Il
2 marzo 2016 il Senato della Repubblica ha finalmente approvato in
via definitiva la legge sull’Omicidio stradale.
E'
di tutta evidenza come l’approvazione del Disegno di Legge relativo
all’“Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato
di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento
al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e al decreto
legislativo 28 agosto 2000 n. 274”, non possa che
rappresentare un passo fondamentale nella tutela degli utenti della
strada.
Adesso
l'omicidio stradale diviene un reato a sé stante graduato in
tre differenti varianti mentre, per il reato di lesioni personali
stradali vengono inasprite le pene ed introdotte nuove ipotesi di
configurazione del delitto.
Ma
andiamo nello specifico analizzando le novità introdotte:
A)
REATI DI OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI
procurati dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale
Omicidio
stradale: E' punito
con la reclusione da 2 a 7
anni.
Lesioni
personali stradali: Niente
più multe ma punito con la reclusione a seconda che le lesioni
siano:
1)
Gravi ( quando la malattia o l’incapacità di attendere alle
ordinarie occupazioni supera i 40 giorni o se si configura alcuna
delle circostanze aggravanti previste dalla legge)
:
reclusione da tre mesi ad 1 anno;
2)
Gravissime (quando la malattia o l’incapacità è certamente
o probabilmente insanabile o se si configura alcuna altra delle
circostanze aggravanti)
:
reclusione da 1 a 3 anni.
B)
REATI DI OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI
procurati da guida in stato di ebbrezza o dall'uso di sostanze
psicotrope
(La
pena stabilita differisce in base al livello del tasso alcolemico
riscontrato)
Omicidio
stradale:
a)
Stato di ebbrezza
lieve
(da
0,8 a 1,5 grammi per litro)
:
reclusione da 5 a 10 anni;
b)
Stato
di ebbrezza grave
(tasso
alcolemico oltre 1,5 g/l, o per effetto di droghe, o di alterazione
psico- fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope)
:
reclusione da 8 a 12 anni.
Lesioni
personali stradali:
a)
Stato di ebbrezza
lieve
(da
0,8 a 1,5 grammi per litro)
a1)
lesioni gravi: reclusione da un 1 e sei mesi a 3 anni;
a2)
lesioni gravissime: reclusione da 2 anni a 4.
b)
Stato
di ebbrezza grave
(tasso
alcolemico oltre 1,5 g/l, o per effetto di droghe, o di alterazione
psico- fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope)
b1)
con lesioni gravi: reclusione da 3 a 5 anni;
b2)
con lesioni gravissime: reclusione da 4 a 7 anni.
Nota
bene: All' omicidio stradale
commesso in stato di ebbrezza con tasso compreso tra 0,5 e 0,8 g/l
vengono equiparate (e la pena è la stessa) alcune ipotesi di
omicidio con violazione di particolari norme sulla circolazione
stradale; nello specifico è colpevole di
guida pericolosa chi: procede in centro urbano ad una velocità
superiore al doppio di quella consentita (comunque sopra i 70 Km/h),
procede su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50
km/h rispetto a quella massima consentita, attraversa un semaforo con
il rosso, circola contromano, fa inversione ad U dove non è
consentito, inverte la marcia in prossimità di intersezioni, curve o
dossi, o sorpassa un altro veicolo in corrispondenza di un
attraversamento pedonale o di linea continua.
La
pena aumenta da 8 a 12 anni se il colpevole è in stato di ebbrezza
alcolica grave (sopra 1,5 gr/l), o in stato di alterazione
psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
CASI
PARTICOLARI:
1)
Guidatori
di mezzi pesanti:
per camionisti e autisti di
autobus il massimo della pena (8-12 anni per l'omicidio, 4-7 anni per
lesioni gravissime) è applicato già con un tasso alcolemico
superiore a 0,8 gr/l.
2)
Fuga dopo l’incidente: in caso di
omicidio colposo, a chi si dà alla fuga viene applicato un aumento
di pena da 1/3 a 2/3, e non può essere comunque inferiore ai 5
anni. Il conducente che ha provocato un incidente, ma si ferma a
prestare soccorso e si mette a disposizione degli organi di Polizia,
non è soggetto all'arresto per flagranza di reato.
3)
Morte o lesione di più persone: nel
caso in cui sia cagionata la morte di più persone, e lesioni a una
o più persone si applica la pena
prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo (ma
non superiore a 18 anni).
SCHEMA
RIASSUNTIVO DELLE MODIFICHE AL CODICE PENALE, DI PROCEDURA PENALE E
DELLA STRADA
La
modifica più rilevante è certamente l’introduzione di due nuove
fattispecie incriminatrici;
-589-bis:
Omicidio stradale; corredato dall’aggravante della fuga
589-ter;
-590-bis:
Lesioni personali stradali gravi e gravissime; corredate
anch’esse dall’aggravante della fuga.
