mercoledì 29 luglio 2015

RICORSO PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE #aiuto@avvocatomossuto.it


TRIBUNALE DI FIRENZE
RICORSO EX ART. 710 C.P.C.

Nell’interesse del Sig. TIZIO, nato in Firenze il _____________ (CF._______________) e residente a _____________Via________ n.___, elettivamente domiciliato in Firenze al Viale dei Mille n. 82 presso lo studio dall’Avv. Guglielmo Mossuto C.F. _________________, che lo rappresenta e difende (il quale dichiara sin d’ora di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax 055-581011 o all’indirizzo e-mail avvocatomossuto@tin.it oppure all'indirizzo di posta certificata guglielmo.mossuto@firenze.pecavvocati. ),  giusta procura a margine del presente atto
CONTRO
CAIA, nata a _________ C.F. _________________, residente in____________ n.____.

PREMESSO IN FATTO

che con decreto______veniva omologata dal Tribunale di _______in persona del Presidente Dott. ________________________ la separazione consensuale tra Tizio e CAIA (doc.1)
che tra le statuizioni di carattere economiche assunte di comune accordo tra i coniugi era compreso anche il pagamento della somma di € ______ che il Sig. TIZIO s’impeganva a versare alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della ex moglie, almeno fin tanto che la stessa non avesse raggiunto l’indipendenza economica;
che nel ricorso per separazione consensuale la Sig.ra Caia dichiarava di percepire uno stipendio mensile netto pari ad € _____
che a seguito dell’omologa di separazione, è emerso che la signora CAIA, non più gravata da oneri di locazione in quanto ha ormai da diverso tempo intrapreso una nuova convivenza con un nuovo compagno, ha migliorato la propria posizione lavorativa e conseguentemente il proprio reddito da lavorodiepndente, percependo uno stipendio mensile di gran lunga superiore a quanto dichiarato in sede di separazione;
che viceversa, il reddito mensile del SIg. TIZIO è notevolmente diminuito a causa della crisi finanziaria oltre ad essere gravato di un mutuo ipotecario contratto con l’istituto di credito_____
Di fatto, al netto delle rate inerenti al mutuo ipotecario, al Sig. TIZIO non residuano sufficienti entrate tali da garantire al tempo stesso la propria sussistenza ed il contributo al mantenimento della ex-moglie;
Nonostante i diversi tentativi esperiti, ad oggi non è stato possibile raggiungere un accordo economico in punto di quantum.
IN DIRITTO

L'art. 710 cpc prevede che le parti possano sempre chiedere la modifica dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
***
Tanto premesso, il Sig. TIZIO come sopra rappresentato, difeso e domiciliato rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, in camera di consiglio, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertata la modifica della situazione abitativa in parziale modifica delle condizioni di separazione di cui ai punti sopra esposti nel verbale di separazione omologato il 12.01.2011 :

IN VIA PRINCIPALE:
dichiararsi non più dovuto l’assegno mensile di mantenimento a favore della convenuta, per il venir meno dei presupposti sostanziali per cui era stato concesso nel giudizio per separazione consensuale.
IN VIA SUBORDINATA:
ridurre l’assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente alla convenuta in termini di Giustizia, tenendo presente l’avvenuto acrescimento del reddito della SIg. CAIA e delle disagiate condizioni economiche dell’obbligato.

Si produce:
copia ricorso per separazione omologata
documenti comprovanti su quello che vogliamo sostenere...... ;

Firenze, ________


Avv. Guglielmo Mossuto

FACSIMILE RICORSO PER SEPARAZIONE CONSENSUALE. #aiuto@avvocatomossuto.it

#AVVOCATOMOSSUTOFACSIMILERICORSOSEPARAZIONECONSENSUALEDEICONIUGI




Cari lettori,
il post che intendo pubblicare oggi potrà renderVi sicuramente più chiaro come due coniugi, accordatisi sui punti fondamentali (economici e familiari) oggetto principale del contendere, possono addivenire ad una separazione consensuale accorciando di molto i lunghi tempi della giustizia.

NEL CASO CHE INVECE NON VI SIA ACCORDO TRA LE PARTI OCCORRE PRESENTARE IL RICORSO PER LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE  DEI CONIUGI.

