Con la formula danno esistenziale la
giurisprudenza ha inteso individuare quel danno che deriva dalla rinuncia allo
svolgimento di attività non remunerative per cause che non dipendono dalla
stessa vittima. Si tratta infatti di situazioni gravi ma che
tuttavia non presentavano le caratteristiche né del danno biologico, in quanto
manca una lesione all’integrità psico-fisica,
né al danno patrimoniale poiché non è possibile ravvisare un effettivo danno
economico, né al danno morale, in quanto non vi è un comportamento illecito.
Dopo anni in cui i dubbi circa tale
tipologia di danno erano diventati sempre più numerosi e consistenti (la Cassazione era giunta
persino a stabilire che il danno esistenziale non esisteva come fattispecie
autonoma ma solo come ipotesi rientrante nel danno non patrimoniale), la Suprema Corte , con la sentenza
n. 19963 del 30.08.2013 ha sancito il diritto a un indennizzo a titolo di danno
esistenziale per chi riporta un grave handicap, in seguito a un incidente,
tanto che la sua vita relazionale risulta fortemente compromessa.
Si
ha riguardo, infatti, a quegli sconvolgimenti che irrompono nella vita di un
soggetto, soprattutto sul piano relazionale, che si riflettono in
un’alterazione del suo carattere, delle sue scelte, della sua vita in quanto, ciò che assume portata decisiva è la centralità della persona
e l’integralità del risarcimento.
Con
la sentenza di cui sopra, la
Corte ha riconosciuto invece la necessità di prevedere un
autonomo indennizzo per il danno esistenziale
Il
povero malcapitato si è visto cosi risarcire dall’assicurazione un indennizzo a
titolo di risarcimento per i rapporti che non potrà condividere, per le
attività che non potrà svolgere e per le esperienze che non potrà vivere.
Pertanto,
non dobbiamo fermarci alla prima risposta fornitaci dalle assicurazioni; il
diritto esistenziale è stato riconosciuto anche dalla Cassazione e ciò comporta
il diritto a percepire un indennizzo al riguardo. Adesso ci sono tutti i mezzi
per ottenere quanto spetta senza fermarsi prima di averlo ottenuto!
Avv.
Guglielmo Mossuto
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