mercoledì 13 novembre 2013

AFFIDAMENTO CONDIVISO: GUAI A TRASFERIRSI SENZA IL CONSENSO DELL'EX!


In quanti dopo una separazione, magari anche dolorosa, dal proprio coniuge non hanno pensato di cambiare aria per rifarsi una vita? Nessun problema nel caso in cui non ci siano figli di mezzo, la situazione cambia in presenza di minori…

La Cassazione, lo scorso ottobre, ha esaminato il caso di una donna separata che aveva deciso di trasferirsi, con la figlia di otto mesi, dal paesino della provincia di Trento in cui vivevano e in cui era stata stabilita dal Tribunale la collocazione della bambina nell’ex casa coniugale, in Sicilia dove la donna si trasferiva alla ricerca di un nuovo lavoro. Tutto ciò avveniva all’insaputa del padre della piccola, il quale aveva il diritto di farle visita più giorni durante la settimana. Certo, le necessità della vita possono giustificare un trasferimento di uno dei due coniugi, ancor più oggi, data la precaria situazione economica e lavorativa; tuttavia, l’altro coniuge deve essere sempre interpellato in caso di presenza di figli e il suo consenso diventa indispensabile!

La legge 54/2006 che ha introdotto l’affidamento condiviso come regola generale, parla di “parità genitoriale” e pertanto i genitori dovranno concordare tutte le decisioni riguardanti i figli, come appunto il trasferimento in una città diversa da quella di origine.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, infatti, il comportamento della madre che decide unilateralmente di trasferirsi, senza il consenso del padre, viola il dettato della sentenza di separazione; per la Suprema Corte, infatti, "l'elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile che riguardi l'affidamento di minori può concretarsi in un qualunque comportamento da cui derivi la ‘frustrazione' delle legittime pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo".

Pertanto, per trasferirsi, insieme ai propri figli, un genitore necessita assolutamente del consenso dell’altro genitore o di un’autorizzazione del giudice. Sono estremamente forti, infatti, le sanzioni alla quali va incontro chi trasgredisce a tale regola: può essere mutato il collocamento dei figli (dalla madre al padre, o viceversa) ma si può arrivare persino alla decadenza della potestà in quanto si tratta di una condotta che può essere definita irresponsabile e, pertanto, incompatibile con il ruolo di genitore col locatario.
(Corte di Cassazione, sentenza del 23 Ottobre 2013 n. 43292)


Avv. Guglielmo Mossuto

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