sabato 29 marzo 2014

#AVVOCATOMOSSUTOINCOMUNE DEVOLVERA' IL 50% DEI COMPENSI IN BENEFICENZA


#mossutoincomune

Se sarò eletto come Consigliere Comunale a Firenze farò sicuramente due cose:

1) Aprirò almeno 3 volte al mese un centro di ascolto gratuito per tutti e sottolineo tutti coloro che ne avranno bisogno

2) Almeno il 50% del mio compenso che percepirò in Consiglio Comunale lo darò in beneficenza all'Ospedale pediatrico Meyer, all' Ant ( Associazione Nazionale Tumori ) ai padri e madri separati e a chi avrà veramente bisogno di aiuto. Il tutto sarà fatto costituendo un fondo dove ogni mese aiuteremo qualcuno. Tutto in maniera visibile e trasparente

Un aiuto concreto per far si che i bambini rimangano con i propri genitori, senza che vengano strappati dal babbo e dalla mamma per essere affidati alle case famiglia.

#avvocatomossutoincomune

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avvocatomossuto@tin.it

393 9906090

giovedì 13 marzo 2014

OFFERTE E CONTRATTI CONCLUSI TELEFONICAMENTE, ATTENZIONE!

 
Da sempre i contratti conclusi telefonicamente hanno creato non pochi problemi ai consumatori, a cominciare dallo stress causato dalle innumerevoli telefonate per offrire vantaggiosissime offerte, per arrivare ai problemi concreti che si rivelavano una volta accettata una di queste offerte.
Dal prossimo giugno le cose cambieranno notevolmente! Infatti è stato previsto che il venditore dovrà provvedere a recapitare l'offerta in forma scritta presso il domicilio del consumatore e tale offerta sarà vincolante per quest'ultimo solo dopo che l'avrà sottoscritta, accettandola cosi per iscritto. 
I contratti conclusi telefonicamente verranno resi cosi più trasparenti ed è destinata a scomparire così la cattiva abitudine di troppi venditori che spesso contattavano telefonicamente i consumatori e in seguito all'accettazione, registrandone la voce, con metodi molto vicini alla truffa, provvedevano all'immediata spedizione di oggetti mai richiesti a costi elevati oppure addebitavano servizi di telefonia a costi sovente elevatissimi, tanto rapidamente da non consentire eventuali ripensamenti.

Dal 14 giugno, pertanto, tutti i consumatori saranno più tutelati: senza la firma nessun operatore commerciale potrà addebitare costi per contratti conclusi telefonicamente ne' potranno essere addebitati al consumatore costi per servizi extra non richiesti. Qualora tali servizi aggiuntivi vengano comunque attivati ed il consumatore si sia visto obbligato a pagare una somma per questi, egli avrà diritto al rimborso di quanto versato.

Aumentano quindi le garanzie per i cittadini, diminuiscono le possibilità di porre in essere condotte scorrette da parte degli operatori commerciali ma non deve diminuire l'attenzione prestata in tali occasioni per scampare da possibili comportamenti ingannevoli.

Avv. Guglielmo Mossuto

martedì 4 marzo 2014

#AVVOCATOMOSSUTOSEPARAZIONESTALKING


In una recentissima pronuncia, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi circa il rapporto tra il clima conflittuale che può esistere tra coniugi, soprattutto in pendenza di un procedimento di separazione o divorzio, e glia atti persecutori posti in essere da uno dei coniugi nei confronti dell'altro.



Anticipando la conclusione alla quale è giunta la Suprema Corte, è lecito oggi affermare la possibile esistenza del reato di stalking nei casi di rapporti estremamente conflittuali tra i coniugi.



Nel caso di specie, una donna aveva denunciato il marito, dal quale era separata, in seguito a telefonate, pedinamenti, minacce e comportamenti intimidatori che l'avevano intimorita al punto tale da sentirsi perseguitata dall'uomo.



Detto ciò, il PM richiedeva la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie e ai luoghi da questa frequentati ma nè il Giudice per le Indagini Preliminari nè il Tribunale, in appello, si dimostravano favorevoli a concedere tale misura. 


Le motivazioni di tale rifiuto si radicavano nel fatto che anche la donna aveva chiamato alcune volte il marito e che le telefonate dell'uomo, sebbene dal contenuto minaccioso, non erano tali da configurare una condotta assillante che potesse causare ansia e timore a tale livello.

Il Tribunale riteneva infatti che la condotta posta in essere dall'uomo rientrasse nel contesto conflittuale tra i coniugi e che i reati sussistenti fossero quelli dell'ingiuria, delle minacce e delle molestie, per i quali non è prevista la misura cautelare in questione.

La Cassazione, smentendo i Giudici di 1° e 2° grado ed ammettendo la richiesta del PM precisava che il reato di stalking è un “reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità”.

Le telefonate da parte della moglie al marito, addirittura, considerate nei gradi precedenti come una sorta di scusante per l'uomo, sono viste dalla Cassazione come circostanza avente rilevanza particolare posto che l'art. 612bis prevede come aggravante l'esistenza di rapporti di coniugio o comunque di rapporti affettivi tra le parti.

Atti persecutori e intimidatori non fanno parte di alcun rapporto "normale", sono elementi propri di rapporti malati e le conseguenze alle quali possono condurre sono a dir poco devastanti. Pertanto, è indispensabile non sottovalutare i cd "campanelli d'allarme" e rivolgersi immediatamente agli organi e individui preposti per tutelarsi e lottare per il proprio bene, per la propria vita!

Avv. Guglielmo Mossuto

Multe & co.: la storia infinita




Continua la diatriba riguardante i vari strumenti di rilevamento della velocità e delle infrazioni stradali.

Una delle ultime decisioni al riguardo ha sancito la nullità delle multe effettuate con lo “scout speed”, con il laser montato sull’auto della polizia municipale.

Questo laser viene poi puntato contro le auto provenienti dal senso opposto di marcia e proprio questo aspetto lo rende inapplicabile ai motociclisti visto che le moto non sono munite di targa anche sulla parte anteriore del mezzo.  

Affinchè la multa sia valida occorre la previa segnalazione della presenza del dispositivo e l'immediatezza della contestazione.

Il principio posto alla base è quello per cui l’amministrazione pubblica è libera di utilizzare tutte le tecnologie possibili, ma sempre nel rispetto del cittadino, evitando ogni forma di inganno nei confronti dell’utente della strada, nonchè una spiacevole sorpresa. 

Tale sorpresa può derivare dall’utilizzo della foto scattata contro di lui ed a sua insaputa che potrebbe avere ripercussioni sulla sua riservatezza e sulla sua vita privata.

L’obbligo di preventiva comunicazione risulta, pertanto, quantomai necessario, e va segnalato a iniziare dalla segnaletica stradale posta sulla strada interessata.

Una storia infinita? Forse...ma l'importante è stare attenti sempre sulla strada! 

Non esagerare mai con il piede sull'acceleratore!

Per quanto riguarda poi le multe assurde, beh! anche li un po' di attenzione, perchè non sempre l'unica soluzione è pagare.

Avv. Guglielmo Mossuto