giovedì 7 marzo 2013

STOP AL MANTENIMENTO SE LA EX - MOGLIE HA UN ALTRO COMPAGNO!



Niente più assegno di mantenimento all'ex moglie se questa, dopo la precedente separazione, si è costruita una vita con un nuovo compagno con tanto casa in comune, mutuo compreso.

Prima o poi doveva succedere ed è successo. A Livorno.

Con una sentenza storica destinata a fare certamente giurisprudenza  e che forse farà contenti molti (ex) mariti, il Tribunale della città toscana ha finalmente applicato la direttiva indicata nel 2011 dalla Suprema Corte di Cassazione proprio in relazione all'assegno di divorzio.
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IL CASO:
Un uomo ed una donna, rispettivamente di 62 e 56 anni, che dopo 23 anni di matrimonio avevano deciso di separarsi, si ritrovano ad affrontare nuovamente le questioni economiche in sede di divorzio.
Dopo ben 10 anni di separazione legale, la donna infatti, chiedeva dinanzi al Tribunale di Livorno un assegno divorzile di mantenimento di 300 € a carico del marito.
L' uomo opponendosi a tale richiesta, citava la sentenza della Corte di Cassazione del 2011 che escludeva la corresponsione dell'assegno di mantenimento allorquando sussista il requisito di una nuova convivenza e di una nuova relazione, da parte della donna,  simile a quella che si costruisce con il matrimonio.
Infatti, come afferma il giudice nella motivazione della sentenza, se è pur vero "che la mera convinvenza del coniuge non incide di per sè direttamente sull'assegno di mantenimento, qualora tale convivenza assuma (...) connotati di stabilità e continuità si trasforma in una vera e propria famiglia di fatto".
Tale connotato, come avviene nel caso che ci interessa, implica il venir meno del parametro dell'adeguatezza che è presupposto per la riconoscibilità dell'assegno di mantenimento.
LA DECISIONE:
Ebbene, secondo quanto accertato in corso di causa dal magistrato labronico "la donna da anni ha in atto una convivenza che ha assunto i connotati di stabilità e continuità, tanto che i i conviventi nel 2004 hanno acquistato una casa in comproprietà con un muto cointestato di 750 € al mese".
In applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, è bastato questo perchè il giudice riconoscesse la  "mancanza di ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile, fondato sulla conservazione di questo".
Su tali basile richieste economiche venivano rigettate.
La donna ha si ottenuto il divorzio ma non l'assegno di mantenimento.
Tuttavia una precisazione è doverosa: non basta una semplice relazione della vostra ex moglie per interrompere l'assegno divorzile. In ogni caso infatti, se la relazione finisce tornerà a dover versare i soldi.
Tale cessazione infatti non è definitiva la nuova convivenza infatti potrebbe interrompersi determinando cosi la "reviviscenza dell'assegno divorzile nel frattempo rimasto in stato di quiescienza".

Guglielmo Mossuto.

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