martedì 8 ottobre 2013

DIFFERENZA FRA SEPARAZIONE E DIVORZIO: QUANDO L’EX LO E’ ANCHE PER LA LEGGE!




Con la sola separazione non si scioglie il vincolo matrimoniale. Infatti, dopo la sentenza di separazione si continua a parlare di coniugi, di marito e moglie, in quanto gli effetti del matrimonio sono soltanto sospesi fino all’eventuale riconciliazione o divorzio. Solo in seguito alla sentenza di divorzio pertanto si potrà correttamente parlare di “ex” poiché viene meno lo status di coniuge.

Per quanto riguarda la separazione, occorre innanzitutto distinguere la separazione di fatto dalla separazione legale; solo quest’ultima, infatti, che si concretizza mediante ricorso ad un giudice, produce gli effetti legali della separazione. La separazione di fatto non produce effetti; tuttavia, può rientrare tra i presupposti oggettivi necessari per procedere alla separazione legale.

La separazione legale può essere, a sua volta, consensuale o giudiziale.

Si parla di separazione consensuale nei casi in cui è presente il consenso espresso di entrambi i coniugi. Moglie e marito si accordano su tutte le possibili questioni connesse ad una separazione, come ad esempio la spartizione dei loro beni qualora vi sia comunione dei beni oppure sull'affidamento dei figli. 
L'accordo tra i due coniugi deve, tuttavia, essere sottoposto all'analisi del tribunale che ne valuta la corrispondenza alla legge e la presenza di disposizioni volte al totale rispetto dei diritti della prole.
Qualora il tribunale valuti favorevolmente l’accordo, emanerà decreto di omologazione della separazione; se invece la valutazione risulta sfavorevole, gli atti saranno trasmessi al giudice istruttore e la causa seguirà il corso ordinario della separazione giudiziale.

La separazione giudiziale sorge su istanza di parte, in seguito a violazione degli obblighi matrimoniali oppure a circostanze oggettive che rendono insostenibile la convivenza e la prosecuzione del rapporto.
In seguito alla separazione giudiziale vengono meno alcuni obblighi tipici del matrimonio in quanto i coniugi non avranno più l’obbligo di convivenza, di fedeltà nè di assistenza morale; tuttavia resistono gli obblighi di assistenza materiale, riguardanti il mantenimento e di partecipazione alla gestione della famiglia.

Con la sentenza di divorzio, invece, cessano definitivamente gli effetti del matrimonio, non sussistendo più in tal modo né l’obbligo di assistenza morale né quello di assistenza materiale, fatti salvi alcuni casi particolari in cui il giudice riconosce un assegno divorzile nei confronti di uno dei due coniugi.
Il ricorso per divorzio potrà essere presentato soltanto dopo 3 anni dalla data in cui i coniugi si sono presentati, in sede di separazione, di fronte al Presidente del Tribunale per il tentativo di riconciliazione in udienza presidenziale.
Solo in seguito a divorzio, i coniugi saranno liberi di contrarre nuovamente matrimonio civile.

SEPARAZIONE
DIVORZIO
MANTENIMENTO
Resta il dovere di assistenza materiale. Il coniuge che non ha adeguati redditi pertanto godrà di un assegno di mantenimento in quanto la legge mira a consentire alla parte economicamente più debole di conservare il tenore di vita di cui godeva prima della separazione.
Anche in caso di addebito della separazione, resterà comunque l’obbligo per il coniuge “più facoltoso” di versare, al coniuge che versa in stato di bisogno, gli alimenti, somma necessaria a soddisfare le esigenze primarie di vita.
N.B. i coniugi nei loro accordi possono liberamente rinunciare all’assegno di mantenimento!
MANTENIMENTO
Il giudice può prevedere il versamento di un assegno periodico, assegno divorzile, in favore del coniuge che non ha i mezzi e le possibilità per assicurarsi il proprio sostentamento.
Tale assegno non deve necessariamente essere mensile, può essere infatti anche liquidato in un’unica soluzione.
Tale assegno non dovrà più essere versato in caso di nuove nozze del divorziato; ciò avverrà automaticamente, senza alcuna autorizzazione del Tribunale.
EREDITA’

Al coniuge separato spetteranno pieni diritti successori, come se non vi fosse stata la separazione.
Tuttavia, in caso di separazione con addebito,al superstite spetterà un assegno vitalizio solo se già godeva degli alimenti e, dunque, se versava in uno stato di bisogno. Il valore dell’assegno non potrà pertanto essere superiore a quello degli alimenti versati dal coniuge quando era ancora in vita.
EREDITA’

Il coniuge superstite potrà avere diritto a un assegno periodico solo se versa in uno stato di bisogno e la sentenza di divorzio gli aveva riconosciuto il diritto a un assegno divorzile.

TFR: trattamento di fine rapporto

Il coniuge separato non ha alcun diritto sulla liquidazione dell’altro coniuge.
TFR: trattamento di fine rapporto

Il coniuge divorziato  potrà riceverne una percentuale al momento della cessazione del rapporto di lavoro dell’altro coniuge solo nel caso in cui non si sia risposato e sia titolare di assegno divorzile. La somma sarà equivalente al 40% dell’indennità totale rapportata agli anni in cui coincidevano il rapporto di lavoro e il matrimonio.
PENSIONE DI REVERSIBILITA’ (pensione percepita da un familiare alla morte del lavoratore assicurato o del pensionato)

Tale pensione spetterà sempre al coniuge separato, anche in caso di addebito qualora godesse degli alimenti.
PENSIONE DI REVERSIBILITA’ (pensione percepita da un familiare alla morte del lavoratore assicurato o del pensionato)

Il coniuge divorziato avrà diritto a percepirla qualora non si sia risposato e l’altro coniuge fosse lavoratore assicurato prima della pronuncia del divorzio.
Qualora il lavoratore assicurato si fosse risposato, una quota della reversibilità spetterà comunque all’ex coniuge, oltre che al coniuge superstite.

 Molte sono dunque le differenze tra questi due istituti presenti solo nell'ordinamento italiano. 
Consensuale o giudiziale che sia, è sempre necessario farsi assistere da un legale di fiducia, in quanto molti sono i diritti da far valere e i doveri da assolvere, dei quali, fin quando le cose vanno bene, non se ne conosce neppure l'esistenza!

Avv. Guglielmo Mossuto




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