venerdì 31 maggio 2013

DIRITTO DI VISITA DEI GENITORI: COSA SUCCEDE SE UNO DEI DUE OSTACOLA L'ALTRO?


Uno dei momenti più difficili in un procedimento di separazione, specialmente se giudiziale, è la decisione del giudice di domiciliare i figli presso uno dei genitori, con il diritto di visita dell’altro nei giorni e d orari stabiliti dallo stesso.
Capita molto spesso tuttavia che il genitore non collocatario dei figli non riesca a vedere i bambini a causa di atteggiamenti ben poco collaborativi dell’altro genitore.
Tali comportamenti che potremmo facilmente definire ostruzionistici possono concretizzarsi in diverse attività poste in essere dal genitore collocatario al fine di ostacolore il diritto di visita dell’altro genitore.
Sotto quest’aspetto una delle modalità più classiche  di attuazione riguarda la mancata disponibilità del genitore affidatario di collaborare per favorire le visite con ‘altro genitore adducendo magari scuse poco credibili o, nei peggiori dei casi, trasferendosi in località difficilmente raggiungibili proprio per sfavorire gli incontri con l’altro genitore.
Di frequente, poi, il genitore non affidatario o non collocatario viene tenuto fuori da scelte fondamentali per la vita del figlio (problemi di salute, scelte di indirizzo scolastico, ecc.), venendo informato solo a cose fatte. La giustificazione viene spesso ricondotta all’indole troppo ansiosa o invadente del genitore che potrebbe in qualche modo ledere l’equilibrio psicofisico del minore.
Non solo.
Molto spesso capita che il genitore in presenza dei figli o rivolgendosi direttamente a loro, parlino male dell’ex moglie / marito riversando su di loro  accuse e minacce di vario tipo, fino addirittura ad arrivare in sede giudiziarie come spesso accade nelle ipotesi di querele per maltrattamenti o sottrazione di minori.
Chiaramente tutti questi comportamenti, possono portare alla grave conseguenza di una sospensione delle frequentazione genitori-figli, o l’applicazione degli incontri protetti (con la supervisione di un educatore), che certamente sminuiscono e non poco la figura genitoriale.
Avverso tali frequentissimi comportamenti può tuttavia attivarsi il genitore danneggiato, mediante intervento di un legale.
Anche nell’ipotesi limite di affido esclusivo infatti, le decisioni di maggior interesse per i figli, spettano ad entrambi i coniugi. Ne deriva che, ogni comportamento ostativo volto ad ostacolare l’altro genitore sarà considerato grave e pertanto sottoposto all’attenzione del giudice il quale, anche in corso di separazione, avrà diversi strumenti con i quali sanzionare tali pericolosi atteggiamenti. 
Se, ad esempio, vi siano degli oggettivi mutamenti nella vita del figlio (riguardanti la salute o le sue scelte di vita quotidiana, un trasferimento improvviso), il genitore non collocatario potrà chiedere una modifica delle condizioni e delle modalità degli incontri programmati stabiliti dal giudice. Alternativa a tale strada, sempre percorrebile in sede civile è senza dubbio la possibile azione di ammonimento allorquando uno dei coniugi si macchi di gravi inadempienze o di atti che pregiudichino il minore o siano di ostacolo al corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento – la possibilità da parte del giudice di modificare i provvedimenti in vigore tra le parti, ammonire il genitore inadempiente, disporre il risarcimento dei danni nei confronti del minore e dell’altro genitore, condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Non bisogna dimenticare che, nei continui alterchi tra i genitori, le vere vittime restano i figli.
Tali bambini infatti, a seconda del grado di conflitto che serpeggia nella coppia, finiscono per soffrire importanti disturbi, non solo alimentari ma anche stati di ansia o alterazioni del comportamento che gli rendono difficile anche la vità nella società.


Allora, dinanzi a strumenti giudiziari inidonei a fronteggiare il problema, almeno i genitori non dovrebbero dimenticare che quando il rapporto tra di loro finisce, i figli continuano ad avere un padre e una madre e, soprattutto, hanno il diritto di non dover scegliere tra uno di loro.

Guglielmo Mossuto.

giovedì 23 maggio 2013

DISEREDAZIONE: COME E QUANDO E' POSSIBILE.





