Come spesso accade, in seguito a una separazione, le parti in causa si rimettono in gioco, instaurando nuove relazioni. Tutto giusto!
Accade spesso anche che dalla
nuova relazione nascano nuovi figli, giustissimo anche questo!
Accade però anche che il genitore che già si vedeva obbligato a provvedere al mantenimento del primo figlio, decida, di sua iniziativa, di ridurre se non di eliminare totalmente il proprio contributo.
E questo tanto giusto non è, almeno secondo quanto affermato dalla Cassazione!
Accade però anche che il genitore che già si vedeva obbligato a provvedere al mantenimento del primo figlio, decida, di sua iniziativa, di ridurre se non di eliminare totalmente il proprio contributo.
E questo tanto giusto non è, almeno secondo quanto affermato dalla Cassazione!
La
nascita di un figlio da una nuova relazione, infatti, non legittima di per sé il
genitore ad ottenere una riduzione; è, infatti, necessario che tale avvenimento
sia accompagnato da ulteriori circostanze, come ad esempio da un’effettiva
diminuzione del reddito percepito.
I
giudici hanno, infatti, più volte sottolineato come i figli non possano subire
ripercussioni conseguenti alle scelte dei genitori.
In una logica di continuità con tale principio,la
Cassazione ha affermato che la costituzione di un nuovo
nucleo familiare costituisce una scelta operata liberamente dai soggetti
interessati e, pertanto, non legittima di per sé il genitore a chiedere una
diminuzione del mantenimento dovuto ai figli nati dalla relazione precedente.
In una logica di continuità con tale principio,
La
nascita di un figlio da una nuova relazione non è una giustificazione
sufficiente per ottenere la riduzione dell’assegno di mantenimento, ancor più
se il nuovo convivente contribuisce economicamente alle spese del nuovo nucleo
familiare, lasciando quindi pressoché inalterate le capacità di reddito del
genitore obbligato.
Per
ottenere la diminuzione dell’assegno di mantenimento sarà necessario perciò
dimostrare, oltre l’aumento di persone a carico nel proprio nucleo familiare:
-
la concreta
diminuzione della propria capacità reddituale;
-
la mancanza di
contributi economici da parte dell’altro coniuge alle spese della nuova
famiglia, in tal caso infatti verrebbero riequilibrate le capacità di spesa del
partner.
Solo
in tal modo sarà possibile richiedere al giudice una modifica dei provvedimenti
con la conseguente riduzione del contributo al mantenimento per il figlio, o i
figli, nati dalla prima relazione.
*C. Cass. 23090/13 del 10.10.2013
Avv.
Guglielmo Mossuto
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