Parallelamente
a tali innovazioni, al fine di armonizzare l’impianto legislativo,
sono state abrogate quelle disposizioni di legge che, fino
all’approvazione del presente DDL, punivano le condotte di omicidio
colposo e lesioni colpose con violazione delle norme sulla
circolazione stradale (artt. 589 co. 2 e 3, e 590 co. 3 c.p.).
A)
NUOVO ART 589 BIS: Omicidio stradale
PRIMO
COMMA:
punisce
con la reclusione da 2 a 7 anni
chiunque cagioni, per colpa, la morte di taluno con
violazione delle norme sulla circolazione stradale. Tale
norma incriminatrice si applica al conducente di
qualsiasi tipo di veicolo, non soltanto l'automobilitsta o il
motociclista.
2) SECONDO
COMMA:
punisce
con la reclusione d 8 a 12 anni
chiunque cagioni, per colpa, la morte di taluno essendosi
posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza
alcolica (con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, come da art.
186 co. 2 lett. c C.d.S.) o sotto l’effetto di stupefacenti (art.
187 C.d.S.).
TERZO
COMMA:
punisce
con la reclusione da 8 a 12 anni
il conducente di particolari categorie di veicoli
(noleggio con conducente, taxi, trasporto di persone o cose di
linea, autobus, veicoli con massa superiore a 3,5 t ecc.) che per
colpa, e sotto l’effetto di ebbrezza (con tasso alcolico compreso
tra 0,8 e 1,5 g/l) cagioni la morte di taluno.
QUARTO
COMMA:
punisce,
con la reclusione da 5 a 10 anni, la medesima condotta del
terzo comma laddove sia realizzata da “chiunque” - ossia senza
riferimento alle categorie di conducenti di cui sopra - per colpa, e
sotto l’effetto di ebbrezza (con tasso alcolico compreso tra 0,8 e
1,5 g/l) cagioni la morte di taluno.
QUINTO
COMMA:
disciplina
alcune ipotesi di omicidio con violazione di particolari norme sulla
circolazione stradale le quali vengono equiparate quod poenam
all’ipotesi di cui al comma 4 (omicidio stradale commesso in stato
di ebbrezza con tasso compreso tra 0,5 e 0,8 g/l). Tali ipotesi
sono:
Eccesso
di velocità con velocità
pari o superiore al doppio del limite e comunque superiore a 70 km/h
(nelle strade urbane) ovvero 50 km/h oltre il limite (strade
extraurbane);
Circolazione
contromano o mancato
rispetto del rosso semaforico;
Manovra
pericolosa (inversione
di marcia in prossimità di curve, incroci, dossi, sorpasso in
prossimità di attraversamento pedonale o linea continua).
SESTO
COMMA:
prevede
un’aggravante specifica
ad effetto comune: la pena è aumentata se l’autore non ha
conseguito la patente, la stessa è sospesa o revocata ovvero
l’autore del fatto sia il proprietario dell’auto e la stessa sia
sprovvista di polizza RCA.
SETTIMO
COMMA:
disciplina
l’ipotesi dell’attenuante del “concorso di colpa”: qualora
l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o
dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
OTTAVO
COMMA:
prevede
un ipotesi di “continuazione speciale”: nel caso in cui sia
cagionata la morte di più persone, morte di una o più persone e
lesioni di una o più persone si applica la pena prevista per la
violazione più grave aumentata fino al triplo (ma non superiore a
18 anni).
B)
NUOVO ART 590 BIS: Lesioni stradali
La
condotta incriminata dalla nuova fattispecie consiste nel cagionare,
per colpa, una lesione personale con violazione delle norme sula
circolazione stradale.
La
pena base prevista dalla disposizione è della reclusione:
La
nuova disposizione segue il medesimo schema legislativo utilizzato
per il reato di omicidio stradale. Sono previste, pertanto, una serie
di aggravanti e attenuanti per la cui descrizione si rinvia a quanto
già osservato sopra.
Ciò
che differisce, ovviamente, sono le pene irrogate.
In
caso di lesioni cagionate dal guidatore di un veicolo a motore in
stato di ebbrezza alcolica lieve (tasso alcolemico tra 0,8 e
1,5 g/l , art.186 comma 2 lett. b,C.d.S.) o perchè ha causato
l'incidente per condotte di particolare pericolosità, la pena
irrogabile sarà la reclusione:
In
caso di lesioni cagionate dal guidatore di un veicolo a motore in
stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a
1,5 g/l , art.186 comma 2 lett. C,C.d.S.)o in caso di alterazione da
stupefacenti (comma, 2 e art 186, comma 2 lett.b, C.d.S.) la pena
irrogabile sarà la reclusione:
Le
stesse pene si applicheranno anche in caso di lesioni cagionate in
stato di ebbrezza lieve (art. 186 lett. b C.d.S) da
particolari categorie di utenti (tassisti, autotrasportatori ecc.,
cfr. comma 3)
Laddove
invece la medesima violazione sia commessa da un soggetto non
appartenente alle categorie (ebbrezza lieve cioè con tasso
alcolico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l) di cui sopra le pene irrogate
saranno rispettivamente da un anno e sei mesi a tre anni e da due a
quattro anni (comma 4).
