venerdì 19 febbraio 2016

COME UNO STRANIERO NATO IN ITALIA PUO' DIVENTARE CITTADINO ITALIANO

Ai sensi della L. 91/1992 è cittadino per nascita:
– il figlio di padre o madre cittadini;
– chi è nato nel territorio dello Stato della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato quale questi appartengono;
– il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga trovato in possesso di altra cittadinanza.
La condizione giuridica dei bambini di origine straniera nati in Italia è così strettamente legata alla condizione dei genitori: solo se i genitori, dopo dieci anni di residenza legale, ottengono la cittadinanza, questa si trasmette ai figli. Altrimenti possono fare richiesta di cittadinanza solo al compimento del diciottesimo anno di età (e non oltre il compimento del diciannovesimo). A condizione, però, che siano in grado di dimostrare di aver vissuto ininterrottamente sul territorio italiano. Senza rispettare questa condizione, cosa peraltro non semplice dal punto di vista burocratico, addio alla cittadinanza, con conseguente rischio di essere considerati clandestini, con obbligo di lasciare l’Italia.
Per la legge italiana chi nasce in Italia da genitori stranieri non acquista automaticamente la cittadinanza italiana ma mantiene quella dei genitori. Al compimento dei 18 anni chi è nato in Italia e vi ha sempre mantenuto la residenza può chiedere, presentandosi all’ufficiale di Stato Civile entro un anno dal raggiungimento della  maggiore età, di ottenere la cittadinanza italiana.
La cittadinanza in questo caso viene concessa per beneficio di legge e pertanto è possibile diventare cittadini italiani con semplice dichiarazione di volontà da rendere all’ufficiale di stato civile entro il compimento del diciannovesimo anno.

Tuo figlio dovrà dimostrare di aver risieduto legalmente senza interruzioni fino a quel momento, il periodo di residenza legale deve essere dimostrato sin dalla nascita in Italia, quindi deve essere certificata la registrazione all’anagrafe e il possesso del permesso di soggiorno, annotato su quello dei genitori.

Molto spesso accade che molti genitori non hanno provveduto o  hanno fatto in ritardo l’inserimento nel proprio permesso di soggiorno dei figli nati in Italia o della loro iscrizione all'anagrafe del comune di residenza, e questo può  rendere  di fatto impossibile l’acquisto della cittadinanza del figlio.

Il ministero  dell’ Interno per agevolare coloro che inoltrano le richieste in merito al requisito della residenza legale, con una circolare, ha raccomandato agli ufficiali dello stato civile di valutare con una certa elasticità il requisito della residenza ininterrotta, stabilendo che in caso di interruzione della residenza legale o di ritardo nella registrazione anagrafica possano essere valutati, quali prove della permanenza sul territorio italiano anche certificati medici, come le vaccinazioni,  o i certificati  scolastici. 

Naturalmente l'iscrizione anagrafica dovrà essere  ricollegabile al momento della nascita e quest'ultima dovrà essere stata regolarmente denunciata presso un comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente  residente in     Italia.

La richiesta di concessione o riconoscimento della cittadinanza italiana deve essere presentata, compilando l'apposito modello, all'ufficio di Stato Civile del Comune di residenza.  
A procedimento concluso, l'Ufficio darà tempestiva comunicazione al cittadino interessato. L'ufficiale di stato civile, una volta verificati i requisiti, procede all'iscrizione del nuovo cittadino nei registri anagrafici. In questo caso non è prevista la perdita della cittadinanza di origine. La decorrenza della cittadinanza è dal giorno successivo alla dichiarazione resa


Avv. Guglielmo Mossuto
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