mercoledì 2 ottobre 2013

UNIONE DI FATTO: VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI FAMILIARI E AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO.


Il diritto all’assistenza morale e materiale, il diritto alla fedeltà e alla sessualità e tutti i doveri derivanti dal matrimonio sono inquadrati quali diritti della persona e, pertanto, sono posti al vertice della gerarchia dei valori costituzionalmente garantiti.

La violazione dei diritti fondamentali della persona deve assolutamente trovare una qualche forma di protezione e di ristoro; a tal proposito, l’art. 2059 c.c. appare come il mezzo più adeguato per assicurare un’adeguata tutela risarcitoria della persona.
Tale protezione è fondata sul binomio diritti patrimoniali-diritti non patrimoniali e, dunque, si ha riguardo anche al danno morale, a quello biologico, nonché a tutti quei pregiudizi che seguono a una lesione di un interesse di rango costituzionale.

La famiglia è vista, in ambito giurisprudenziale e dottrinale, come nucleo di crescita, di reciproco rispetto, in cui gli individui ricevono riconoscimento e tutela come persone. Per questo motivo il rispetto della dignità e della personalità di tutti quei soggetti che costituiscono una famiglia è visto come diritto inviolabile.
Certo è che diritti parimenti inviolabili non possono ricevere diversa protezione sulla base dell’esistenza o meno di un vincolo matrimoniale.

La violazione dei diritti fondamentali della persona è configurabile, pertanto, oltre che in una famiglia tradizionalmente intesa, anche in una coppia di fatto che presenti le caratteristiche della serietà e della stabilità; la stessa legislazione si è andata progressivamente evolvendo in un’ottica di parificazione tra la famiglia di fatto e quella tradizionale, come è avvenuto per i figli legittimi e quelli naturali.

La nozione di famiglia infatti, a livello normativo, non è limitata alle relazioni basate sul matrimonio ma può comprendere anche altri legami familiari di fatto, in cui le parti vivono fuori dal vincolo coniugale.

Così, come una moglie che vuole separarsi dal marito ed ottenere un eventuale risarcimento, in presenza di determinati presupposti (indicatore della situazione economica - ISE inferiore ad € 10.766,33), può essere ammessa al gratuito patrocinio, ugualmente può farlo una donna non sposata, ma stabilmente convivente con il compagno.

Logicamente occorre trovare poi un avvocato iscritto alle liste del gratuito patrocinio come il sottoscritto che potrà aiutarvi.... 

Avv. Guglielmo Mossuto

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