giovedì 11 dicembre 2014

TRADIMENTI: SARA' PIU' FACILE DIMOSTRARLI AL GIUDICE



Spesso le crisi coniugali che portano a una separazione e successivamente ad un divorzio possono dipendere da una relazione extraconiugale intrattenuta da uno dei coniugi e scoperta dall’altro.

Per dimostrare un tradimento in corso di causa, da oggi in poi, in ossequio con quanto previsto dal nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, sarà possibile servirsi delle dichiarazioni dei parenti anche qualora questi ultimi abbiano avuto soltanto una conoscenza superficiale della relazione adulterina.

Quali testimonianze possono essere prese in considerazione?
Il Giudice non può certo tener conto di qualsiasi tipo di dichiarazione rilasciata dai parenti del coniuge tradito. Secondo una norma generale non possono essere valutate in corso di causa le semplici testimonianze “per sentito dire” considerate comunque inattendibili e irrilevanti.

Tuttavia questo principio può subire alcuni temperamenti: come stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 25663 del 04 dicembre 2014.

La Suprema Corte ha evidenziato come sia possibile dar prova della relazione extraconiugale, anche grazie alle testimonianze dei parenti del coniuge tradito che abbiano avuto una conoscenza soltanto indiretta del fatto, raccontato loro proprio dalla “vittima” della vicenda.

Tali dichiarazioni possono assurgere a validi elementi di prova se suffragate da altre circostanze, oggettive e soggettive, in grado di confermarne la credibilità.

Il Tribunale, sulla base di tali deposizioni, potrà decidere di addebitare la separazione al coniuge adulterino, condannandolo al pagamento dell’assegno di mantenimento e/o al risarcimento del danno (se dovuti).

Sarà più semplice dar prova di un tradimento davanti al Giudice?
Sicuramente si!
Come già detto i parenti del coniuge tradito potranno essere ascoltati anche su fatti dei quali non risultino essere testimoni oculari, ma soltanto indiretti. A questa punto è di fondamentale importanza che il Tribunale valuti con la massima attenzione la veridicità e l’attendibilità delle varie testimonianze.

Il Giudice secondo il suo prudente apprezzamento, tenuto conto che i rapporti di parentela di per sé possono inficiare l’obiettività della testimonianza, dovrà decidere fra le varie deposizioni, magari discordanti tra loro, quali siano le più verosimili (sulla base delle circostanze fattuali oggettive e soggettive) da tener in debita considerazione ai fini del giudizio di merito.

Dunque alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione, il Tribunale, dovrà verificare la credibilità delle dichiarazioni rilasciate dai cosiddetti “ parenti testimoni indiretti” sulla base della loro attinenza con gli altri elementi di prova emersi in corso di causa.

In tal modo si darà l’opportunità al Giudice di avere una conoscenza più ampia della situazione che si trova davanti e di poterla così valutare al meglio.

                                                      Avvocato Guglielmo Mossuto

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