martedì 31 maggio 2016




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lunedì 23 maggio 2016

CAMBIARE IL COGNOME: COME AGGIUNGERE IL COGNOME DELLA MADRE A QUELLO DEL PADRE


Talvolta possono verificarsi situazioni che portano a sentire l'esigenza di cambiare il cognome o il nome che una persona ha dalla nascita. Per fare ciò è però necessario aver ricevuto l'autorizzazione del Prefetto.

Tradizionalmente il figlio di una coppia alla nascita prende il solo cognome del padre. Tuttavia la legge riconosce alcuni mezzi grazie ai quali è possibile modificare, in particolari casi, il cognome e il nome [1].
È infatti possibile chiedere che venga aggiunto il cognome materno a quello del padre o addirittura che il cognome paterno venga sostituito con quello della madre, in base al caso concreto.
Ciò può avvenire per vari motivi come ad esempio avere un cognome ridicolo o vergognoso, ma anche per molti altri motivi come in seguito a un provvedimento del Giudice.

Come ottenere la modifica

Per ottenere la modifica del cognome del figlio occorre fare una richiesta al Prefetto della provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione si trova l'ufficio dello stato civile in cui è stato registrato l'atto di nascita.
La richiesta deve essere motivata. Tra le varie giustificazioni ci può essere, ad esempio, l'esistenza di un legame particolarmente profondo e affettivo fra madre e figlio oppure l'appartenenza della madre ad una famiglia famosa, con possibili vantaggi per il figlio derivanti dall'aggiunta del cognome materno. Ma la richiesta può anche essere affiancata a un provvedimento del giudice come quello che dichiara la decadenza della responsabilità genitoriale. In questo caso, il genitore non decaduto potrà presentare la domanda senza che sia necessario il consenso dell'altro.

Ricevuta la richiesta, il Prefetto effettua le proprie valutazioni e, se ritenute valide le motivazioni, trasmette il fascicolo al Ministero dell'Interno affinché emetta il decreto di accoglimento. Il decreto di accoglimento dovrà essere affisso presso il Comune di residenza per 30 giorni e, se previsto, notificato a quelle persone ritenute interessate dalla modifica cosi da informarle della possibilità di opporsi.

Se entro questi 30 giorni nessuno si oppone, il decreto diventerà definitivo e i genitori dovranno presentare in Prefettura una copia dell'avviso di affissione e una relazione del funzionario comunale che attesta l'effettiva affissione per 30 giorni.
A questo punto, il Prefetto emana un decreto con cui autorizza il cambiamento del cognome.

Se il Prefetto ritiene invece di non accogliere detta istanza dei genitori o del figlio maggiorenne, gli interessati potranno proporre ricorso al Tar entro 60 giorni oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

[1] D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, artt. 89-94


ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE: COSA SUCCEDE IN CASO DI TRASFERIMENTO DEL CONIUGE?



ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE: COSA SUCCEDE IN CASO DI TRASFERIMENTO DEL CONIUGE?

Nel caso in cui il coniuge al quale era stata assegnata la casa coniugale si trasferisca altrove, il coniuge comproprietario può presentare istanza al fine di ottenerne a sua volta l'assegnazione.

La vicenda [1].
In sede di divorzio, il Presidente del Tribunale, confermando quanto disposto con la separazione, assegnava alla moglie la casa nella quale i coniugi avevano vissuto e cresciuto i propri figli e della quale entrambi erano proprietari nella misura del 50% ciascuno.
Dopo qualche tempo però la moglie si trasferiva a vivere con il nuovo compagno e i figli in un altro Comune, abbandonando di fatto l'immobile a lei assegnato.
In virtù di ciò, essendo ancora in corso la causa per il divorzio, il marito richiedeva al Tribunale la modifica della precedente decisione. In particolare, lo stesso richiedeva:
  • l'assegnazione dell'immobile a lui, cosi che potesse andarci a vivere con i propri figli
  • la riduzione del contributo al mantenimento dei figli alla luce del fatto che i bambini trascorrevano di fatto lo stesso periodo di tempo con il padre e con la madre

La decisione.
Il Giudice revocava l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, assegnando la stessa al marito.
La decisione del Giudice si fondava sui seguenti punti:
  1. la legge prevede che l'assegnazione dell'abitazione coniugale sia riconosciuta tenendo conto dell'interesse dei figli a continuare a vivere nell'ambiente in cui sono cresciuti.
  2. Per tale motivo la casa può essere assegnata anche al genitore non collocatario ovvero il genitore con il quale i figli non vivono abitualmente e al quale è riconosciuto il diritto di visita e l'obbligo di contribuire al loro mantenimento
  3. nel caso di specie, inoltre, i figli erano di fatto collocati presso entrambi i genitori, vivendo 6 giorni su 14 dal padre, presso il quale restavano anche a dormire

