Nonostante l'iter della legge sulle unioni civili non sia ancora terminato,
il maxiemendamento passato al Senato, riscrivendo completamente il
DdL Cirinnà mira a portare netti cambiamenti nel nostro ordinamento.
Innanzitutto
occorre preliminarmente esaminare brevemente quelle che sono le
sostanziali differenze sul piano del riconoscimento di diritti e
doveri, tra le coppie sposate e quelle che non lo sono.
Gli
ambiti nei quali tale discrasia risulta più evidente sono certamente
quello della salute e quello della materia successoria.
I
coniugi infatti hanno diritto di assistere l'altro coniuge in
ospedale e di essere informati circa il suo stato di salute. Al
coniuge poi spetta di diritto una quota del patrimonio del consorte
defunto, cosi come avviene anche per la pensione di reversibilità e
per il TFR.
Diversamente
il convivente non può avere informazioni sullo stato di salute del
compagno, non può prestare il consenso a eventuali interventi medici
urgenti e non può richiedere permessi lavorativi per assisterlo in
caso di malattia. Il convivente poi non rientra tra gli eredi
legittimi e, pertanto, in caso di decesso del compagno questo potrà
risultare erede solo in caso di disposizioni testamentarie e
limitatamente alla quota disponibile. Non potrà comunque in ogni
caso percepire TFR e pensione di reversibilità.
Fino
al 2013 vi erano poi differenze tra i figli nati nel matrimonio
(figli naturali) e quelli nati fuori dal matrimonio (figli
legittimi). Adesso tale distinzione è cessata e in entrambi i casi
l'affidamento è disposto nell'esclusivo interesse del minore, con
obbligo a carico del genitore non affidatario di contribuire al
mantenimento del figlio.
***
Nell'ambito
poi delle formazioni sociali non fondate sul matrimonio, occorre
distinguere:
- convivenza di fatto: trattasi di una coppia tra persone maggiorenni, etero o omosessuali, non legate da vincoli giuridici ma solo da un legame affettivo.
- unione civile: formazione sociale costituita da persone maggiorenni del medesimo sesso
La
convivenza di fatto.
I
conviventi assumono solo alcuni dei diritti e dei doveri propri delle
coppie sposate come ad esempio:
- l'assistenza ospedaliera
- il diritto agli alimenti
- il diritto di abitazione nella casa di comune residenza, in caso di decesso del convivente proprietario, per due anni o per un periodo pari alla convivenza (comunque non oltre i cinque anni)
- il diritto di subentrare nel contratto di locazione della casa di comune residenza qualora il convivente intestatario dovesse morire o dovesse recedere da questo
Per
quanto riguarda la regolamentazione degli aspetti patrimoniali poi, i
conviventi possono ricorrere all'istituto del “contratto di
convivenza”.
La
convivenza, può risolversi per matrimonio, decesso di uno dei due
conviventi, accordo delle parti o volontà unilaterale.
L'unione
civile
Trattasi
di quell'unione, tra persone dello stesso sesso, che si costituisce
attraverso una dichiarazione resa dinanzi all'ufficiale di stato
civile alla presenza di due testimoni (di regola è prevista la
comunione dei beni, salvo diversa espressa indicazione).
Analogamente, la separazione avviene dinanzi all'Ufficiale di stato
civile qualora le parti ne manifestino la volontà.
Per
quanto riguarda i diritti e i doveri, con l'unione civile le parti
hanno:
- obbligo all'assistenza morale e materiale
- obbligo di coabitazione
- obbligo di contribuire ai bisogni comuni proporzionalmente alle proprie possibilità economiche
Nel
caso in cui l'unione dovesse cessare, le parti, così come nel caso
della separazione tra coniugi, hanno diritto all'eredità, al
mantenimento e alla pensione di reversibilità.
Avv. Guglielmo Mossuto
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