevista dalla disposizione è della reclusione:
  • Da 3 mesi a 1 anno (lesioni gravi)
  • Da 1 a 3 anni (lesioni gravissime)
La nuova disposizione segue il medesimo schema legislativo utilizzato per il reato di omicidio stradale. Sono previste, pertanto, una serie di aggravanti e attenuanti per la cui descrizione si rinvia a quanto già osservato sopra.
Ciò che differisce, ovviamente, sono le pene irrogate.

In caso di lesioni cagionate dal guidatore di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica lieve (tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l , art.186 comma 2 lett. b,C.d.S.) o perchè ha causato l'incidente per condotte di particolare pericolosità, la pena irrogabile sarà la reclusione:
  • Da un anno e sei mesi a tre anni (lesioni gravi)
  • Da 2 a 4 anni (lesioni gravissime)


In caso di lesioni cagionate dal guidatore di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l , art.186 comma 2 lett. C,C.d.S.)o in caso di alterazione da stupefacenti (comma, 2 e art 186, comma 2 lett.b, C.d.S.) la pena irrogabile sarà la reclusione:
  • Da tre a cinque anni (lesioni gravi)
  • Da quattro a sette anni (lesioni gravissime)
Le stesse pene si applicheranno anche in caso di lesioni cagionate in stato di ebbrezza lieve (art. 186 lett. b C.d.S) da particolari categorie di utenti (tassisti, autotrasportatori ecc., cfr. comma 3)
Laddove invece la medesima violazione sia commessa da un soggetto non appartenente alle categorie (ebbrezza lieve cioè con tasso alcolico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l) di cui sopra le pene irrogate saranno rispettivamente da un anno e sei mesi a tre anni e da due a quattro anni (comma 4).


Le aggravanti previste dal 5 comma dell’art. 590 bis c.p. ricalcano esattamente quelle previste dal medesimo comma dell’art. 589 bis c.p.
Allo stesso modo, anche quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 è del tutto sovrapponibile a quanto già osservato con riferimento al reato di omicidio stradale. L’unica differenza risiede nel limite di pena previsto nel caso di plurime violazioni dell’art. 590bis c.p.: in questo caso la pena irrogata non potrà superare i 7 anni.

C) NUOVI ARTT 589 TER E 590 TER: Fuga del conducente in caso di omicidio stradale (art. 589-ter c.p.) e di lesioni personali stradali (590-ter c.p.)
A corollario delle nuove fattispecie incriminatrici sono state introdotte anche due particolari ipotesi di omissione di soccorso.
Ciascuna di esse è strutturata come una (ulteriore) aggravante rispetto ai reati di omicidio e lesioni personali stradali. E’ stato previsto, infatti, un aumento di pena (da un terzo a due terzi) nel caso in cui il conducente si dia alla fuga. In tal caso, comunque, la pena irrogata non può essere inferiore a 5 anni nel caso di omicidio e 3 anni nel caso di lesioni.


