martedì 17 dicembre 2013

NUOVA FAMIGLIA, L’ASSEGNO RESTA UGUALE!



Come spesso accade, in seguito a una separazione, le parti in causa si rimettono in gioco, instaurando nuove relazioni. Tutto giusto! 
Accade spesso anche che dalla nuova relazione nascano nuovi figli, giustissimo anche questo! 
Accade però anche che il genitore che già si vedeva obbligato a provvedere al mantenimento del primo figlio, decida, di sua iniziativa, di ridurre se non di eliminare totalmente il proprio contributo. 
E questo tanto giusto non è, almeno secondo quanto affermato dalla Cassazione!
La nascita di un figlio da una nuova relazione, infatti, non legittima di per sé il genitore ad ottenere una riduzione; è, infatti, necessario che tale avvenimento sia accompagnato da ulteriori circostanze, come ad esempio da un’effettiva diminuzione del reddito percepito.

I giudici hanno, infatti, più volte sottolineato come i figli non possano subire ripercussioni conseguenti alle scelte dei genitori. 
In una logica di continuità con tale principio, la Cassazione ha affermato che la costituzione di un nuovo nucleo familiare costituisce una scelta operata liberamente dai soggetti interessati e, pertanto, non legittima di per sé il genitore a chiedere una diminuzione del mantenimento dovuto ai figli nati dalla relazione precedente.
La nascita di un figlio da una nuova relazione non è una giustificazione sufficiente per ottenere la riduzione dell’assegno di mantenimento, ancor più se il nuovo convivente contribuisce economicamente alle spese del nuovo nucleo familiare, lasciando quindi pressoché inalterate le capacità di reddito del genitore obbligato.

Per ottenere la diminuzione dell’assegno di mantenimento sarà necessario perciò dimostrare, oltre l’aumento di persone a carico nel proprio nucleo familiare:
-         la concreta diminuzione della propria capacità reddituale;
-         la mancanza di contributi economici da parte dell’altro coniuge alle spese della nuova famiglia, in tal caso infatti verrebbero riequilibrate le capacità di spesa del partner.
Solo in tal modo sarà possibile richiedere al giudice una modifica dei provvedimenti con la conseguente riduzione del contributo al mantenimento per il figlio, o i figli, nati dalla prima relazione.
*C. Cass. 23090/13 del 10.10.2013

Avv. Guglielmo Mossuto

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