giovedì 9 giugno 2016

LA LEGITTIMA DIFESA: di cosa si tratta e cosa potrebbe cambiare.




La legittima difesa non è uno strumento di vendetta ma piuttosto una sorta di giustificazione in casi di estremo pericolo per se’ stessi o per altre persone.
Alla luce degli ultimi fatti di cronaca però le regole potrebbero cambiare.


Di cosa si tratta.

A livello legislativo la legittima difesa è prevista come causa di giustificazione in caso di commissione di un reato.
Secondo quanto previsto dall'art. 52 c.p., infatti, non sarà punibile chi ha commesso un reato nel caso in cui sia stato costretto ad agire per difendere se stesso o gli altri da un pericolo.
I requisiti sono due:
- la necessità: si configura la legittima difesa ogni volta in cui ci sia un pericolo imminente e non sia possibile chiedere l’intervento dell’autorità.
- la proporzionalità: la difesa deve essere proporzionata all’offesa, con particolare attenzione alla tipologia di beni in pericolo, altrimenti si configurerà l’eccesso colposo e quindi il relativo delitto previsto dall'art. 55 c.p..
La legittima difesa però, così come prevista, non è un riconoscimento della vendetta. La vendetta, infatti, è una reazione successiva a un’aggressione. La legittima difesa invece si configura come unico rimedio possibile.

Facciamo un esempio: si pensi al frequente caso di un ladro che s’introduce in un’abitazione di notte. Il proprietario si sveglia e scorge il ladro che lo sta derubando dei propri beni e così, per difendere la sua proprietà lo aggredisce.
Il furto è un reato che lede il patrimonio di un soggetto. Non sarà quindi possibile invocare la legittima la difesa nel caso in cui per difendersi dal furto si provochi la morte o lesioni del ladro. In questo caso, infatti, il bene leso è quello della vita e dell’integrità fisica, un bene più importante rispetto al patrimonio.

Cosa potrebbe cambiare

Alla luce degli ultimi fatti di cronaca, è stata presentata una proposta di legge che è ora all’esame del Parlamento, che dovrebbe riformare la legittima difesa.
Ad oggi spetta al giudice valutare l’esistenza dei requisiti della legittima difesa.
Uno dei punti più dibattuti della riforma prevede invece che sia direttamente la legge a dettare indicazioni specifiche.
In particolare, c’è chi vorrebbe una norma più permissiva. In questo caso, colui che spara per difendere se stesso o la sua famiglia (non la proprietà, quindi si tratterebbe di beni dello stesso valore) non compie un reato perché agisce per difendere il bene della vita.
Sarebbe inoltre punita in modo più severo la violazione del domicilio e l’aggressore non potrebbe divenire una vittima, venendo esclusa qualsiasi responsabilità per danni subiti e quindi ogni possibile risarcimento.
La proposta è ancora all’esame del Parlamento ma in ogni caso, alla fine del percorso, si arriverà ad avere una legittima difesa con un ambito di applicazione decisamente più ampio.

Avv. Guglielmo Mossuto

lunedì 6 giugno 2016

UNIONI CIVILI. IL TESTO DELLA RIFORMA PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE

UNIONI CIVILI. IL TESTO DELLA RIFORMA PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE


LEGGE 20 maggio 2016, n. 76

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
(G.U. n.118 del 21-5-2016) Vigente al: 5-6-2016

