mercoledì 19 febbraio 2014

BOLLETTE E MOROSITA': A CHI STACCANO LE UTENZE E A CHI NO.





Intorno alla normativa in materia di condomini e di utenze comune molti sono i luoghi comuni come molti sono i lati oscuri e i dubbi.
Come denunciato ormai da anni ed evidenziato da La Nazione di Firenze pochi giorni fa, nel territorio fiorentino ci sono casi clamorosi che provocano lo sdegno di molti cittadini. E' il caso, ad esempio, del Poderaccio, campo rom istituito nel 2005, ospitante molti nomadi che li vivono, mangiano, provvedono a ogni loro necessità, ma....non pagano le utenze! E così Publiacqua si è trovata creditrice per il solo campo rom e per la sola fornitura dell'acqua di una cifra che si aggira intorno alle 500.000€. Gli abitanti del campo rom denunciano, a loro volta, una scarsa manutenzione degli impianti da parte del Comune; il Comune, a sua volta, ricorda che le varie utenze sono intestate alle singole famiglie e non al Comune. Il dubbio che attanaglia molti fiorentini riguarda però il comportamento del Comune e degli enti erogatori delle utenze; perchè nonostante il pagamento delle utenze non avviene da anni, nessuno ha mai agito? Le regole dettate dalla legge non valgono per ogni inquilino di qualunque immobile?

Cerchiamo allora di fare il punto della situazione su quella che è la normativa vigente in materia.

Alcune novità sono state introdotte con la Delibera  67/2013/R/COM dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 21 febbraio 2013, intitolata Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale in materia di costituzione in moraTra le varie novità troviamo l'introduzione di tempistiche certe, congrue e documentate, per quanto riguarda l'indicazione del termine ultimo per il pagamento in seguito ad avviso della costituzione in mora, ma anche termini per il successivo avviso di sospensione, nel caso in cui il cliente finale prolungasse la propria morosità.
L'avviso di costituzione in mora: deve essere inviato tramite lettera raccomandata in modo tale da attribuire una data certa al documento
A decorrere da tale data, il cliente, entro 20 giorni, potrà regolarizzare la propria posizione.
Trascorso tale termine, dopo ulteriori 3 giorni, l'ente erogatore potrà effettuare la richiesta di sospensione; tale richiesta potrà essere effettuata solo dopo aver risposto agli eventuali reclami scritti del cliente in caso di morosità dovuta a conguagli o importi anomali.
Se tali regole non vengono rispettate dai venditori, i clienti potranno ricevere automaticamente dei congrui indennizzi accreditati direttamente in bolletta. Inoltre, al cliente non potrà mai essere richiesto il pagamento per la sospensione o la riattivazione della fornitura.
Altre importanti novità sono state introdotte con l'entrata in vigore della legge 220/2012. In seguito all'entrata in vigore di tale legge, infatti, i gestori dei servizi si sono visti obbligati a continuare a erogare i servizi a tutto il condominio anche in caso di un solo utente moroso. 
Solo dopo aver esperito tutti gli strumenti che la legge gli riconosce per ottenere la riscossione delle bollette dal singolo, senza tuttavia ottenere alcunchè, l'ente diverrà creditrice nei confronti dell'intero condominio. Questo principio, anticipato dalla Cassazione, è stato esplicitamente affermato dall'art. 18 della legge che afferma "...I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini..."

Diverso è il caso della fornitura di energia elettrica, acqua e gas alle parti comuni. Si rientra, infatti, nei contratti di somministrazione per i quali è prevista la possibilità per il gestore di sospendere la fornitura in caso di ritardato pagamento delle bollette. Nel caso di contratto di utenza condominiale, quindi, non ci sono più debitori obbligati, ma un solo utente/debitore, il condominio e pertanto sarà legittima l'interruzione dell'erogazione anche se a non pagare è un solo condomino.

Una disciplina varia e mutevole in base alle diverse fattispecie; occorre pertanto prestare attenzione ed essere sempre vigili perchè talvolta accade che i vostri diritti di condomini vengano illegittimamente violati per cause non dipendenti da voi.

Avv. Guglielmo Mossuto

martedì 18 febbraio 2014

pensione di invalidità: tra legittimi beneficiari e approfittatori!




Spesso sentiamo dire "falso non vedente, alla guida della sua auto", oppure "invalido lavora 8 ore al giorno"...
Allo stesso modo frequenti sono i casi di persone, realmente invalide e bisognose di aiuti e sussidi che non si vedono riconoscere il contributo di invalidità civile ovvero si vedono riconoscere una percentuale decisamente inferiore alla loro situazione reale.
Ebbene si! Questa è la triste realtà italiana! Se si tratta di un malcostume tutto italiano o meno non lo sappiamo, resta il fatto che il nostro Bel Paese è ai primi posti per quanto riguarda questo "problemino".

In realtà le regole ci sarebbero, e si tratta di regole ben specifiche!
La stessa Corte di Cassazione pochi giorni fa, con un'ordinanza, è tornata a ribadire quelli che sono i requisiti fondamentali per poter beneficiare dell'assegno di invalidità civile.
La normativa di riferimento è la legge 118 del 1971 e la Suprema Corte, richiamandone le disposizioni, ha sottolineato come lo svolgimento di attività lavorativa osti l'accesso a tale beneficio. 
L'art. 13 della citata legge afferma infatti che è riconosciuto un assegno mensile di €. 242,84 per tredici mensilità agli invalidi civili, che non svolgono attività lavorativa, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, la cui capacità lavorativa sia ridotta almeno del 74%, per tutto il periodo in cui tale condizione sussiste.