RICORSO PER SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI 

I sottoscritti
nome, cognome, nato a ....., il .... CF....., residente in....via......, e nome cognome, nato a ......, CF.........., 
residente in .....via......;

rappresentati e difesi dall'Avv. ................., CF........., ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Firenze, Vial.............. n......  come da giusta delega a margine del presente atto

PREMESSO CHE

- in data ......, in......, i coniugi Sig.ri..... hanno contratto regolare matrimonio (civile o concordatario);
- dalla loro unione in data ....., nasceva un figlio di nome...., CF.....;
- la convivenza tra i coniugi si è col tempo rivelata particolarmente difficile a causa di un'insanabile diversità caratteriale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della vita matrimoniale;
- per questo motivo ambedue i coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente alle condizioni qui di seguito riportate:

1- I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2- Il /i figli vengono affidati ad entrambi i genitori, con elezione di domicilio, e di residenza stabile dei minori presso la casa familiare posta in ........, via......, n....
3- Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute del/i figlio/i (scuola, sport, tempo libero etc...) verrà presa di comune accordo da entrambi i genitori;
4- Il padre potrà vedere e tenere con sè i figli secondo le seguenti modalità ( specificare modalità di freqentazione infrasettimanale e durante i week-end); durante le festività natalizie i minori staranno una settimana con ciascun genitori secondo le seguenti modalità ........; le vacanze pasquali con ciascuno dei genitori ad anni alterni.
Durante il periodo estivo il minore trascorrerà con il padre o con la madre ovvero con il padre n...... settimane tra i mesi di ...... e .... . Tale periodo verrà definito di anno in anno entro e non oltre il......., compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori.
5- La casa coniugale posta in ........, Via......., di proprietà del Sig......viene assegnata alla madrea dove vi continuerà a vivere insieme con i figli. Il sig. ....se n'è già allontanato portando con se indumenti ed effetti di uso personale.
6- Il SIg....corrisponderà alla Sig.ra...., entro il 5 di ogni mese , la somma di € .....a titolo di contributo al mantenimento del /i figlio/i con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT sul costo della vita dal mese e dall'anno successsivo a quello di omologazione del verbale di separazione consensuale oltre al 50% delle spese straordinarie (sportive, ludiche, sanitarie non coperte dal SSN).
7- Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento;
8- I coniugi hanno già provveduto personalmente alla divisione dei loro beni in comune e dichiarano fin da subito di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro.
Entrambi i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità e passaporto valido anche per l'espatrio.
Tutto ciò premesso, i sottoscritti coniugi

CHIEDONO  
Che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia, ai sensi dell'art. 711 c.p.c, fissare l'udienza di comparizione personale  delle parti dinanzi al Presidente, ed all'esito, omologare la lo loro separazione personale consensuale alle condizioni disopra esposte. 

Si producono i seguenti documenti:

1) Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio;
2)certifiacato di residenza Sig....;
3)certificato di residenza della Sig.ra....;
4)Stato di famiglia;
5)CUD ultimi 3 anni dei coniugi.

giovedì 16 luglio 2015

COSA FARE IN CASO DI MALASANITA'



Cosa fare in caso di malasanità?
Chiedere un risarcimento per malasanità, per un errore di un medico oppure per una negligenza della struttura medica non è più certo una novità.
Se avessimo l’impressione di essere stati vittima di un caso di errore medico, di un caso di malasanità, la prima cosa da fare è senza dubbio valutare attentamente l’opportunità di dare avvio ad una richiesta di risarcimento.
Cosa importante da valutare è che vi sia un nesso di causa tra l’azione svolta dal medico e il danno subito.
Cosa fondamentale è raccogliere tutta la documentazione possibile (cartella clinica completa, esami, radiografie ) per dimostrare la fondatezza del danno.
Occorre interpellare un medico legale che effettuerà una perizia medico legale che attesterà il danno subito.
Se il medico evidenzierà il nesso causale si procederà con la richiesta di risarcimento.
Nel caso i danni fisici subiti siano da riferirsi ad una colpa  di medici professionisti privati, come ad esempio un dentista, un chirurgo privato, non essendo prevista una vera e propria cartella clinica, è necessario richiedere e conservare il preventivo e la fattura di quello che è stato eseguito, per avere almeno degli elementi che comprovino che una data cura sia stata eseguita presso quello studio.
Questa perizia medico legale altro non è che una relazione medica che certifichi in modo obiettivo la situazione clinica del paziente con l’individuazione del danno presunto (percentuale del danno).
In prima istanza si procederà a risolvere la questione in via stragiudiziale. Un’azione che prevede una “trattativa” diretta con l’assicurazione della struttura sanitaria che conduca ad un accordo per arrivare ad un giusto risarcimento senza andare per le vie legali. Se le vie stragiudiziali non avranno esito si inizierà una causa legale per il risarcimento del danno.
Cosa fondamentale se si rimane vittima di malasanità, di errore medico,  è di affidarsi  immediatamente ad un avvocato evitando nella maniera più assoluta il cosiddetto " fai da te "
Qual'è il danno che viene liquidato?
In primo luogo viene risarcito il danno biologico, vale a dire l'invalidità determinata dalla mancata guarigione, totale o parziale, o dal ritardato conseguimento della stessa o dal determinarsi di una vera e propria malattia insorta per via dell'errore medico.
Per quantificare dettagliatamente tale danno si fa riferimento a precise tabelle di liquidazione che mettono in relazione due parametri: la percentuale di invalidità riscontrata dal medico legale e l'età del danneggiato.
Inoltre è prevista la cosiddetta inabilità temporanea, cioè il pagamento di una diaria per ogni giorno di prognosi.
Molto frequentemente, nei casi più seri viene liquidato anche il danno morale e/o esistenziale.
Tutte le spese e tutti i costi sostenuti dal paziente danneggiato devono essere rimborsate.
Altra voce risarcibile è il danno patrimoniale, sia sotto il profilo del danno emergente (costi sostenuti per riparare al danno) che del lucro cessante (mancati guadagni determinati dalla prolungata malattia).
Infine è risarcibile anche il così detto danno da perdita di chance se il paziente dimostra che la diagnosi tempestiva e la giusta cura  avrebbe anche solo migliorato la prognosi (ad esempio in caso di ritardata diagnosi di un tumore il malato potrà ottenere il risarcimento del danno qualora dimostri che una diagnosi tempestiva avrebbe determinato un'aspettativa di vita più lunga per il paziente).
Cosa importante è che anche gli eredi possono far valere questo diritto e chiedere il risarcimento del danno.