D) ALTRI ASPETTI DI INASPRIMENTO DELLA NORMATIVA
1) Il bilanciamento delle circostanze: l’art. 590-quater c.p.
Con un tecnica normativa piuttosto ricorrente nella cd. “legislazione emergenziale” è stato altresì ristretto entro precisi vincoli di legge anche l’eventuale giudizio di bilanciamento fra circostanze operato dal Giudice. In base alla nuova disposizione, invero, tutte le aggravanti specifiche previste dagli articoli 589 bis c.p. e 590 bis c.p. nonché quelle ex artt. 589 ter e 590 ter c.p. dovranno essere valutate con prevalenza su qualsiasi altra attenuante eventualmente sussistente (eccettuate quelle ex art. 98 e 114 c.p.).
2) Il raddoppio della prescrizione
Per concludere l’esame delle novità introdotte sul fronte sostanziale, deve essere sottolineato il raddoppio dei termini prescrizionali previsto per il nuovo reato di omicidio stradale.
Aumenta il minimo edittale delle lesioni volontarie. Il provvedimento in parola ha altresì aumentato il minimo edittale previsto all’art. 582 primo comma c.p. portandolo da 3 a 6 mesi.
3) Arresto in flagranza
La legge appena approvata introduce, all’art. 380 cpp, una nuovo caso di arresto obbligatorio in flagranza per le ipotesi di omicidio stradale aggravato (commi 2,3 e 4 dell’art. 589-bis c.p.). Specularmente, per le ipotesi di lesioni colpose aggravate il Legislatore ha previsto l’arresto facoltativo in flagranza.
4) Perizie coattive
Il giudice potrà disporre d'ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici allo scopo di determinare il dna; nei casi urgenti, poi, se il ritardo potrebbe pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo potrà essere disposto anche dal Pubblico Ministero.
La Procura, inoltre, può chiedere di prorogare il termine di durata delle indagini preliminari, ma una sola volta. È disposto che tra il rinvio a giudizio e l'inizio del processo non debbano passare più di 60 giorni.
5) Revoca patente
L'autore dell'omicidio stradale (art. 589-bis, comma 1,c.p.) o delle lesioni personali stradali non potrà conseguire una nuova patente prima che siano decorsi 5 anni dalla revoca. Anche in caso di patteggiamento (e anche a pena condizionalmente sospesa) per omicidio o lesioni stradali la patente è revocata. Il conducente potrà conseguire una nuova patente solo dopo 15 anni (nei casi di 589-bis c.p.) o 5 anni (nei casi di 590-bis c.p.).
Essendo questa una pena accessoria, se il Giudice decide per la condanna con la sospensione condizionale della pena, il colpevole resta in possesso della patente, ma in caso di altra condanna, a questa verrà aggiunta anche la pena prima sospesa.
Tali termini possono però essere aumentati laddove il conducente sia stato condannato in precedenza per i reati di guida in stato di ebbrezza o guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope (20 anni per l’omicidio e 10 per le lesioni).
In caso di omissione di soccorso, la nuova patente non potrà essere conseguita prima di 30 anni in caso di omicidio e 12 in caso di lesioni.
Il tanto invocato "ergastolo della patente" nel senso di preclusione a vita dall'ottenimento di una nuova patente non è entrato a far parte del provvedimento adottato: occorre tuttavia rilevare che le "interdizioni" sono ugualmente pesantissime.



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venerdì 11 marzo 2016

LA RIABILITAZIONE PENALE



L’istituto della riabilitazione è disciplinato agli artt. 178 e 179 del Codice Penale che lo annoverano fra le cause di estinzione della pena.

La sentenza di condanna (come il decreto penale di condanna) produce infatti, oltre alla applicazione della pena principale, ulteriori effetti: in particolare, l’applicazione delle pene accessorie(come ad esempio l’interdizione dai pubblici uffici) e di altri effetti penali.

La riabilitazione consente appunto di eliminare tutte le limitazioni derivanti dalla condanna, che possono ostacolare il pieno reinserimento del condannato nella vita sociale.


Le condizioni per la concessione

L’art. 179 c.p. prevede nel dettaglio le condizioni che devono sussistere perché si possa chiedere la riabilitazione.

A) TEMPO
La riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno 3 anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è in altro modo estinta, e di 8 anni se è stata dichiarata la recidiva ex art. 99 c.p..
E' invece di 10 anni se è stata dichiarata la abitualità, la professionalità o la tendenza a delinquere, e in tal caso il termine decorre dal giorno in cui è stato revocato l’ordine di assegnazione ad un colonia agricola o ad una casa di lavoro.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena (art. 163, commi 1, 2 e 3, c.p.) detto termine decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena a meno che non si tratti di pena fino ad un anno e sia stato riparato interamente il danno (mediante il risarcimento o le restituzioni) prima della sentenza di primo grado, o nel caso in cui il colpevole si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose del reato (art. 163, comma 4, c.p.); in quest'ultimo caso la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno.