Questo è uno dei tanti casi in cui la coscienza civile deve intervenire, in cui ognuno di noi deve intervenire, denunciando i casi concreti di cui viene a conoscenza.
Solo annientando l'omertà e non restando spettatori passivi del mondo, potremo risolvere problemi come questo dei "falsi invalidi" e tanti altri che ogni giorno attanagliano la nostra società.

Avv. Guglielmo Mossuto

mercoledì 5 febbraio 2014

AVV. MOSSUTO A LADY RADIO 6° PUNTATA



https://soundcloud.com/avvocato-mossuto/avvocato-guglielmo-mossuto-a-1

IL CONTRATTO DI CONVIVENZA




Cari lettori,
con il post di oggi vorrei porre alla Vs attenzione un argomento di grandissima attualità che negli ultimi anni è stato al centro di molti dibattiti (non solo legali) e che di certo farà parlare ancora molto nei mesi a venire: il contratto di convivenza.
Il contratto di convivenza infatti è un vero e proprio accordo, da redigere per iscritto, con il quale si definiscono le regole di convivenza tra due persone che vivono insieme stabilmente e siano legate da un vincolo affettivo, siano esse conviventi, dello stesso sesso o che non intendono contrarre matrimonio per scelta.

LE CARATTERISTICHE:

Tale tipo di contratto può avere come oggetto:

- contribuzione alla vita domestica;
- mantenimento in caso di bisogno del convivente, cioè vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento al termine della convivenza;
- può venir riconosciuto al convivente il diritto di succedere nel contratto di locazione, sia in caso di morte del compagno conduttore dell'immobile, sia in presenza di figli, quando si sia allontanato per cessazione del rapporto di convivenza;
- regolamentare le conseguenze patrimoniali della cessazione della convivenza;
- determinare i criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati durante la convivenza;
- modalità d'uso della casa adibita a residenza comune;
- inserimento nel contratto della facoltà di assistenza reciproca per tutti quei casi di malattia fisica o psichica, oltre alla designazione di un amministratore di sostegno;
- vedersi riconosciuto il diritto all'assistenza sanitaria in ospedale o a quella giuridica in caso di separazione o di morte;
- è prevista la facoltà di astenersi dal testimoniare anche per il convivente;
- è considerata famiglia anagrafica ogni nucleo fondato su legami affettivi in conseguenza, in tema di maltrattamenti in famiglia, è operata una totale equiparazione tra famiglia di fatto e famiglia legittima;

Proprio per la sua natura di contratto dunque, da tale pattuizione, nascono dei veri e propri obblighi giuridici a carico di coloro che l'hanno sottoscritto.
Ne consegue che ogni eventuale violazione delle clausole del contratto concede la possibilità di rivolgersi al giudice per far rispettare ciò che è stato stabilito nel contratto.

Come la maggior parte dei contratti, anche in questo caso non si tratta di un atto standard,  fac- simile con delle condizioni e clausole già previste, ma di un contratto redatto di volta in volta sulle esigenze specifiche della coppia.

La pattuizione può essere redatta da entrambi i conviventi in carta libera,senza l'aiuto di un notaio o di un avvocato, ovvero sotto forma di scrittura privata. Tuttavia l'atto del notaio  si renderà indispensabile qualora con il medesimo atto si volesse intestare un immobile o lasciarlo in usufrutto, o altre pattuizioni che rendano necessario l'atto pubblico.

E' comunque suggerita la presenza di un professionista esperto, come l'avvocato, che sappia inquadrare bene la situazione specifica dei conviventi  ( un avvocato eviterà, in caso di morte, che gli eredi possano voler agire in giudizio per veder reinseriti nella massa ereditaria i beni invece esclusi )

I LIMITI:

Per la sua naturale connotazione e per il contesto nel quale si inserisce, il contratto di convivenza deve necessariamente sottostare a dei limiti, nella fattispecie non può:
- stabilire obblighi di convivenza e di fedeltà;
- disciplinare le disposizioni di carattere ereditario che dovranno essere inserite in un testamento;
- inserire penali, ossia prevedere determinati obblighi a pagare un risarcimento in caso di rottura della convivenza.

La durata del patto coincide con la durata della convivenza.

LO SCIOGLIMENTO:

Come accade in generale per i contratti anche questa particolare varietà si può sciogliere per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

Sarà altresì applicabile la risoluzione nei tre casi tipici previsti per legge:
- per inadempimento di uno dei conviventi;
- per sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta;
- per eccessiva onerosità della prestazione;

Nonostante appaia palese l'utilità che potrebbe derivare da queste pattuizioni, in Italia vengono utilizzate in rarissime occasioni. L'apparente difficoltà nella gestione di questo istituto necessita di una corretta regolamentazione che pertanto andrebbe adottata con urgenza. In ambito europeo, ad oggi, solo il nostro paese non prevede norme che garantiscano i diritti di base a coloro che scelgano la convivenza anzicè il classico istituto  del matrimonio (Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e addirittura la Svezia la quale adottò una normativa nel 1987, quando ancora in Italia non si era incominciato a parlare di coppie di fatto).
Forse è giunto il momento di darsi una mossa!

Avv. Guglielmo Mossuto.