martedì 1 marzo 2016

CONVIVENZA DI FATTO e UNIONE CIVILE: vediamoci chiaro!


Nonostante l'iter della legge sulle unioni civili non sia ancora terminato, il maxiemendamento passato al Senato, riscrivendo completamente il DdL Cirinnà mira a portare netti cambiamenti nel nostro ordinamento.
Innanzitutto occorre preliminarmente esaminare brevemente quelle che sono le sostanziali differenze sul piano del riconoscimento di diritti e doveri, tra le coppie sposate e quelle che non lo sono.
Gli ambiti nei quali tale discrasia risulta più evidente sono certamente quello della salute e quello della materia successoria.
I coniugi infatti hanno diritto di assistere l'altro coniuge in ospedale e di essere informati circa il suo stato di salute. Al coniuge poi spetta di diritto una quota del patrimonio del consorte defunto, cosi come avviene anche per la pensione di reversibilità e per il TFR.
Diversamente il convivente non può avere informazioni sullo stato di salute del compagno, non può prestare il consenso a eventuali interventi medici urgenti e non può richiedere permessi lavorativi per assisterlo in caso di malattia. Il convivente poi non rientra tra gli eredi legittimi e, pertanto, in caso di decesso del compagno questo potrà risultare erede solo in caso di disposizioni testamentarie e limitatamente alla quota disponibile. Non potrà comunque in ogni caso percepire TFR e pensione di reversibilità.
Fino al 2013 vi erano poi differenze tra i figli nati nel matrimonio (figli naturali) e quelli nati fuori dal matrimonio (figli legittimi). Adesso tale distinzione è cessata e in entrambi i casi l'affidamento è disposto nell'esclusivo interesse del minore, con obbligo a carico del genitore non affidatario di contribuire al mantenimento del figlio.
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Nell'ambito poi delle formazioni sociali non fondate sul matrimonio, occorre distinguere:
  • convivenza di fatto: trattasi di una coppia tra persone maggiorenni, etero o omosessuali, non legate da vincoli giuridici ma solo da un legame affettivo.
  • unione civile: formazione sociale costituita da persone maggiorenni del medesimo sesso
La convivenza di fatto.
I conviventi assumono solo alcuni dei diritti e dei doveri propri delle coppie sposate come ad esempio:
  • l'assistenza ospedaliera
  • il diritto agli alimenti
  • il diritto di abitazione nella casa di comune residenza, in caso di decesso del convivente proprietario, per due anni o per un periodo pari alla convivenza (comunque non oltre i cinque anni)
  • il diritto di subentrare nel contratto di locazione della casa di comune residenza qualora il convivente intestatario dovesse morire o dovesse recedere da questo
Per quanto riguarda la regolamentazione degli aspetti patrimoniali poi, i conviventi possono ricorrere all'istituto del “contratto di convivenza”.
La convivenza, può risolversi per matrimonio, decesso di uno dei due conviventi, accordo delle parti o volontà unilaterale.

L'unione civile
Trattasi di quell'unione, tra persone dello stesso sesso, che si costituisce attraverso una dichiarazione resa dinanzi all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni (di regola è prevista la comunione dei beni, salvo diversa espressa indicazione). Analogamente, la separazione avviene dinanzi all'Ufficiale di stato civile qualora le parti ne manifestino la volontà.
Per quanto riguarda i diritti e i doveri, con l'unione civile le parti hanno:
  • obbligo all'assistenza morale e materiale
  • obbligo di coabitazione
  • obbligo di contribuire ai bisogni comuni proporzionalmente alle proprie possibilità economiche

Nel caso in cui l'unione dovesse cessare, le parti, così come nel caso della separazione tra coniugi, hanno diritto all'eredità, al mantenimento e alla pensione di reversibilità.

Avv. Guglielmo Mossuto

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