La volontà del defunto deve essere considerato come il principio guida in questo strano e complesso mondo delle successioni.
Sarà proprio la volontà del defunto ad avere valore anche dopo la vita. Proprio a tal proposito di fondamentale importanza assume anche la volontà per il testatore di poter escludere qualcuno dal proprio testamento (massima espressione della volontà dell'individuo).
Orbene, la diseredezaione, ovvero impedire ad un futuro erede legittimo di acquistare il patrimonio del defunto, è permessa nel nostro ordinamento, ma entro alcuni limiti.
Tali limiti vengono esplicitamente stabiliti dalla legge che vengono generalmente definite “cause legali di indegnità”.
In altre parole la legge esclude l’erede legittimo dalla successione perché tale erede si è reso responsabile di alcuni atti particolarmente gravi che meritano tale discredito, ritenendolo indegno.
Tali gravissime circostanze consistono in:
-         Perdita definitiva della potestà sui figli;
-         Commissione di particolari reati contro la persona della cui successione si tratta, dei suoi parenti o del coniuge,
-         Fabbricazione di un testamento falso;
-         Raggiri ed atti violenti finalizzati ad indurre, cambiare, revocare o impedire il testamento altrui.
Può tuttavia capitare che nonostante un erede si comporti in maniera moralmente e concretamente assai discutibile anche nei confronti del defunto quando era in vita ad esempio, non ricorrano le citate cause di indegnità. In tal caso sarà ugualmente possibile diseredarlo?
Ebbene si!
In tal senso si parla di diseredazione in senso stretto.
Attraverso la redazione del testamento infatti, il defunto potrebbe voler escludere una determinata persona dalla propria successione. L’erede che ha avuto un comportamento spregevole non erediterà nulla e i beni caduti in successione andranno agli altri eredi.
Tuttavia non sempre è possibile escludere qualcuno dal nostro testamento. La legge tutela infatti, i cosìdetti eredi legittimi (cfr mio precedente post sulle successioni) i quali NON potranno in nessun caso essere diseredati.
Nello specifico i genitori, i nonni, i figli, i nipoti ed il coniuge non potranno essere elusi dalla successione. A tali soggetti viene infatti garantita l’immunità su di una quota d’eredità che, anche se non attribuita con il testamento, sarebbe possibile far tutelare dinanzi al Tribunale attraverso il giudizio di impugnazione del testamento.
In sostanza coloro che potranno essere diseredati saranno i fratelli, i loro discendenti e tutti coloro che non ricadono nelle categorie tutelate dalla legittima.
La legge non prevede una particolare formula per poter procedere alla diseredazione all’interno di un testamento. Sarà pertanto ben possibile diseredare un fratello indegno attraverso la semplice dicitura “diseredo mio fratello Tizio” o “escludo dal testamento mia zia Caia”.
Guglielmo Mossuto

venerdì 10 maggio 2013

FORMULARIO: LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE, ECCO COME!


TRIBUNALE DI FIRENZE
RICORSO EX ART. 710 C.P.C.

Nell’interesse del Sig. TIZIO, nato in Firenze il _____________ (CF._______________) e residente a _____________Via________ n.___, elettivamente domiciliato in Firenze al Viale dei Mille n. 82 presso lo studio dall’Avv. Guglielmo Mossuto C.F. _________________, che lo rappresenta e difende (il quale dichiara sin d’ora di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax 055-581011 o all’indirizzo e-mail avvocatomossuto@tin.it oppure all'indirizzo di posta certificata guglielmo.mossuto@firenze.pecavvocati. ),  giusta procura a margine del presente atto
CONTRO
CAIA, nata a _________ C.F. _________________, residente in____________ n.____.

PREMESSO IN FATTO

che con decreto______veniva omologata dal Tribunale di _______in persona del Presidente Dott. ________________________ la separazione consensuale tra Tizio e CAIA (doc.1)
che tra le statuizioni di carattere economiche assunte di comune accordo tra i coniugi era compreso anche il pagamento della somma di € ______ che il Sig. TIZIO s’impeganva a versare alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della ex moglie, almeno fin tanto che la stessa non avesse raggiunto l’indipendenza economica;
che nel ricorso per separazione consensuale la Sig.ra Caia dichiarava di percepire uno stipendio mensile netto pari ad € _____
che a seguito dell’omologa di separazione, è emerso che la signora CAIA, non più gravata da oneri di locazione in quanto ha ormai da diverso tempo intrapreso una nuova convivenza con un nuovo compagno, ha migliorato la propria posizione lavorativa e conseguentemente il proprio reddito da lavorodiepndente, percependo uno stipendio mensile di gran lunga superiore a quanto dichiarato in sede di separazione;
che viceversa, il reddito mensile del SIg. TIZIO è notevolmente diminuito a causa della crisi finanziaria oltre ad essere gravato di un mutuo ipotecario contratto con l’istituto di credito_____
Di fatto, al netto delle rate inerenti al mutuo ipotecario, al Sig. TIZIO non residuano sufficienti entrate tali da garantire al tempo stesso la propria sussistenza ed il contributo al mantenimento della ex-moglie;
Nonostante i diversi tentativi esperiti, ad oggi non è stato possibile raggiungere un accordo economico in punto di quantum.
IN DIRITTO

L'art. 710 cpc prevede che le parti possano sempre chiedere la modifica dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
***
Tanto premesso, il Sig. TIZIO come sopra rappresentato, difeso e domiciliato rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, in camera di consiglio, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertata la modifica della situazione abitativa in parziale modifica delle condizioni di separazione di cui ai punti sopra esposti nel verbale di separazione omologato il 12.01.2011 :

IN VIA PRINCIPALE:
dichiararsi non più dovuto l’assegno mensile di mantenimento a favore della convenuta, per il venir meno dei presupposti sostanziali per cui era stato concesso nel giudizio per separazione consensuale.
IN VIA SUBORDINATA:
ridurre l’assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente alla convenuta in termini di Giustizia, tenendo presente l’avvenuto acrescimento del reddito della SIg. CAIA e delle disagiate condizioni economiche dell’obbligato.

Si produce:
copia ricorso per separazione omologata
documenti comprovanti su quello che vogliamo sostenere...... ;

Firenze, ________
Avv. Guglielmo Mossuto