giovedì 27 dicembre 2012

RICONOSCIMENTO DI MATERNITA' E DI PATERNITA'



A seguito di una precisa richiesta di una mia lettrice,ecco alcune utilissime nozioni sulla filiazione e sul riconoscimenti dei figli.
Il nostro sistema giuridico distingue due diversi rapporti di filiazione: la FILIAZIONE LEGITTIMA e la FILIAZIONE NATURALE.
Quando nasce un bambino i cui genitori sono uniti fra loro da un matrimonio valido, egli acquisisce lo stato di FIGLIO LEGITTIMO automaticamente con la denuncia di nascita che può essere resa indifferentemente dalla mamma o dal papà.
Quando invece il bambino nasce da genitori non sposati fra di loro acquista lo stato di FIGLIO NATURALE.
Ciò avviene tramite l'atto di riconoscimento o la dichiarazione giudiziale del Tribunale (sentenza di un giudice).
E' importante precisare che il genitore che riconosce il figlio deve aver compiuto il sedicesimo anno di età (se è minore di 16 anni non può assumere i diritti e doveri connessi alla genitorialità e il figlio è affidato temporaneamente ad altre persone).
Il figlio naturale può essere riconosciuto da uno solo o da entrambi i genitori congiuntamente al momento della nascita.
Se ad effettuare il riconoscimento è un solo genitore (generalmente la madre), al figlio verrà attribuito il suo cognome.
Se invece il riconoscimento viene effettuato da entrambi i genitori congiuntamente al momento della nascita, il cognome attribuito sarà quello del padre.
Nel caso in cui il bambino, alla nascita, sia stato riconosciuto da un solo genitore, sarà sempre possibile, nel futuro, il riconoscimento da parte dell'altro con apposita dichiarazione posteriore alla nascita davanti all'ufficiale dello stato civile, al Giudice Tutelare o ad un Notaio. (Atto Pubblico o Testamento).
Se il figlio viene riconosciuto prima dalla madre e solo successivamente dal padre, acquisisce alla denuncia di nascita il cognome materno. Il seguente atto di riconoscimento paterno è determinante ai fini dell'attribuzione del cognome ma lo è altrettanto l'età del figlio:
- se il figlio è minorenne il cognome viene deciso dal Tribunale per i minorenni competente per territorio;
- se il figlio è maggiorenne può scegliere se assumere il cognome del padre in aggiunta a quello della madre, assumere il cognome paterno in sostituzione di quello della madre o mantenere quello della madre.
Se il figlio riconosciuto ha compiuto il sedicesimo anno di età deve dare il suo assenso al riconoscimento.
Se il figlio riconosciuto ha meno di 16 anni il genitore che per primo lo ha riconosciuto deve esprimere il suo consenso al riconoscimento successivo.

Altra situazione particolare è quella in cui si procede al riconoscimento di un figlio nascituro che viene utilizzata nel caso i genitori, al momento della dichiarazione di nascita non possano essere entrambi presenti, oppure nel caso di professioni pericolose. In questa eventualità, può essere effettuato il riconoscimento del bambino prima della nascita da parte della madre o di entrambi i genitori.

Esiste inoltre la possibilità che un bambino non venga riconosciuto dai genitori. In questo caso la dichiarazione di nascita verrà resa da chi ha assistito al parto e il cognome viene attribuito dall'ufficiale dello stato civile che deve seguire le indicazioni e i limiti indicati dall'ordinamento vigente.

La legittimazione, invece, attribuisce al figlio nato fuori del matrimonio (figlio naturale) la qualità di figlio legittimo.
Ciò avviene generalmente in seguito al matrimonio dei genitori naturali che hanno riconosciuto o riconoscono il figlio naturale.
E' importante inoltre precisare che in seguito all'entrata in vigore della leggesul diritto di famiglia del 1975 i figli naturali sono stati equiparati ai figli legittimi salvo per alcuni diritti successori.
Il disegno di legge in materia di filiazione, approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 ottobre 2010, prevede che in futuro non ci siano più differenze fra figli naturali e legittimi.  Unico status giuridico, uguali diritti in materia di successione e di parentela, rivisti i diritti e i doveri nel rapporto tra genitori e figli: queste le più importanti novità introdotte dal provvedimento che ora dovrà essere esaminato dal Parlamento. I punti più rilevanti:
- si sposta l’attenzione dal concetto di “potestà dei genitori” al più generale concetto delle relazioni che intercorrono tra genitori e figli;
- accanto ai doveri dei genitori,  mantenimento, educazione e istruzione (già previsti dalla Costituzione), viene introdotto il diritto del figlio ad essere assistito moralmente, oltre che a crescere con la propria famiglia, ad avere rapporti con i parenti e ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano;
- s'introduce il principio generale della unicità dello stato giuridico di figlio, per effetto del quale le disposizioni in tema di filiazione si applicano a tutti i figli, senza distinzioni, salvi i casi in cui vi siano ragioni per distinguere i figli nati nel matrimonio da quelli nati fuori dal matrimonio (le definizioni di “figli nati nel matrimonio” e “figli nati fuori dal matrimonio”, sostituiscono quelle precedenti di “figli legittimi” e “figli naturali”, adeguando, in tal modo, il codice civile, alla formula lessicale adottata dall’articolo 30 della Costituzione);
- adeguamento della disciplina sulle successioni e sulle donazioni, al fine dell'eliminazione di ogni discriminazione tra figli;
- introduzione della nozione di abbandono, avendo riguardo alla mancanza di assistenza da parte dei genitori e della famiglia che abbia comportato un’irreparabile compromissione nella crescita del minore, fermo restando che non potranno costituire un ostacolo al diritto del minore a vivere nella propria famiglia, le condizioni di indigenza dei genitori;
- viene affermato il principio che il figlio riconosciuto è parente dei parenti del suo genitore;
- si prevede, ai fini del riconoscimento, un abbassamento da 16 a 14 anni, dell’età richiesta per esprimere il consenso.
Approfitto del post per ricordarvi che sono sempre disponibile a rispondere a qualsiasi domanda vogliate pormi e a qualsiasi approfondimento sul tema.
Guglielmo Mossuto

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