Avv, Guglielmo Mossuto

mercoledì 8 luglio 2015

AGENZIA RECUPERO CREDITI: COME DIFENDERSI!!!




Spesso e volentieri le grandi società di recupero crediti comprano dalle banche interi pacchetti di posizioni impagate, di clienti che la banca ha considerato  completamente insolventi e dunque somme difficilmente recuperabili.
Quindi queste società comprano per pochi spiccioli la posizione di un cliente che in teoria avrebbe dovuto dare alla banca diverse migliaia di euro. 
Una volta comprato il credito queste società "sguinzagliano" migliaia di operatori telefonici che, senza farsi scrupoli, alzano la voce, minacciano l' intervento di esattori, preannunciano imminenti espropriazioni immobiliari e vendite di casa all' asta.....un vero e proprio stalking !
Spesso infatti questi operatori telefonici telefonano in luoghi dove invece dovrebbe essere rispettata la privacy, come l' abitazione di parenti o il posto di lavoro.

Ecco perciò una rassegna delle condotte che le società di recupero crediti devono tenere e l' elenco dei comportamenti illegali degli operatori telefonici:

- quando la società di recupero crediti contatta il debitore, deve per prima cosa presentarsi e dire per quale società di recupero lavora e per quale credito. 
Il debitore ha il diritto di sapere il nome dell' operatore con cui sta parlando, della società di recupero crediti e del creditore per il quale si sta tentando il recupero di una somma.
- il numero della società che chiama deve essere visibile e mai anonimo.
- i soggetti incaricati devono tenere sempre un comportamento corretto e non devono fare dichiarazioni ingannevoli e false al fine di intimorire il presunto debitore.
Non si possono minacciare iniziative legali spropositate, pignoramenti immobiliari mai peraltro richiesti, interventi dell' esattore nella propria abitazione e sul posto di lavoro, la visita dell' ufficiale giudiziario.
Le società di recupero crediti non possono comunicare informazioni sui mancati pagamenti a soggetti diversi dal diretto interessato.
-non possono telefonare a orari irragionevoli, quindi per esempio non possono chiamare alle 7 di mattina e nemmeno alle 9 di sera
-non possono chiamare con una frequenza eccessiva, una o massimo due volte per settimana per sollecitare il pagamento scaduto
- non possono chiamare nei luoghi di lavoro, presso parenti o vicini di casa e nè possono chiedere il numero telefonico a parenti e vicini rivelando le ragioni di tali necessità. 
- non possono essere offensivi, non possono usare parole violente nè tantomeno fare minacce di qualsiasi tipo.
-non possono pretendere che apriate la porta se qualcuno viene a bussarvi alla porta spacciandosi per esattore.
- non possono affiggere sulla porta dell' abitazione nessun avviso di messa in mora.

Imparate tutti a scaricarvi l ' applicazione sugli smartphone che registra le telefonate e, con la prova in mano, denunciate ogni sopruso.

Il mio consiglio spassionato è di non considerare queste società che con minacce e intimidazioni pretendono soldi da voi.
Preoccupatevi solo e soltanto quando ricevete una raccomandata e non una telefonata dall' operatore di turno!
E se proprio siete con l' acqua alla gola, allora chiamate Mossuto !