lunedì 9 settembre 2013

Il danno esistenziale è, finalmente, realtà!

Con la formula danno esistenziale la giurisprudenza ha inteso individuare quel danno che deriva dalla rinuncia allo svolgimento di attività non remunerative per cause che non dipendono dalla stessa vittima. Si tratta infatti di situazioni gravi ma che tuttavia non presentavano le caratteristiche né del danno biologico, in quanto manca una lesione all’integrità psico-fisica, né al danno patrimoniale poiché non è possibile ravvisare un effettivo danno economico, né al danno morale, in quanto non vi è un comportamento illecito.

Dopo anni in cui i dubbi circa tale tipologia di danno erano diventati sempre più numerosi e consistenti (la Cassazione era giunta persino a stabilire che il danno esistenziale non esisteva come fattispecie autonoma ma solo come ipotesi rientrante nel danno non patrimoniale), la Suprema Corte, con la sentenza n. 19963 del 30.08.2013 ha sancito il diritto a un indennizzo a titolo di danno esistenziale per chi riporta un grave handicap, in seguito a un incidente, tanto che la sua vita relazionale risulta fortemente compromessa.

Si ha riguardo, infatti, a quegli sconvolgimenti che irrompono nella vita di un soggetto, soprattutto sul piano relazionale, che si riflettono in un’alterazione del suo carattere, delle sue scelte, della sua vita in quanto, ciò che assume portata decisiva è la centralità della persona e l’integralità del risarcimento.

Con la sentenza di cui sopra, la Corte ha riconosciuto invece la necessità di prevedere un autonomo indennizzo per il danno esistenziale
La Corte afferma infatti che “bisogna sempre garantire il diritto al risarcimento integrale del danno da perdita della vita di relazione che è una componente del danno biologico, ma che appartiene anche alla esplicazione della vita attiva e sociale, che viene a essere totalmente disintegrata”.

Il povero malcapitato si è visto cosi risarcire dall’assicurazione un indennizzo a titolo di risarcimento per i rapporti che non potrà condividere, per le attività che non potrà svolgere e per le esperienze che non potrà vivere.

Pertanto, non dobbiamo fermarci alla prima risposta fornitaci dalle assicurazioni; il diritto esistenziale è stato riconosciuto anche dalla Cassazione e ciò comporta il diritto a percepire un indennizzo al riguardo. Adesso ci sono tutti i mezzi per ottenere quanto spetta senza fermarsi prima di averlo ottenuto!

Avv. Guglielmo Mossuto


Nessun commento:

Posta un commento