Molti sono
gli obblighi che i proprietari, ma anche dog sitter, o parenti o amici che si
sono semplicemente offerti di occuparsi del nostro “amico a 4 zampe” devono
rispettare. La responsabilità è stata infatti estesa a chiunque abbia, al
momento dell’aggressione, l’affidamento del cane.
Nello
specifico, in città deve sempre essere utilizzato il GUINZAGLIO che non deve
avere una lunghezza superiore a un metro e mezzo; in alcuni luoghi, soprattutto
in quelli più affollati come ad esempio negli autobus è altresì obbligatoria la MUSERUOLA.
Per quanto attiene all’odioso problema delle feci dell’animale,
l’ordinanza del Ministero della Salute prevede l’obbligo per chiunque conduca
il cane in ambito urbano di avere con sé strumenti idonei e di provvedere alla
raccolta delle stesse.
Il proprietario del cane è sempre responsabile e
risponde del comportamento del proprio animale sia in sede civile che in sede
penale. Tale responsabilità è, tuttavia, limitata se non addirittura
inesistente per quanto riguarda i proprietari di cani guida per persone non
vedenti e di cani guardia e cani pastore addestrati per la conduzione delle
greggi.
Vengono inoltre vietati gli incroci e l’addestramento di
razze canine volti al solo sviluppo dell’aggressività, nonchè la vendita di
cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi alla Convenzione
europea per la protezione degli animali da compagnia. Tale Convenzione
prevede infatti una certificazione di conformità rilasciata dal veterinario che
ha eseguito un intervento chirurgico al fine di tracciare e assicurare ogni
intervento eseguito sugli animali.
Viene, infine, previsto un espresso
divieto di detenzione di cani cd. “aggressivi” per i delinquenti abituali nonché
per i pregiudicati per delitto non colposo contro la persona o contro
il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni e comunque
per tutti i minori di 18 anni.
Avv. Guglielmo Mossuto
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