giovedì 17 ottobre 2013

I primi 3 passi da fare quando l'ex non paga!!!


Molte sono le tutele che la legge italiana prevede a favore del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento.


1. innanzitutto è necessario avere un titolo idoneo! si tratta di un qualunque provvedimento emanato dal giudice che indichi la somma che uno dei due coniugi deve versare all'altro. è pertanto necessario rivolgersi ad un avvocato in quanto, qualora non esista il titolo, sarà necessario ricorrere al giudice al fine di ottenerlo!


2. il legale di fiducia sarà altresi necessario in quanto, prima di procedere per vie giudiziarie, è necessario, non indispensabile ma vivamente consigliato, inviare una diffida al genitore inadempiente, invitandolo ad adempiere entro un certo termine.

3. in caso di inadempimento, si procederà alla richiesta delle somme arretrate tramite le vie giudiziali e, in tale sede, oltre al pagamento degli arretrati, si potrà procedere alla richiesta anche dei mancati aggiornamenti ISTAT della somma. Ciò deve avvenire entro il termine di 5 anni; tuttavia, qualora vi sia stata una richiesta scritta, il termine di prescrizione si interrompe e inizia nuovamente a decorrere.

In caso di mancato pagamento del contributo al mantenimento, il coniuge può agire nei confronti dell'altro coniuge inadempiente sia in sede civile sia in quella penale.

CIVILE: Nel caso in cui il genitore obbligato risulti oggettivamente impossibilitato al pagamento, è riconosciuta all'altro coniuge la facoltà di richiedere il pagamento delle somme ai suoi parenti prossimi, come ad esempio i nonni.
Il coniuge potrà richiedere l'intervento del giudice che a sua volta potrà:
- modificare i provvedimenti
- disporre il risarcimento dei danni patiti dal minori o dall'altro genitore
- condannare il genitore inadempiente ad una sanzione amministrativa
- disporre il sequestro dei beni del coniuge inadempiente 
- ordinare a terzi che parte delle somme dovute al coniuge inadempiente siano versate direttamente all'altro coniuge (pignoramento presso terzi)
Inoltre, il coniuge, accertata l'esistenza di beni di proprietà dell'obbligato, potrà richiedere l'esecuzione forzata nei confronti del coniuge inadempiente al fine di ottenere il pignoramento di beni mobili, immobili o di somme di denaro.

PENALE: se il genitore inadempiente non paga non per motivi oggettivi ma semplicemnte perchè “non vuole” allora si potrà ricorrere in via penale contro lo stesso. Sempre di più sono i genitori che sporgono denuncia contro l’altro genitore per “violazione degli obblighi di assistenza familiare” reato proprio di chi, andando contro quelli che sono i principali doveri familiari, si è altresì sottratto agli obblighi di assistenza sorti al momento della nascita del figlio.
NB! Al fine di ottenere il risarcimento e, pertanto, tutto il mantenimento pregresso, è tuttavia necessario che il genitore che richiede il pagamento si costituisca parte civile altrimenti l’unico effetto della denuncia potrà essere, in caso di condanna, la detenzione fino ad un anno oppure l’irrogazione di una sanzione pecuniaria.
È bene pensarci bene, prima di sporgere denuncia perchè, essendo in gioco un interesse superiore del minore, questa non sarà ritirabile.
Molte sono dunque le strade da percorrere al fine di ottenere quanto spettante; alcune più ripide, altre meno; alcune più veloci, altre più lente...per questo è bene farsi consigliare da chi è del mestiere in modo tale da poter far valere il proprio diritto nella sede più adeguata e nel modo migliore!

Avv. Guglielmo Mossuto

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