I genitori lavoratori,
contribuenti ai fini Irpef, hanno diritto a vedersi detratte alcune spese
riconducibili ai propri figli o ad altri eventuali familiari a loro carico.
Ma, chi sono i familiari a carico?
Si tratta di tutti i
componenti il nucleo familiare i quali non abbiano un reddito superiore a €
2.840,52; per quanto riguarda le detrazioni per i figli a carico, si prescinde
sia dall’età sia dalla convivenza con i genitori.
Pertanto potranno essere
detratte anche le spese che il genitore sosterrà per i figli che si trovano
fuori casa in quanto, ad esempio, studenti fuori sede.
Qual è l’importo delle detrazioni?
La legge di stabilità 2013 ha previsto un aumento
delle detrazioni teoriche rispetto al 2012. Si parla di detrazioni “teoriche”
in quanto per determinare la detrazione effettiva è necessario rapportare le
cifre previste dalla legge ai redditi specifici, mediante i parametri previsti
dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
Queste le cifre previste
dalla legge di stabilità:
-
€950 per ogni
figlio a carico
-
€1.220 per
ogni figlio di età inferiore ai tre anni
-
Aumento di
€400 per ogni figlio portatore di handicap, ai sensi di quanto stabilito dalla
legge 104/1992
-
Aumento di
€200 per ciascun figlio per i contribuenti aventi più di tre figli a carico.
La legge prevede che i
coniugi possono accordarsi sulla percentuale da detrarre nel caso entrambi
percepiscano un reddito. Tuttavia, qualora non ci sia accordo, è previsto che
ciascun coniuge percettore di reddito possa detrarre nella misura
del 50% i figli.
E, in caso di genitori separati e conseguente
disgregazione del nucleo familiare, chi può giovare delle detrazioni?
Ai sensi dell’art. 12
TUIR, salvo accordo preventivo tra le parti, in caso di separazione legale, di
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la
detrazione per i figli a carico, in via generale, spetta al genitore
affidatario.
Tuttavia, “nel caso di
affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di
accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori”. Inoltre, “ove il
genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori
affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti
di reddito (incapienza), la detrazione è assegnata per intero al secondo
genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a
riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione
ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione
stessa”.
Cos’altro è possibile detrarre?
Oltre alla detrazione per
figli a carico, ma anche per il coniuge e parenti in generale, sono previste
altre detrazioni per oneri e spese, indicate nel quadro E del modello 730
quali:
- Detrazioni per spese
sanitarie;
- Detrazioni per spesa
sanitarie o per veicoli per disabili;
- Detrazioni per mutui
ipotecari;
- Detrazioni per spese di
istruzione, ecc.
Per quanto attiene la loro
ripartizione tra i coniugi, l’art. 12 comma 1 lettera c) del TUIR, detta le
seguenti regole:
-
se si tratta
di onere sostenuto per i familiari a carico, la detrazione spetterà al
contribuente al quale il documento attestante la spesa è intestato (es:
scontrino parlante = scontrino dotato di codice fiscale);
-
se il
documento che certifica la spesa è intestato al figlio fiscalmente a carico, le
spese saranno suddivise tra i genitori sulla base di chi, dei due, ha realmente
sostenuto la spesa; tuttavia, se i genitori intendono ripartire le spese
in misura diversa dal 50% dovranno annotare
nel documento comprovante la spesa la diversa percentuale di ripartizione;
-
se uno dei due
coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, l’intera spesa sarà considerata
sostenuta da quest’ultimo, il quale potrà detrarla per l’intero;
La ripartizione percentuale
(50% o 100%) prevista per le detrazioni per figli a carico non deve
necessariamente essere seguita per le altre spese sostenute per i figli, per le
quali non valgono le regole dettate dall’art. 12 comma 1 TUIR.
Avv. Guglielmo Mossuto