B) BUONA CONDOTTA
Perché la riabilitazione possa essere concessa il condannato deve dare prove effettive e costanti di buona condotta.
La buona condotta consiste non solo nella mera astensione dal compimento di fatti costituenti reato, ma anche nella instaurazione e nel mantenimento di uno stile di vita improntato all’osservanza delle norme di comportamento comunemente osservate dai consociati e poste alla base della convivenza sociale.
Eventuali condanne o denunce per fatti successivi a quello per il quale si richiede la riabilitazione, non costituiscono di per sé un elemento ostativo alla concessione dell’istituto in questione, ma sono valutate caso per caso dal Giudice nel giudizio sulla buona condotta del soggetto.

ECCEZIONI
Da ultimo, l’art. 179, comma 6, c.p. precisa che la riabilitazione non può essere concessa quando il condannato sia sottoposto a misura di sicurezza (ad esclusione di quelle dell’espulsione dello straniero dallo Stato e della confisca) o non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato (comprese le spese processuali), salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.
Ne deriva che qualora vi sia una parte offesa dal reato, perché la riabilitazione venga concessa è necessario dimostrare l’avvenuto ristoro della stessa, o altrimenti l’impossibilità ad adempiere a tale obbligo (in tal caso il condannato può, ad esempio, dare prova di essersi attivato per offrire all’offeso un congruo risarcimento, ma questi vi abbia opposto il suo rifiuto).


Istanza di riabilitazione e procedimento conseguente
La richiesta di riabilitazione deve essere presentata dall’interessato o dal suo difensore al Tribunale di Sorveglianza del distretto in cui l’interessato ha la residenza. e deve contenere l’indicazione dei presupposti – di cui si è detto sopra – che la legge richiede per la concessione della riabilitazione (il decorso di un determinato periodo di tempo, la buona condotta del condannato, nonché l’avvenuto pagamento degli obblighi civili derivanti dal reato). All'istanza di riabilitazione, si dovrà dunque allegare tutta la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti necessari per la concessione del beneficio.

Nel procedimento che si avvia con la presentazione della detta istanza, e in particolare all’udienza in camera di consiglio, è indispensabile ed obbligatoria l’assistenza di un difensore. Dopo l’udienza di trattazione, che si svolge alla presenza del difensore, del Procuratore Generale e del richiedente, ed in cui vengono discusse le ragioni che fondano l'istanza, il Tribunale decide con ordinanza per l’accoglimento o il rigetto di essa.

L’ordinanza con la quale viene concessa la riabilitazione viene annotata nella sentenza di condanna e viene comunicata al richiedente, nonché a tutti gli Uffici interessati, compreso il Casellario giudiziale.

Avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di riabilitazione è possibile presentare ricorso per Cassazione. Si noti che, ai sensi dell’art. 683 c.p.p., se l’istanza per la concessione della riabilitazione è stata respinta per difetto del requisito mancante della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi 2 anni dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.

Revoca della riabilitazione

Infine, la riabilitazione può essere revocata se la persona riabilitata commette, entro 7 anni dall’ordinanza di concessione del beneficio, un nuovo delitto non colposo per il quale sia inflitta la pena della reclusione non inferiore a 2 anni o una pena più grave; in tal caso, vengono ripristinate le pene accessorie e gli altri effetti penali che la riabilitazione aveva estinto.

Avv. Guglielmo Mossuto

venerdì 4 marzo 2016

RICORSO PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO ( fac simile )






