Con la sola separazione non si scioglie il vincolo matrimoniale. Infatti, dopo la sentenza di separazione si continua a parlare di coniugi, di marito e moglie, in quanto gli effetti del matrimonio sono soltanto sospesi fino all’eventuale riconciliazione o divorzio. Solo in seguito alla sentenza di divorzio pertanto si potrà correttamente parlare di “ex” poiché viene meno lo status di coniuge.
Per quanto riguarda la separazione,
occorre innanzitutto distinguere la separazione di fatto dalla separazione
legale; solo quest’ultima, infatti, che si concretizza mediante ricorso ad un
giudice, produce gli effetti legali della separazione. La separazione di fatto
non produce effetti; tuttavia, può rientrare tra i presupposti oggettivi
necessari per procedere alla separazione legale.
La separazione legale può essere, a
sua volta, consensuale o giudiziale.
Si parla di separazione consensuale nei
casi in cui è presente il consenso espresso di
entrambi i coniugi. Moglie e marito si accordano su tutte le possibili
questioni connesse ad una separazione, come ad esempio la spartizione dei loro
beni qualora vi sia comunione dei beni oppure sull'affidamento dei figli.
L'accordo tra i due coniugi deve, tuttavia, essere sottoposto
all'analisi del tribunale che ne valuta la corrispondenza alla
legge e la presenza di disposizioni volte al totale rispetto dei diritti della
prole.
Qualora il tribunale valuti favorevolmente l’accordo, emanerà
decreto di omologazione della separazione; se invece la valutazione risulta
sfavorevole, gli atti saranno trasmessi al giudice istruttore e la causa
seguirà il corso ordinario della separazione giudiziale.
La separazione giudiziale sorge su istanza di parte, in seguito a
violazione degli obblighi matrimoniali oppure a circostanze oggettive che
rendono insostenibile la convivenza e la prosecuzione del rapporto.
In seguito alla separazione giudiziale vengono meno alcuni
obblighi tipici del matrimonio in quanto i coniugi non avranno più l’obbligo di
convivenza, di fedeltà nè di assistenza morale; tuttavia resistono gli obblighi
di assistenza materiale, riguardanti il mantenimento e di partecipazione alla
gestione della famiglia.
Con la sentenza di divorzio, invece, cessano definitivamente gli
effetti del matrimonio, non sussistendo più in tal modo né l’obbligo di
assistenza morale né quello di assistenza materiale, fatti salvi alcuni casi
particolari in cui il giudice riconosce un assegno divorzile nei confronti di
uno dei due coniugi.
Il ricorso per divorzio potrà
essere presentato soltanto dopo 3 anni dalla data in cui i coniugi si sono
presentati, in sede di separazione, di fronte al Presidente del Tribunale per
il tentativo di riconciliazione in udienza presidenziale.
Solo in seguito a divorzio, i
coniugi saranno liberi di contrarre nuovamente matrimonio civile.
SEPARAZIONE
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DIVORZIO
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MANTENIMENTO
Resta il dovere di
assistenza materiale. Il coniuge che non ha adeguati redditi pertanto godrà
di un assegno di mantenimento in quanto la legge mira a consentire alla parte
economicamente più debole di conservare il tenore di vita di cui godeva prima
della separazione.
Anche in caso di addebito
della separazione, resterà comunque l’obbligo per il coniuge “più facoltoso” di
versare, al coniuge che versa in stato di bisogno, gli alimenti, somma
necessaria a soddisfare le esigenze primarie di vita.
N.B. i coniugi nei loro
accordi possono liberamente rinunciare all’assegno di mantenimento!
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MANTENIMENTO
Il giudice può prevedere
il versamento di un assegno periodico, assegno
divorzile, in favore del coniuge che non ha i mezzi e le possibilità per
assicurarsi il proprio sostentamento.
Tale assegno non deve
necessariamente essere mensile, può essere infatti anche liquidato in
un’unica soluzione.
Tale assegno non dovrà
più essere versato in caso di nuove nozze del divorziato; ciò avverrà
automaticamente, senza alcuna autorizzazione del Tribunale.
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EREDITA’
Al coniuge separato spetteranno
pieni diritti successori, come se non vi fosse stata la separazione.
Tuttavia, in caso di
separazione con addebito,al superstite spetterà un assegno vitalizio solo se
già godeva degli alimenti e, dunque, se versava in uno stato di bisogno. Il
valore dell’assegno non potrà pertanto essere superiore a quello degli
alimenti versati dal coniuge quando era ancora in vita.
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EREDITA’
Il coniuge superstite
potrà avere diritto a un assegno periodico solo se versa in uno stato di
bisogno e la sentenza di divorzio gli aveva riconosciuto il diritto a un
assegno divorzile.
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TFR: trattamento di fine rapporto
Il coniuge separato non
ha alcun diritto sulla liquidazione dell’altro coniuge.
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TFR: trattamento di fine rapporto
Il coniuge divorziato potrà riceverne una percentuale
al momento della cessazione del rapporto di lavoro dell’altro coniuge solo
nel caso in cui non si sia risposato e sia titolare di assegno divorzile. La
somma sarà equivalente al 40% dell’indennità totale rapportata agli anni in
cui coincidevano il rapporto di lavoro e il matrimonio.
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PENSIONE DI REVERSIBILITA’
(pensione percepita da un familiare alla morte del lavoratore assicurato o
del pensionato)
Tale pensione spetterà
sempre al coniuge separato, anche in caso di addebito qualora godesse degli
alimenti.
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PENSIONE DI REVERSIBILITA’
(pensione percepita da un familiare alla morte del lavoratore assicurato o
del pensionato)
Il coniuge divorziato
avrà diritto a percepirla qualora non si sia risposato e l’altro coniuge
fosse lavoratore assicurato prima della pronuncia del divorzio.
Qualora il lavoratore
assicurato si fosse risposato, una quota della reversibilità spetterà
comunque all’ex coniuge, oltre che al coniuge superstite.
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Molte sono dunque le differenze tra questi due istituti presenti solo nell'ordinamento italiano.
Consensuale o giudiziale che sia, è sempre necessario farsi assistere da un legale di fiducia, in quanto molti sono i diritti da far valere e i doveri da assolvere, dei quali, fin quando le cose vanno bene, non se ne conosce neppure l'esistenza!
Avv. Guglielmo Mossuto
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