mercoledì 5 febbraio 2014

IL CONTRATTO DI CONVIVENZA




Cari lettori,
con il post di oggi vorrei porre alla Vs attenzione un argomento di grandissima attualità che negli ultimi anni è stato al centro di molti dibattiti (non solo legali) e che di certo farà parlare ancora molto nei mesi a venire: il contratto di convivenza.
Il contratto di convivenza infatti è un vero e proprio accordo, da redigere per iscritto, con il quale si definiscono le regole di convivenza tra due persone che vivono insieme stabilmente e siano legate da un vincolo affettivo, siano esse conviventi, dello stesso sesso o che non intendono contrarre matrimonio per scelta.

LE CARATTERISTICHE:

Tale tipo di contratto può avere come oggetto:

- contribuzione alla vita domestica;
- mantenimento in caso di bisogno del convivente, cioè vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento al termine della convivenza;
- può venir riconosciuto al convivente il diritto di succedere nel contratto di locazione, sia in caso di morte del compagno conduttore dell'immobile, sia in presenza di figli, quando si sia allontanato per cessazione del rapporto di convivenza;
- regolamentare le conseguenze patrimoniali della cessazione della convivenza;
- determinare i criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati durante la convivenza;
- modalità d'uso della casa adibita a residenza comune;
- inserimento nel contratto della facoltà di assistenza reciproca per tutti quei casi di malattia fisica o psichica, oltre alla designazione di un amministratore di sostegno;
- vedersi riconosciuto il diritto all'assistenza sanitaria in ospedale o a quella giuridica in caso di separazione o di morte;
- è prevista la facoltà di astenersi dal testimoniare anche per il convivente;
- è considerata famiglia anagrafica ogni nucleo fondato su legami affettivi in conseguenza, in tema di maltrattamenti in famiglia, è operata una totale equiparazione tra famiglia di fatto e famiglia legittima;

Proprio per la sua natura di contratto dunque, da tale pattuizione, nascono dei veri e propri obblighi giuridici a carico di coloro che l'hanno sottoscritto.
Ne consegue che ogni eventuale violazione delle clausole del contratto concede la possibilità di rivolgersi al giudice per far rispettare ciò che è stato stabilito nel contratto.

Come la maggior parte dei contratti, anche in questo caso non si tratta di un atto standard,  fac- simile con delle condizioni e clausole già previste, ma di un contratto redatto di volta in volta sulle esigenze specifiche della coppia.

La pattuizione può essere redatta da entrambi i conviventi in carta libera,senza l'aiuto di un notaio o di un avvocato, ovvero sotto forma di scrittura privata. Tuttavia l'atto del notaio  si renderà indispensabile qualora con il medesimo atto si volesse intestare un immobile o lasciarlo in usufrutto, o altre pattuizioni che rendano necessario l'atto pubblico.

E' comunque suggerita la presenza di un professionista esperto, come l'avvocato, che sappia inquadrare bene la situazione specifica dei conviventi  ( un avvocato eviterà, in caso di morte, che gli eredi possano voler agire in giudizio per veder reinseriti nella massa ereditaria i beni invece esclusi )

I LIMITI:

Per la sua naturale connotazione e per il contesto nel quale si inserisce, il contratto di convivenza deve necessariamente sottostare a dei limiti, nella fattispecie non può:
- stabilire obblighi di convivenza e di fedeltà;
- disciplinare le disposizioni di carattere ereditario che dovranno essere inserite in un testamento;
- inserire penali, ossia prevedere determinati obblighi a pagare un risarcimento in caso di rottura della convivenza.

La durata del patto coincide con la durata della convivenza.

LO SCIOGLIMENTO:

Come accade in generale per i contratti anche questa particolare varietà si può sciogliere per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

Sarà altresì applicabile la risoluzione nei tre casi tipici previsti per legge:
- per inadempimento di uno dei conviventi;
- per sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta;
- per eccessiva onerosità della prestazione;

Nonostante appaia palese l'utilità che potrebbe derivare da queste pattuizioni, in Italia vengono utilizzate in rarissime occasioni. L'apparente difficoltà nella gestione di questo istituto necessita di una corretta regolamentazione che pertanto andrebbe adottata con urgenza. In ambito europeo, ad oggi, solo il nostro paese non prevede norme che garantiscano i diritti di base a coloro che scelgano la convivenza anzicè il classico istituto  del matrimonio (Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e addirittura la Svezia la quale adottò una normativa nel 1987, quando ancora in Italia non si era incominciato a parlare di coppie di fatto).
Forse è giunto il momento di darsi una mossa!

Avv. Guglielmo Mossuto.

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