venerdì 27 settembre 2013

COME DETRARRE LE SPESE SOSTENUTE PER I PROPRI FIGLI.


I genitori lavoratori, contribuenti ai fini Irpef, hanno diritto a vedersi detratte alcune spese riconducibili ai propri figli o ad altri eventuali familiari a loro carico.

Ma, chi sono i familiari a carico?
Si tratta di tutti i componenti il nucleo familiare i quali non abbiano un reddito superiore a € 2.840,52; per quanto riguarda le detrazioni per i figli a carico, si prescinde sia dall’età sia dalla convivenza con i genitori.
Pertanto potranno essere detratte anche le spese che il genitore sosterrà per i figli che si trovano fuori casa in quanto, ad esempio, studenti fuori sede.

Qual è l’importo delle detrazioni?
La legge di stabilità 2013 ha previsto un aumento delle detrazioni teoriche rispetto al 2012. Si parla di detrazioni “teoriche” in quanto per determinare la detrazione effettiva è necessario rapportare le cifre previste dalla legge ai redditi specifici, mediante i parametri previsti dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
Queste le cifre previste dalla legge di stabilità:
-   €950 per ogni figlio a carico
-   €1.220 per ogni figlio di età inferiore ai tre anni
-   Aumento di €400 per ogni figlio portatore di handicap, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 104/1992
-   Aumento di €200 per ciascun figlio per i contribuenti aventi più di tre figli a carico.
La legge prevede che i coniugi possono accordarsi sulla percentuale da detrarre nel caso entrambi percepiscano un reddito. Tuttavia, qualora non ci sia accordo, è previsto che ciascun coniuge percettore di reddito possa  detrarre nella misura del 50% i figli.

E, in caso di genitori separati e conseguente disgregazione del nucleo familiare, chi può giovare delle detrazioni?
Ai sensi dell’art. 12 TUIR, salvo accordo preventivo tra le parti, in caso di separazione legale, di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione per i figli a carico, in via generale, spetta al genitore affidatario.
Tuttavia, “nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori”. Inoltre, “ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito (incapienza), la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa”.

Cos’altro è possibile detrarre?
Oltre alla detrazione per figli a carico, ma anche per il coniuge e parenti in generale, sono previste altre detrazioni per oneri e spese, indicate nel quadro E del modello 730 quali:
- Detrazioni per spese sanitarie;
- Detrazioni per spesa sanitarie o per veicoli per disabili;
- Detrazioni per mutui ipotecari;
- Detrazioni per spese di istruzione, ecc.
Per quanto attiene la loro ripartizione tra i coniugi, l’art. 12 comma 1 lettera c) del TUIR, detta le seguenti regole:
-   se si tratta di onere sostenuto per i familiari a carico, la detrazione spetterà al contribuente al quale il documento attestante la spesa è intestato (es: scontrino parlante = scontrino dotato di codice fiscale);
-   se il documento che certifica la spesa è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese saranno suddivise tra i genitori sulla base di chi, dei due, ha realmente sostenuto la spesa; tuttavia, se i genitori intendono ripartire le spese in  misura diversa dal 50% dovranno annotare nel documento comprovante la spesa la diversa percentuale di ripartizione;
-   se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, l’intera spesa sarà considerata sostenuta da quest’ultimo, il quale potrà detrarla per l’intero;
La ripartizione percentuale (50% o 100%) prevista per le detrazioni per figli a carico non deve necessariamente essere seguita per le altre spese sostenute per i figli, per le quali non valgono le regole dettate dall’art. 12 comma 1 TUIR.

Avv. Guglielmo Mossuto



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