Sviluppi successivi [2]
La moglie che si era già trasferita nel nuovo immobile, in un primo momento, prima della pronuncia del Tribunale, si era dichiarata disponibile al trasferimento del marito nell'immobile a patto che le versasse un'indennità di occupazione.
In seguito, la donna mutava totalmente la propria posizione, decidendo di impugnare l'ordinanza con la quale le era stata revocata l'assegnazione dell'immobile.
Tuttavia, trattandosi di provvedimenti che possono in ogni momento essere modificati o revocati durante il procedimento dallo stesso giudice che le ha pronunciate, l'impugnazione proposta dalla signora veniva dichiarata inammissibile.
A distanza di tempo il padre vive ora stabilmente in quella che era l'abitazione familiare, immobile che condivide con i propri figli che trascorrono con lui praticamente lo stesso tempo che trascorrono con la madre.

[1] Tribunale di Prato, ordinanza del 22/12/2015

[2] Tribunale di Prato, ordinanza del 16/03/2016

lunedì 2 maggio 2016

INVALIDITA' CIVILE: A CHI SPETTA, COME RICHIEDERLA E VICENDE SUCCESSIVE AL VERBALE.



INVALIDITA' CIVILE: A CHI SPETTA, COME RICHIEDERLA E VICENDE SUCCESSIVE AL VERBALE.

Coloro che sono affetti da malattie e menomazioni permanenti possono richiedere l'accertamento dello stato di invalido civile e il conseguente riconoscimento di benefici di carattere economico e sanitario.

Chi ne ha diritto:
Il riconoscimento dello stato di invalido civile spetta a coloro i quali siano infermi. La minorazione può essere di natura fisica, psichica o sensoriale. Questa comunque deve provocare la limitazione o la perdita della capacità lavorativa in misura superiore a 1/3.
Sono considerati invalidi civili anche i minori e gli ultrasessantacinquenni con difficoltà a svolgere le funzioni proprie della loro età.
Come presentare la domanda:
La procedura si articola in tre fasi e il tempo massimo intercorrente tra la prima fase e l'erogazione dei benefici è di 120 giorni.
1. Il primo passo da compiere è quello che coinvolge il medico di base. Spetta a lui infatti presentare il certificato medico telematico con il quale segnala all'INPS le malattie di cui risulta essere affetto il paziente.
Completata l’acquisizione online del certificato, il medico rilascerà al paziente l'attestato di trasmissione nonché la copia originale del certificato firmata dallo stesso. Nel caso di richiesta di visita domiciliare, il medico consegnerà al richiedente anche il certificato di intrasportabilità del paziente.
  1. Il passaggio successivo consiste nella presentazione della domanda di riconoscimento dei benefici all'INPS. Ciò deve essere fatto entro 30 giorni, periodo di validità del certificato medico.
    Il cittadino può presentare direttamente la domanda all'INPS, qualora sia in possesso del codice PIN per accedere al portale telematico, oppure rivolgendosi a patronati o associazioni di categoria.
    N.B. La domanda telematica dovrà essere compilata in OGNI sua parte, avendo cura di inserire il numero del certificato rilasciato da medico, già registrato online, cosi da poter consentire l'abbinamento delle due fasi.
  2. Il terzo ed ultimo step consiste nella visita medica di accertamento presso la Commissione ASL integrata da un medico INPS, nella data che è stata comunicata all'interessato a mezzo raccomandata. Alla visita il soggetto interessato dovrà presentarsi munito di documento d'identità, del certificato medico in originale sottoscritto e di tutta la documentazione sanitaria attestante il suo stato di salute. Qualora lo ritenga necessario ed utile, potrà anche farsi assistere dal proprio medico di fiducia.
Nel caso in cui vi sia una prima assenza ingiustificata, la commissione provvederà ad una nuova convocazione. Due assenze consecutive saranno considerate come una rinuncia, ritenendo che il soggetto non abbia più interesse a godere dei benefici previsti.
Al termine della visita viene redatto il verbale elettronico. Il verbale, di accoglimento o di rifiuto, dovrà poi essere validato dall'INPS che provvederà all'invio al richiedente.
Cosa fare in caso di accoglimento:
In caso di verbale di accoglimento e di conseguente riconoscimento di un beneficio economico l’interessato dovrà completare online, personalmente o tramite il Patronato, la domanda con tutti i dati necessari per l’accertamento dei requisiti socio economici e per la relativa erogazione.
Cosa fare in caso di rigetto:
In caso di verbale di rigetto, l'interessato potrà rivolgersi ad un legale di fiducia al fine di presentare ricorso, entro 180 giorni dalla notifica, dinanzi al Tribunale territorialmente competente. In questo caso è consigliabile rivolgersi allo stesso tempo ad un medico legale che attesti lo stato di salute dell'interessato cosi da poter porre la sua relazione a sostegno delle richieste presentate con il ricorso.