sabato 5 aprile 2014

Mancato mantenimento dei figli! quando è previsto il carcere?




Sempre più spesso, anche a causa dell'attuale situazione economica in cui versa il nostro Paese e, quindi, la maggior parte dei cittadini italiani, accade che il coniuge obbligato in virtù della sentenza di separazione/divorzio al versamento di un assegno mensile a titolo di mantenimento dei figli, si renda inadempiente, del tutto o in parte.
Il carcere è prevista come pena estrema a fronte di tale inadempimento, tuttavia, qualora ricorrano alcuni presupposti, il giudice è libero di applicarla. A specificarlo è stata la Cassazione, in una recente sentenza.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato che, se il mancato versamento del mantenimento causa uno stato di bisogno dei minori che risultano essere quindi nella situazione in cui non possono soddisfare neanche le primarie esigenze di vita, allora dovrà essere applicata la pena della detenzione in carcere.
La ragione di tale previsione risiede nella natura dell'obbligo violato dal genitore obbligato al mantenimento. Con il mancato versamento del mantenimento vengono, infatti, violati gli obblighi di assistenza riguardanti il ruolo di genitore e coniuge e, se con tale condotta il coniuge fa mancare ai figli minori anche i mezzi di sussistenza per le esigenze primarie, le pene della multa e del carcere potranno essere poste in essere congiuntamente in virtù della commissione del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
La decisione ultima è comunque rimessa al giudice il quale può comunque, nel caso in cui l'altro genitore abbia un reddito proprio e pertanto il figlio non versi in uno stato di necessità, decidere di applicare la pena del carcere in alternativa a quella della multa.
Per evitare l'applicazione delle predette pene il genitore inadempiente dovrà provare l'esistenza di fattori e circostanze che gli hanno impedito l'adempimento dell'obbligo; a tal fine non sarà sufficiente provare lo stato di disoccupazione. La mancanza di un'occupazione infatti, di per sè, non impedisce di poter adempiere ai propri doveri ricorrendo ad altre eventuali disponibilità patrimoniali.
Contribuire al mantenimento dei figli è un dovere per entrambi i genitori, sia per la madre sia per il padre, come il genitore affidatario non deve sentirsi esonerato da tale obbligo, allo stesso modo il genitore obbligato in virtù della sentenza deve provvedervi in maniera quanto più precisa e puntuale possibile.

Avv. Guglielmo Mossuto