lunedì 23 maggio 2016

ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE: COSA SUCCEDE IN CASO DI TRASFERIMENTO DEL CONIUGE?



ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE: COSA SUCCEDE IN CASO DI TRASFERIMENTO DEL CONIUGE?

Nel caso in cui il coniuge al quale era stata assegnata la casa coniugale si trasferisca altrove, il coniuge comproprietario può presentare istanza al fine di ottenerne a sua volta l'assegnazione.

La vicenda [1].
In sede di divorzio, il Presidente del Tribunale, confermando quanto disposto con la separazione, assegnava alla moglie la casa nella quale i coniugi avevano vissuto e cresciuto i propri figli e della quale entrambi erano proprietari nella misura del 50% ciascuno.
Dopo qualche tempo però la moglie si trasferiva a vivere con il nuovo compagno e i figli in un altro Comune, abbandonando di fatto l'immobile a lei assegnato.
In virtù di ciò, essendo ancora in corso la causa per il divorzio, il marito richiedeva al Tribunale la modifica della precedente decisione. In particolare, lo stesso richiedeva:
  • l'assegnazione dell'immobile a lui, cosi che potesse andarci a vivere con i propri figli
  • la riduzione del contributo al mantenimento dei figli alla luce del fatto che i bambini trascorrevano di fatto lo stesso periodo di tempo con il padre e con la madre

La decisione.
Il Giudice revocava l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, assegnando la stessa al marito.
La decisione del Giudice si fondava sui seguenti punti:
  1. la legge prevede che l'assegnazione dell'abitazione coniugale sia riconosciuta tenendo conto dell'interesse dei figli a continuare a vivere nell'ambiente in cui sono cresciuti.
  2. Per tale motivo la casa può essere assegnata anche al genitore non collocatario ovvero il genitore con il quale i figli non vivono abitualmente e al quale è riconosciuto il diritto di visita e l'obbligo di contribuire al loro mantenimento
  3. nel caso di specie, inoltre, i figli erano di fatto collocati presso entrambi i genitori, vivendo 6 giorni su 14 dal padre, presso il quale restavano anche a dormire

Sviluppi successivi [2]
La moglie che si era già trasferita nel nuovo immobile, in un primo momento, prima della pronuncia del Tribunale, si era dichiarata disponibile al trasferimento del marito nell'immobile a patto che le versasse un'indennità di occupazione.
In seguito, la donna mutava totalmente la propria posizione, decidendo di impugnare l'ordinanza con la quale le era stata revocata l'assegnazione dell'immobile.
Tuttavia, trattandosi di provvedimenti che possono in ogni momento essere modificati o revocati durante il procedimento dallo stesso giudice che le ha pronunciate, l'impugnazione proposta dalla signora veniva dichiarata inammissibile.
A distanza di tempo il padre vive ora stabilmente in quella che era l'abitazione familiare, immobile che condivide con i propri figli che trascorrono con lui praticamente lo stesso tempo che trascorrono con la madre.

[1] Tribunale di Prato, ordinanza del 22/12/2015

[2] Tribunale di Prato, ordinanza del 16/03/2016

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