Le
aggravanti previste dal 5 comma dell’art. 590 bis c.p.
ricalcano esattamente quelle previste dal medesimo comma dell’art.
589 bis c.p.
Allo
stesso modo, anche quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 è del tutto
sovrapponibile a quanto già osservato con riferimento al reato di
omicidio stradale. L’unica differenza risiede nel limite di pena
previsto nel caso di plurime violazioni dell’art. 590bis c.p.: in
questo caso la pena irrogata non potrà superare i 7 anni.
C)
NUOVI ARTT 589 TER E 590 TER: Fuga
del conducente in caso di omicidio stradale (art. 589-ter c.p.) e di
lesioni personali stradali (590-ter c.p.)
A
corollario delle nuove fattispecie incriminatrici sono state
introdotte anche due particolari ipotesi di omissione di soccorso.
Ciascuna
di esse è strutturata come una (ulteriore) aggravante rispetto ai
reati di omicidio e lesioni personali stradali. E’ stato previsto,
infatti, un aumento di pena (da un terzo a due terzi) nel caso in cui
il conducente si dia alla fuga. In tal caso, comunque, la pena
irrogata non può essere inferiore a 5 anni nel caso di omicidio e 3
anni nel caso di lesioni.
D)
ALTRI ASPETTI DI INASPRIMENTO DELLA NORMATIVA
1)
Il bilanciamento delle circostanze: l’art. 590-quater c.p.
Con
un tecnica normativa piuttosto ricorrente nella cd. “legislazione
emergenziale” è stato altresì ristretto entro precisi vincoli di
legge anche l’eventuale giudizio di bilanciamento fra circostanze
operato dal Giudice. In base alla nuova disposizione, invero, tutte
le aggravanti specifiche previste
dagli articoli 589 bis c.p. e 590 bis c.p. nonché quelle ex artt.
589 ter e 590 ter c.p. dovranno essere valutate con prevalenza su
qualsiasi altra attenuante eventualmente sussistente (eccettuate
quelle ex art. 98 e 114 c.p.).
2)
Il raddoppio della prescrizione
Per
concludere l’esame delle novità introdotte sul fronte sostanziale,
deve essere sottolineato il raddoppio dei termini prescrizionali
previsto per il nuovo reato di omicidio stradale.
Aumenta
il minimo edittale delle lesioni volontarie. Il provvedimento in
parola ha altresì aumentato il minimo edittale previsto all’art.
582 primo comma c.p. portandolo da 3 a 6 mesi.
3)
Arresto
in flagranza
La
legge appena approvata introduce, all’art. 380 cpp,
una nuovo caso di arresto obbligatorio in flagranza per le ipotesi di
omicidio stradale aggravato (commi 2,3 e 4 dell’art. 589-bis c.p.).
Specularmente, per le ipotesi di lesioni colpose aggravate il
Legislatore ha previsto l’arresto facoltativo in flagranza.
4)
Perizie coattive
Il
giudice potrà disporre d'ufficio il prelievo coattivo di campioni
biologici allo scopo di determinare il dna; nei casi urgenti, poi, se
il ritardo potrebbe pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo
potrà essere disposto anche dal Pubblico Ministero.
La
Procura, inoltre, può chiedere di prorogare il termine di durata
delle indagini preliminari, ma una sola volta. È
disposto che tra il rinvio a giudizio e l'inizio del processo non
debbano passare più di 60 giorni.
5)
Revoca
patente
L'autore
dell'omicidio stradale (art. 589-bis, comma 1,c.p.) o delle lesioni
personali stradali non potrà conseguire una nuova patente prima che
siano decorsi 5 anni dalla revoca. Anche in caso di patteggiamento (e
anche a pena condizionalmente sospesa) per omicidio o lesioni
stradali la patente è revocata. Il conducente potrà conseguire una
nuova patente solo dopo 15 anni (nei casi di 589-bis c.p.) o 5 anni
(nei casi di 590-bis c.p.).
Essendo questa una pena accessoria, se
il Giudice decide per la condanna con la sospensione condizionale
della pena, il colpevole resta in possesso della patente, ma in caso
di altra condanna, a questa verrà aggiunta anche la pena prima
sospesa.
Tali
termini possono però essere aumentati laddove
il conducente sia stato condannato in precedenza per i reati di guida
in stato di ebbrezza o guida in stato di alterazione da sostanze
psicotrope (20 anni per l’omicidio e 10 per le lesioni).
In
caso di omissione di soccorso, la nuova patente non potrà essere
conseguita prima di 30 anni in
caso di omicidio e 12 in caso di lesioni.
Il
tanto invocato "ergastolo della patente" nel senso di
preclusione a vita dall'ottenimento di una nuova patente non è
entrato a far parte del provvedimento adottato: occorre tuttavia
rilevare che le "interdizioni" sono ugualmente
pesantissime.
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