ASSEGNAZIONE
DELLA CASA FAMILIARE: COSA SUCCEDE IN CASO DI TRASFERIMENTO DEL
CONIUGE?
Nel
caso in cui il coniuge al quale era stata assegnata la casa coniugale
si trasferisca altrove, il coniuge comproprietario può presentare
istanza al fine di ottenerne a sua volta l'assegnazione.
La
vicenda [1].
In
sede di divorzio,
il Presidente del Tribunale, confermando quanto disposto con la
separazione, assegnava alla moglie la casa nella quale i coniugi
avevano vissuto e cresciuto i propri figli e della quale entrambi
erano proprietari nella misura del 50% ciascuno.
Dopo
qualche tempo però la moglie si trasferiva
a vivere con il nuovo compagno e i figli in un altro Comune,
abbandonando di fatto l'immobile a lei assegnato.
In
virtù di ciò, essendo ancora in corso la causa per il divorzio, il
marito richiedeva al Tribunale la modifica della precedente
decisione. In particolare, lo stesso richiedeva:
- l'assegnazione dell'immobile a lui, cosi che potesse andarci a vivere con i propri figli
- la riduzione del contributo al mantenimento dei figli alla luce del fatto che i bambini trascorrevano di fatto lo stesso periodo di tempo con il padre e con la madre
La
decisione.
Il
Giudice revocava
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, assegnando la stessa
al marito.
La
decisione del Giudice si fondava sui seguenti punti:
- la legge prevede che l'assegnazione dell'abitazione coniugale sia riconosciuta tenendo conto dell'interesse dei figli a continuare a vivere nell'ambiente in cui sono cresciuti.
- Per tale motivo la casa può essere assegnata anche al genitore non collocatario ovvero il genitore con il quale i figli non vivono abitualmente e al quale è riconosciuto il diritto di visita e l'obbligo di contribuire al loro mantenimento
- nel caso di specie, inoltre, i figli erano di fatto collocati presso entrambi i genitori, vivendo 6 giorni su 14 dal padre, presso il quale restavano anche a dormire
Sviluppi
successivi [2]
La
moglie che si era già trasferita nel nuovo immobile, in un primo
momento, prima della pronuncia del Tribunale, si era dichiarata
disponibile al trasferimento del marito nell'immobile a patto che le
versasse un'indennità di occupazione.
In
seguito, la donna mutava totalmente la propria posizione, decidendo
di impugnare l'ordinanza con la quale le era stata revocata
l'assegnazione dell'immobile.
Tuttavia,
trattandosi di provvedimenti che possono in ogni momento essere
modificati o revocati durante il procedimento dallo stesso giudice
che le ha pronunciate, l'impugnazione
proposta dalla signora veniva dichiarata inammissibile.
A
distanza di tempo il padre vive ora stabilmente in quella che era
l'abitazione familiare, immobile che condivide con i propri figli che
trascorrono con lui praticamente lo stesso tempo che trascorrono con
la madre.
[1]
Tribunale di Prato, ordinanza del 22/12/2015
[2]
Tribunale di Prato, ordinanza del 16/03/2016
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