mercoledì 27 marzo 2013

ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI



Cari lettori, oggi parleremo di un argomento molto importante ma allo stesso tempo molto sensibile e di grande attualità.
Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari sono quei provvedimenti che il giudice, su istanza di parte, adotta con decreto per ordinare la cessazione della condotta del coniuge o di altro convivente che sia "causa di pregiudizio all'integrità fisica o morale" ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente ( art. 342 bis c.c.).

Ci sono 6 punti da analizzare perchè si attui l'ordine di protezione:

1) I presupposti

2) Soggetto attivo della condotta

3) Ordine di protezione e violazione dei doveri coniugali

4) Il procedimento

5) Il contenuto del provvedimento del giudice

6) Durata ed attuazione dell'ordine di protezione

1)---------Presupposti-----------

 Alla base dei provvedimenti ex art. 342 ter c.c. vi sono due distinte circostanze:

- la convivenza

- una condotta gravemente pregiudizievole all'integrità fisica

L'applicazione delle misure di protezione presuppone che la vittima conviva all'interno della casa con il soggetto cui viene addebitato il comportamento violento.
L'azione di protezione ha come presupposto quello di impedire il protrarsi di un comportamento violento all'interno dell'ambito domestico.
La condotta gravemente pregiudizievole all'integrità fisica: vi deve essere un pregiudizio grave all'integrità fisica, "morale" o alla libertà personale (violente aggressioni verbali e minacce di arrecare mali ingiusti).

2)---------Soggetto attivo della condotta-----

Autore delle condotte pregiudizievoli può essere sia un coniuge (o convivente) nei confronti dell'altro, sia il genitore verso i figli.
La condotta pregiudizievole di regola è caratterizzata dal verificarsi di reiterate e continuate azioni ravvicinate nel tempo, non da singoli episodi compiuti a distanza di considerevole tempo tra loro.

3)---------Ordine di protezione e violazione dei doveri coniugali------------

Il decreto protettivo ex art. 342 ter c.c., non può essere richiesto nel caso in cui vengano semplicemente violati i doveri di mantenimento.
C'è da dire anche che una misura protettiva non può essere concessa in presenza di una mera situazione di incomunicabilità e intolleranza fra soggetti conviventi, di cui ciascuna delle parti imputa all'altra la responsabilità, almeno che non ci siano veri e propri episodi di violenza o minacce.

4)--------Il procedimento------------

Gli ordini di protezione richiedono l'istanza della persona che li richiede, possono essere proposti anche dalla parte personalmente, con ricorso al Tribunale del luogo di residenza o domicilio, che provvede in Camera di Consiglio.
Il giudice a cui viene assegnata la causa, sentite le parti, procede ad istruirla nel modo che ritiene più opportuno disponendo anche eventuali altre indagini. Infine il giudice provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.

In casi di estrema urgenza, come per esempio in caso di aggressioni gravi, l'ordine di protezione può essere disposto dopo sommarie informazioni con successiva udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni.

Contro questo provvedimento del giudice che adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso oppure conferma modifica o revoca l'ordine precedentemente adottato, è ammesso reclamo davanti al Tribunale entro 10 giorni dalla comunicazione o della notifica del decreto.

Importante è far notare che il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione.
Il Tribunale provvede in Camera di Consiglio in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile nemmeno per Cassazione.

5) --------Il contenuto del provvedimento del giudice----------

Il giudice ordina alla persona responsabile della violazione la cessazione della condotta pregiudizievole e ne dispone l'allontanamento dall'abitazione familiare.

Il giudice può prescrivere inoltre che il soggetto non si avvicini ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima compreso il luogo di lavoro e di istruzione dei figli (scuola).

Inoltre il giudice può chiedere l'intervento dei servizi sociali o di associazioni per il sostegno e l'accoglienza delle donne e dei minori maltrattati.

Dispone infine un assegno periodico di mantenimento a favore di coloro che a seguito dell'allontanamento rimangono privi di mezzi adeguati.  

6)-----------Durata ed attuazione dell'ordine di protezione--------------

Il decreto del giudice stabilisce anche una durata di detto ordine che decorre dal giorno dell'esecuzione dello stesso e non può essere superiore ad 1 anno,
Solo per gravi motivi vi può essere una proroga.

Un consiglio mio spassionato è quello di denunciare immediatamente ogni episodio di violenza per una tutela immediata dei vostri diritti e della persona e confidarsi con chi vi può far uscire da un tunnel senza fine.

Spero di non avervi annoiato ma al contrario di esservi stato utile...

Guglielmo Mossuto



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