giovedì 11 dicembre 2014

TRADIMENTI: SARA' PIU' FACILE DIMOSTRARLI AL GIUDICE



Spesso le crisi coniugali che portano a una separazione e successivamente ad un divorzio possono dipendere da una relazione extraconiugale intrattenuta da uno dei coniugi e scoperta dall’altro.

Per dimostrare un tradimento in corso di causa, da oggi in poi, in ossequio con quanto previsto dal nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, sarà possibile servirsi delle dichiarazioni dei parenti anche qualora questi ultimi abbiano avuto soltanto una conoscenza superficiale della relazione adulterina.

Quali testimonianze possono essere prese in considerazione?
Il Giudice non può certo tener conto di qualsiasi tipo di dichiarazione rilasciata dai parenti del coniuge tradito. Secondo una norma generale non possono essere valutate in corso di causa le semplici testimonianze “per sentito dire” considerate comunque inattendibili e irrilevanti.

Tuttavia questo principio può subire alcuni temperamenti: come stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 25663 del 04 dicembre 2014.

La Suprema Corte ha evidenziato come sia possibile dar prova della relazione extraconiugale, anche grazie alle testimonianze dei parenti del coniuge tradito che abbiano avuto una conoscenza soltanto indiretta del fatto, raccontato loro proprio dalla “vittima” della vicenda.

Tali dichiarazioni possono assurgere a validi elementi di prova se suffragate da altre circostanze, oggettive e soggettive, in grado di confermarne la credibilità.

Il Tribunale, sulla base di tali deposizioni, potrà decidere di addebitare la separazione al coniuge adulterino, condannandolo al pagamento dell’assegno di mantenimento e/o al risarcimento del danno (se dovuti).

Sarà più semplice dar prova di un tradimento davanti al Giudice?
Sicuramente si!
Come già detto i parenti del coniuge tradito potranno essere ascoltati anche su fatti dei quali non risultino essere testimoni oculari, ma soltanto indiretti. A questa punto è di fondamentale importanza che il Tribunale valuti con la massima attenzione la veridicità e l’attendibilità delle varie testimonianze.

Il Giudice secondo il suo prudente apprezzamento, tenuto conto che i rapporti di parentela di per sé possono inficiare l’obiettività della testimonianza, dovrà decidere fra le varie deposizioni, magari discordanti tra loro, quali siano le più verosimili (sulla base delle circostanze fattuali oggettive e soggettive) da tener in debita considerazione ai fini del giudizio di merito.

Dunque alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione, il Tribunale, dovrà verificare la credibilità delle dichiarazioni rilasciate dai cosiddetti “ parenti testimoni indiretti” sulla base della loro attinenza con gli altri elementi di prova emersi in corso di causa.

In tal modo si darà l’opportunità al Giudice di avere una conoscenza più ampia della situazione che si trova davanti e di poterla così valutare al meglio.

                                                      Avvocato Guglielmo Mossuto

martedì 2 dicembre 2014

NIENTE PIU' PROCESSI PER I “REATI MINORI”


 
Si prospetta all'orizzonte una piccola rivoluzione giudiziaria

Il Governo pochi giorni fa ha approvato un decreto legislativo, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 67/2014, che stabilisce la possibilità di archiviare i reati minori, senza passare dal processo, qualora presentino due caratteristiche:
 
- la particolare tenuità dell'offesa procurata

- la non abitualità della condotta criminale

In tali ipotesi il giudice adito potrà archiviare i procedimenti penali per irrilevanza del fatto. L'archiviazione non sarà comunque automatica, ma sempre rimessa alla prudente discrezionalità del magistrato; egli dovrà infatti valutare, se nella circostanza concreta, il reato possa effettivamente presentarsi di tenue entità e se il reo non possa considerarsi un delinquente abituale.

A quali reati si applicherà?

La schiera dei reati che risentiranno della suddetta novità legislativa risulterà decisamente ampia in quanto l'archiviazione, potrà essere disposta dal giudice, per tutte le fattispecie criminali che prevedono un massimo della pena edittale non superiore ai 5 anni, eventualmente accompagnata anche da sanzione pecuniaria.

Vediamo in concreto quali reati potrebbero essere archiviati:

- il furto semplice, ad esempio un pensionato o un disoccupato “pizzicati” a rubare generi alimentari di modico valore in un supermercato, potrebbero giovarsi della suddetta archiviazione, sempre che si tratti di un comportamento isolato e non di una incresciosa abitudine;

- l'appropriazione indebita;

- la truffa;

- la lesione personale semplice;

- l'omicidio colposo semplice;

- l'omissione di soccorso;

- alcuni reati societari, come ad esempio il falso in bilancio;

- la banca rotta semplice (ma non anche quella fraudolenta);

- il danneggiamento;

- la violazione di domicilio;

- forme lievi di peculato e di abuso d'ufficio;

- il rifiuto di atti d'ufficio;

In presenza dei suddetti reati bagatellari, qualora ricorrano le condizione già esposte, il magistrato potrà decidere di archiviare immediatamente la posizione dell'indagato senza alcun tipo di procedimento penale a suo carico. Quest'ultimo potrà comunque opporsi alla richiesta di archiviazione, qualora sia interessato ad andare avanti nel processo penale, al fine di dimostrare la sua totale estraneità ai fatti che gli vengono contestati ed ottenere pertanto un'assoluzione con formula piena.

Come viene tutelata la vittima del reato

L'archiviazione del reato non impedisce alla vittima di agire quantomeno in via civile per ottenere il risarcimento del danno subito. La vittima del furto, della truffa, o della lesione personale potrà comunque attivarsi per far valere le sue ragione nel procedimento civile di risarcimento del danno. Egli potrà inoltre opporsi alla richiesta d'archiviazione del reato penale: la decisione definitiva spetterà comunque al giudice che dovrà bilanciare con attenzione gli interessi dell'indagato e quelli della persona offesa (oltre alle esigenze di economia processuale).

Il notevole alleggerimento del carico giudiziario

Lo scopo principale della riforma è indubbiamente quello di smaltire, almeno in parte, l'enorme carico giudiziario che grava attualmente sui giudici italiani e che comporta un'insostenibile lunghezza dei processi penali (e non solo) oltre ad un elevato numero di reati caduti in prescrizione. Con l'entrata in vigore della nuova disciplina, si eviterà di instaurare un procedimento penale in presenza di fatti occasionali e di scarsa gravità, permettendo in tal modo ai giudici di concentrarsi su processi di maggior rilevanza sociale.

Tuttavia i pericoli legati a questa riforma sono notevoli.
Depenalizzare reati che prevedono condanne fino a 5 anni, come ad esempio l'omicidio colposo, la truffa, l'omissione di soccorso ecc. può essere visto come un incoraggiamento a commettere tali fatti criminali dal momento che si ha un'elevata probabilità di rimanere impuniti. Viene così meno una delle principali finalità della sanzione penale, la funzione deterrente della pena: il rischio concreto è quello che vi sia nel prossimo futuro un aumento esponenziale di questi reati.

Avvocato Guglielmo Mossuto