venerdì 11 marzo 2016

LA RIABILITAZIONE PENALE



L’istituto della riabilitazione è disciplinato agli artt. 178 e 179 del Codice Penale che lo annoverano fra le cause di estinzione della pena.

La sentenza di condanna (come il decreto penale di condanna) produce infatti, oltre alla applicazione della pena principale, ulteriori effetti: in particolare, l’applicazione delle pene accessorie(come ad esempio l’interdizione dai pubblici uffici) e di altri effetti penali.

La riabilitazione consente appunto di eliminare tutte le limitazioni derivanti dalla condanna, che possono ostacolare il pieno reinserimento del condannato nella vita sociale.


Le condizioni per la concessione

L’art. 179 c.p. prevede nel dettaglio le condizioni che devono sussistere perché si possa chiedere la riabilitazione.

A) TEMPO
La riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno 3 anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è in altro modo estinta, e di 8 anni se è stata dichiarata la recidiva ex art. 99 c.p..
E' invece di 10 anni se è stata dichiarata la abitualità, la professionalità o la tendenza a delinquere, e in tal caso il termine decorre dal giorno in cui è stato revocato l’ordine di assegnazione ad un colonia agricola o ad una casa di lavoro.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena (art. 163, commi 1, 2 e 3, c.p.) detto termine decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena a meno che non si tratti di pena fino ad un anno e sia stato riparato interamente il danno (mediante il risarcimento o le restituzioni) prima della sentenza di primo grado, o nel caso in cui il colpevole si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose del reato (art. 163, comma 4, c.p.); in quest'ultimo caso la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno.

B) BUONA CONDOTTA
Perché la riabilitazione possa essere concessa il condannato deve dare prove effettive e costanti di buona condotta.
La buona condotta consiste non solo nella mera astensione dal compimento di fatti costituenti reato, ma anche nella instaurazione e nel mantenimento di uno stile di vita improntato all’osservanza delle norme di comportamento comunemente osservate dai consociati e poste alla base della convivenza sociale.
Eventuali condanne o denunce per fatti successivi a quello per il quale si richiede la riabilitazione, non costituiscono di per sé un elemento ostativo alla concessione dell’istituto in questione, ma sono valutate caso per caso dal Giudice nel giudizio sulla buona condotta del soggetto.

ECCEZIONI
Da ultimo, l’art. 179, comma 6, c.p. precisa che la riabilitazione non può essere concessa quando il condannato sia sottoposto a misura di sicurezza (ad esclusione di quelle dell’espulsione dello straniero dallo Stato e della confisca) o non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato (comprese le spese processuali), salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.
Ne deriva che qualora vi sia una parte offesa dal reato, perché la riabilitazione venga concessa è necessario dimostrare l’avvenuto ristoro della stessa, o altrimenti l’impossibilità ad adempiere a tale obbligo (in tal caso il condannato può, ad esempio, dare prova di essersi attivato per offrire all’offeso un congruo risarcimento, ma questi vi abbia opposto il suo rifiuto).


Istanza di riabilitazione e procedimento conseguente
La richiesta di riabilitazione deve essere presentata dall’interessato o dal suo difensore al Tribunale di Sorveglianza del distretto in cui l’interessato ha la residenza. e deve contenere l’indicazione dei presupposti – di cui si è detto sopra – che la legge richiede per la concessione della riabilitazione (il decorso di un determinato periodo di tempo, la buona condotta del condannato, nonché l’avvenuto pagamento degli obblighi civili derivanti dal reato). All'istanza di riabilitazione, si dovrà dunque allegare tutta la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti necessari per la concessione del beneficio.

Nel procedimento che si avvia con la presentazione della detta istanza, e in particolare all’udienza in camera di consiglio, è indispensabile ed obbligatoria l’assistenza di un difensore. Dopo l’udienza di trattazione, che si svolge alla presenza del difensore, del Procuratore Generale e del richiedente, ed in cui vengono discusse le ragioni che fondano l'istanza, il Tribunale decide con ordinanza per l’accoglimento o il rigetto di essa.

L’ordinanza con la quale viene concessa la riabilitazione viene annotata nella sentenza di condanna e viene comunicata al richiedente, nonché a tutti gli Uffici interessati, compreso il Casellario giudiziale.

Avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di riabilitazione è possibile presentare ricorso per Cassazione. Si noti che, ai sensi dell’art. 683 c.p.p., se l’istanza per la concessione della riabilitazione è stata respinta per difetto del requisito mancante della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi 2 anni dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.

Revoca della riabilitazione

Infine, la riabilitazione può essere revocata se la persona riabilitata commette, entro 7 anni dall’ordinanza di concessione del beneficio, un nuovo delitto non colposo per il quale sia inflitta la pena della reclusione non inferiore a 2 anni o una pena più grave; in tal caso, vengono ripristinate le pene accessorie e gli altri effetti penali che la riabilitazione aveva estinto.

Avv. Guglielmo Mossuto

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