martedì 23 giugno 2015

MANCATO VERSAMENTO DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO




E' ampiamente risaputo che, il mancato versamento dell'assegno di mantenimento alla moglie o ai figli minorenni costituisce un reato, come sancito dall'art. 570 del codice penale:

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore  o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore , ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti  o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

Il diritto ad ottenere il mantenimento può essere stabilito sia a favore dell'ex coniuge sia dei figli. Tale obbligo trova la sua fonte nell'art. 337-ter c.c. il quale sancisce il dovere dei genitori al mantenimento, educazione, istruzione e assistenza morale della prole. Spetterà poi al giudice adottare i provvedimenti necessari e nell'esclusivo interesse della prole.
L'art. 156 c.c. pone a carico del coniuge economicamente più forte l'obbligo al mantenimento dell'altro coniuge, determinando l'entità della somma da somministrare sulla base delle fonti di reddito del coniuge obbligato. Tutto questo sembrebbe facile, ma la realtà quotidiana è ben diversa: infatti, è sempre più frequente che il coniuge tenuto a versare il contributo di mantenimento stabilito con la sentenza di separazione o divorzio si sotragga a tale obbligo. In tal caso non è non è sufficente la semplice dichiarazione di essere in stato di disoccupazione per evitare il reato di violazione degli obblighi si assistenza familiare. Per sottrarsi ad una eventuale responsabilità penale occorre, infatti, almeno dimostrare di essere alla ricerca di una lavoro che sia in grado di garantire il proprio sostentamento e quella della famiglia, come affermato da una recente sentenza della Corte di Appello di Napoli (n. 337/2015).
Infatti, il solo stato di disoccupazione non è elemento sufficiente per escludere il dovere di assitenza alla famiglia. Per evitare le conseguenze del mancato adempimento e quindi la condanna penale è necessario fornire dimostrazione della concreta impossibilità di versare l'assegno. In sostanza, spetta all'interessato dare prova dell'oggettiva impossibilità di versare il mantenimento in quanto la responsabilità non potrà essere esclusa solo sulla base di una generica dichiarazione dello stato di disoccupazione, occorre perciò allegare documentazione che attesti le “difficoltà economiche tali da tradursi in un vero e prorpio stato di indigenza economica”(Cass. Sent. n. 5757/2010).
La Suprema Corte con la sentenza n. 10147/2013 ha applicato in modo rigido ed intrasigente l'art. 570 del codice penale anche nel caso in cui il padre, al contrario della ex moglie benestante e dotata di mezzi sufficienti per provvedere ai bisogni della figlia, risultava essere disoccupato. La Corte, considerando irrilevante la benestante situazione economica della madre idonea a garantire il sostentamento della figlia, ha ritenuto che lo stato di bisogno dei figli permanga anche qualora sia la madre a provvedere al mantenimento e sostentamento.
La Cassazione, ha aggiunto che la dichiarata insufficienza economica non può essere considerata rilevante qualora “non venga dimostrata, su impulso del soggetto interessato, l'oggettiva impossibilità di adempiere” e, che la mera condizione di disoccupazione del padre non necessariamente coincide con l'incapacità economica in quanto lo stesso potrebbe essere in presenza di altre possibili fonti di reddito, perciò non esime il padre dalla responsabilità penale ex art. 570 c.p. per il mancato versamento del mantenimento.


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