giovedì 7 novembre 2013

DIMINUZIONE DEL REDDITO-DIMINUZIONE DELL’ASSEGNO MENSILE: SI PUO’!

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La crisi ha colpito milioni di famiglie e continua, inesorabilmente, a farlo tutt’oggi.
In seguito alla riduzione di stipendio a causa della crisi, il coniuge divorziato obbligato al mantenimento, può chiederne una riduzione.
Il momento di svolta è quello della pronuncia della sentenza di divorzio; se, infatti, il coniuge guadagna meno rispetto a quanto dichiarato durante il procedimento, egli potrà richiedere una modifica delle disposizioni in materia patrimoniale riguardanti mantenimento e contributi per “giustificato motivo sopraggiunto” e pertanto pretendere un adeguamento dell’assegno.
Tuttavia la perdita o diminuzione della fonte di reddito del coniuge obbligato deve rispondere ad alcuni requisiti.
In primis la riduzione deve essere tale da provocare uno squilibrio economico tra i coniugi. A fronte di una effettiva diminuzione delle disponibilità economiche del coniuge obbligato, la famiglia non può pretendere quanto l’altro non può più corrispondere e, pertanto, dovrà adeguarsi e dovrà adattare alle nuove condizioni economiche anche il proprio tenore di vita.
La diminuzione del reddito deve essere oggettiva e pertanto, il coniuge impoveritosi sarà obbligato a provarla in sede giudiziale, mediante dichiarazione dei redditi o qualsiasi documentazione attestante tale riduzione.

Avv. Guglielmo Mossuto

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