TRIBUNALE DI ___________
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

RICORSO PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO


La sig.ra Lucia ......... , nata a Firenze il 30/01/19.. (C:F: ), elettivamente domiciliata in Firenze, Viale dei Mille n° 82, presso lo Studio dell’Avv. Guglielmo Mossuto, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al presente atto, nella sua qualità di coniuge del sig. Paolo ........, nato a Firenze il .........    (C.F.: )
Il difensore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ai sensi dell'art. 136 c.p.c. presso il proprio numero di fax 055/581011 o indirizzo di posta elettronica certificata guglielmo.mossuto@firenze.pecavvocati.it
PREMESSO IN FATTO
-la ricorrente è la moglie del sig. Paolo ..........;
- in data 03/02/2016 il sig. Paolo è stato colpito da un ictus ischemico da occlusione dell'A.C.M. Sn inducente emiplegia dx, emianopsia dx, afasia globale, difficoltà deglutitorie, incontinenza uro-fecale, fibrillazione atriale, ipertensione arteriosa. Il sig. Paolo..... veniva ricoverato presso l'Ospedale di Careggi.
- La degenza si prolungava fino al 16/02/2016, giorno in cui il sig. Paolo ...... veniva ricoverato presso Villa I Glicini, dove attualmente si trova;
- a causa del suddetto ictus il sig. Paolo si trova nella impossibilità totale di provvedere autonomamente ai propri interessi, come risulta dalla documentazione medica che si produce (doc.1)
- si rende quindi necessario provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno che possa rappresentare il sig. Paolo ........nel compimento di tutti quegli atti che allo stesso sono preclusi a causa della malattia che lo ha colpito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire, a chi si trovi nella impossibilità di provvedere ai propri interessi, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi, nella minor misura possibile, la capacità di agire distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e la inabilitazione, ex artt. 414 e ss. cod. civ.
Nel caso oggetto del presente ricorso, l'istituto dell'amministrazione di sostegno appare maggiormente idoneo, a parere di questa difesa, ad adeguarsi alle esigenze del sig.Paolo ...... rispetto ai predetti istituti, in quanto maggiormente rispettoso, sul piano etico-sociale, della dignità dell'individuo: non a caso, lo scopo che la ricorrente desidera perseguire è quello di evitare di privare del tutto il marito della propria capacità di agire, come accadrebbe a seguito di un provvedimento di interdizione.
Tutto quanto premesso l'esponente, come sopra rappresentata e difesa
CHIEDE
che la S.V. Voglia, ai sensi dell'art. 405 c.c., nominare al signor Paolo ....... un Amministratore di Sostegno a tempo indeterminato con decreto motivato immediatamente esecutivo, indicandolo nella persona della moglie, sig.ra Lucia......, nata a Firenze affinché possa rappresentarlo nel compimento dei seguenti atti senza necessità di separata, ulteriore, autorizzazione:
- riscossione della pensione mensile, rilasciando quietanza con dispensa, se richiesta, da ogni responsabilità per l’ufficio pagatore;
- utilizzo della intera predetta pensione per le esigenze ordinarie della persona assistita e l’ordinaria amministrazione dei suoi beni
- presentazione di istanze ad Uffici Postali e della Pubblica Amministrazione per la richiesta di assistenza, anche sanitaria, e di sussidi;
- presentazione della dichiarazione dei redditi e sottoscrizione di altri atti di natura fiscale;
- compiere gli adempimenti per l'assistenza e le cure socio assistenziali del beneficiario;
- procedere all'acquisto e/o al pagamento dei beni essenziali per le esigenze e la qualità della vita del beneficiario come ad esempio alimentari, vestiario e medicinali;
- occuparsi del pagamento delle utenze e della manutenzione della casa, nonché di ogni altra richiesta connessa:
- riscuotere ogni beneficio economico.
Si indicano le generalità dei parenti stretti del sig. Paolo ......:
  • sig. Guglielmo , nato a Firenze il .............– figlio;
  • sig. Lorenzo  nato a Firenze il ............... – figlio
La ricorrente si impegna ad informare detti soggetti circa l'udienza fissata dal Giudice Tutelare e a fornire prova di averli informati nel corso dell'udienza stessa (attraverso presentazione di ricevuta di ritorno di una raccomandata o dichiarazione scritta e firmata dall'interessato).
A sostegno della domanda, si allega la seguente documentazione:
1) Documentazione medica;
2) Documentazione relativa alla situazione patrimoniale del beneficiario;
3) certificato medico che attesta l'assoluta impossibilità del beneficiario di raggiungere la sede del Giudice Tutelare;
4) copia del documento di identità del ricorrente e del beneficiario.
Si dichiara ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 115/2002 che il procedimento non è soggetto a registrazione ed è esente da contributo unificato ex art. 46-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Firenze, 4 marzo 2016

avv. Guglielmo Mossuto