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica
formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle
convivenze di fatto.
2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante
dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
3. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra
persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.
4. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso
sesso:
a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra
persone dello stesso sesso;
b) l'interdizione di una delle parti per infermita' di mente; se l'istanza d'interdizione e'
soltanto promossa, il pubblico ministero puo' chiedere che si sospenda la costituzione
dell'unione civile; in tal caso il procedimento non puo' aver luogo finche' la sentenza che
ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;
c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice
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civile; non possono altresi' contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il
nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti
di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se e' stato disposto soltanto rinvio a
giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura
cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e' sospesa sino a
quando non e' pronunziata sentenza di proscioglimento.
5. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullita'
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso
sesso si applicano gli articoli 65 e 68, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 119, 120,
123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.
6. L'unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive di cui al comma 4,
ovvero in violazione dell'articolo 68 del codice civile, puo' essere impugnata da ciascuna
delle parti dell'unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti
coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale. L'unione civile
costituita da una parte durante l'assenza dell'altra non puo' essere impugnata finche' dura
l'assenza.
7. L'unione civile puo' essere impugnata dalla parte il cui consenso e' stato estorto con
violenza o determinato da timore di eccezionale gravita' determinato da cause esterne alla
parte stessa. Puo' essere altresi' impugnata dalla parte il cui consenso e' stato dato per
effetto di errore sull'identita' della persona o di errore essenziale su qualita' personali
dell'altra parte. L'azione non puo' essere proposta se vi e' stata coabitazione per un anno
dopo che e' cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato
scoperto l'errore. L'errore sulle qualita' personali e' essenziale qualora, tenute presenti le
condizioni dell'altra parte, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le
avesse esattamente conosciute e purche' l'errore riguardi:
a) l'esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita
comune;
b) le circostanze di cui all'articolo 122, terzo comma, numeri 2), 3) e 4), del codice civile.
8. La parte puo' in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile dell'altra
parte. Se si oppone la nullita' della prima unione civile, tale questione deve essere
preventivamente giudicata.
9. L'unione civile tra persone dello stesso sesso e' certificata dal relativo documento
attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti,
l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e
alla residenza dei testimoni.
10. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di
assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome
comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte puo' anteporre o posporre al cognome
comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.
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11. Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano
gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco
all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute,
ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita' di lavoro professionale e
casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
12. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza
comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
13. Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di
diversa convenzione patrimoniale, e' costituito dalla comunione dei beni. In materia di
forma, modifica, simulazione e capacita' per la stipula delle convenzioni patrimoniali si
applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile. Le parti non possono derogare
ne' ai diritti ne' ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile. Si applicano le
disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo
del codice civile.
14. Quando la condotta della parte dell'unione civile e' causa di grave pregiudizio
all'integrita' fisica o morale ovvero alla liberta' dell'altra parte, il giudice, su istanza di
parte, puo' adottare con decreto uno o piu' dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter del
codice civile.
15. Nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce, ove possibile,
la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'interdizione o l'inabilitazione
possono essere promosse anche dalla parte dell'unione civile, la quale puo' presentare
istanza di revoca quando ne cessa la causa.
16. La violenza e' causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato
riguarda la persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile costituita dal contraente o da
un discendente o ascendente di lui.
17. In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennita' indicate dagli articoli 2118 e
2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile.
18. La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell'unione civile.
19. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al
titolo XIII del libro primo del codice civile, nonche' gli articoli 116, primo comma, 146,
2647, 2653, primo comma, numero 4), e 2659 del codice civile.
20. Al solo fine di assicurare l'effettivita' della tutela dei diritti e il pieno adempimento
degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che
si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o
termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei
regolamenti nonche' negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche
ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di
cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate
espressamente nella presente legge, nonche' alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio
1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme
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vigenti.
21. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni
previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del
titolo IV del libro secondo del codice civile.
22. La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile ne
determina lo scioglimento.
23. L'unione civile si scioglie altresi' nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero
2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
24. L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche
disgiuntamente la volonta' di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale
caso la domanda di scioglimento dell'unione civile e' proposta decorsi tre mesi dalla data
della manifestazione di volonta' di scioglimento dell'unione.
25. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo comma, e dal quinto
all'undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies
della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonche' le disposizioni di cui al Titolo II del libro
quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
26. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
27. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volonta' di
non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica
instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
28. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge, il Governo e' delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell'ordinamento
dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;
b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo
l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle
leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto
all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;
c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente
legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei
regolamenti e nei decreti.
29. I decreti legislativi di cui al comma 28 sono adottati su proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche
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sociali e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
30. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 28, a seguito della
deliberazione del Consiglio dei ministri, e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica perche' su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione,
i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine il
decreto puo' essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine
per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza
del termine previsto dal comma 28, quest'ultimo termine e' prorogato di tre mesi. Il
Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i
testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei
necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla
data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque
adottati.
31. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai
sensi del comma 28, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive del
decreto medesimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 28, con
la procedura prevista nei commi 29 e 30.
32. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole: «da un matrimonio» sono inserite le
seguenti: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».
33. All'articolo 124 del codice civile, dopo le parole: «impugnare il matrimonio» sono
inserite le seguenti: «o l'unione civile tra persone dello stesso sesso».
34. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri
nell'archivio dello stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi
adottati ai sensi del comma 28, lettera a).
35. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34 acquistano efficacia a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di
fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di
reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita' o
adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento
della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
38. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti
dall'ordinamento penitenziario.
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39. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita,
di assistenza nonche' di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di
organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o
convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
40. Ciascun convivente di fatto puo' designare l'altro quale suo rappresentante con poteri
pieni o limitati:
a) in caso di malattia che comporta incapacita' di intendere e di volere, per le decisioni in
materia di salute;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalita' di trattamento
del corpo e le celebrazioni funerarie.
41. La designazione di cui al comma 40 e' effettuata in forma scritta e autografa oppure, in
caso di impossibilita' di redigerla, alla presenza di un testimone.
42. Salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del
proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di
continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se
superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli
minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad
abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
43. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di
abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione
civile o di nuova convivenza di fatto.
44. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di
comune residenza, il convivente di fatto ha facolta' di succedergli nel contratto.
45. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di
preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo
o causa di preferenza possono godere, a parita' di condizioni, i conviventi di fatto.
46. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, dopo
l'articolo 230-bis e' aggiunto il seguente:
«Art. 230-ter (Diritti del convivente). - Al convivente di fatto che presti stabilmente la
propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli
utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonche' agli incrementi
dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di
partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di societa' o di lavoro
subordinato».
47. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del
coniuge» sono inserite le seguenti: «o del convivente di fatto».
48. Il convivente di fatto puo' essere nominato tutore, curatore o amministratore di
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sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme
vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.
49. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo,
nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri
individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
50. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in
comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
51. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in
forma scritta, a pena di nullita', con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione
autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformita' alle norme
imperative e all'ordine pubblico.
52. Ai fini dell'opponibilita' ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma
pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere
entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi
per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
53. Il contratto di cui al comma 50 reca l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna
parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto
puo' contenere:
a) l'indicazione della residenza;
b) le modalita' di contribuzione alle necessita' della vita in comune, in relazione alle
sostanze di ciascuno e alla capacita' di lavoro professionale o casalingo;
c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del
titolo VI del libro primo del codice civile.
54. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza puo' essere modificato in
qualunque momento nel corso della convivenza con le modalita' di cui al comma 51.
55. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire
conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della
dignita' degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle
certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico
delle parti del contratto di convivenza.
56. Il contratto di convivenza non puo' essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso
in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.
57. II contratto di convivenza e' affetto da nullita' insanabile che puo' essere fatta valere da
chiunque vi abbia interesse se concluso:
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a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di
convivenza;
b) in violazione del comma 36;
c) da persona minore di eta';
d) da persona interdetta giudizialmente;
e) in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile.
58. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di
interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il
delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di
proscioglimento.
59. Il contratto di convivenza si risolve per:
a) accordo delle parti;
b) recesso unilaterale;
c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
d) morte di uno dei contraenti.
60. La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso
unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 51. Qualora il contratto di
convivenza preveda, a norma del comma 53, lettera c), il regime patrimoniale della
comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione
medesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III del
capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile. Resta in ogni caso ferma la
competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque
discendenti dal contratto di convivenza.
61. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il professionista che
riceve o che autentica l'atto e' tenuto, oltre che agli adempimenti di cui al comma 52, a
notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui la
casa familiare sia nella disponibilita' esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a
pena di nullita', deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al
convivente per lasciare l'abitazione.
62. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59, il contraente che ha contratto matrimonio
o unione civile deve notificare all'altro contraente, nonche' al professionista che ha ricevuto
o autenticato il contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile.
63. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 59, il contraente superstite o gli eredi del
contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il
contratto di convivenza l'estratto dell'atto di morte affinche' provveda ad annotare a
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margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo
all'anagrafe del comune di residenza.
64. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e' inserito il seguente:
«Art. 30-bis (Contratti di convivenza). - 1. Ai contratti di convivenza si applica la legge
nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge
del luogo in cui la convivenza e' prevalentemente localizzata.
2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di
cittadinanza plurima».
65. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del
convivente di ricevere dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e
non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono
assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura
determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della
determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile,
l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma e' adempiuto con precedenza
sui fratelli e sorelle.
66. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 35 del presente articolo, valutati
complessivamente in 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno
2017, in 8 milioni di euro per l'anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 11,7
milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 15,8 milioni di
euro per l'anno 2022, in 17,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per
l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,1
milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 7 milioni di euro per
l'anno 2021, a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2023, a
13,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2025, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
67. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati comunicati dall'INPS, provvede al
monitoraggio degli oneri di natura previdenziale ed assistenziale di cui ai commi da 11 a
20 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di
cui al comma 66, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e
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delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura
necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese
rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
68. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con
apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui
al comma 67.
69. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 maggio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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venerdì 3 giugno 2016