mercoledì 29 luglio 2015

RICORSO PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE #aiuto@avvocatomossuto.it


TRIBUNALE DI FIRENZE
RICORSO EX ART. 710 C.P.C.

Nell’interesse del Sig. TIZIO, nato in Firenze il _____________ (CF._______________) e residente a _____________Via________ n.___, elettivamente domiciliato in Firenze al Viale dei Mille n. 82 presso lo studio dall’Avv. Guglielmo Mossuto C.F. _________________, che lo rappresenta e difende (il quale dichiara sin d’ora di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax 055-581011 o all’indirizzo e-mail avvocatomossuto@tin.it oppure all'indirizzo di posta certificata guglielmo.mossuto@firenze.pecavvocati. ),  giusta procura a margine del presente atto
CONTRO
CAIA, nata a _________ C.F. _________________, residente in____________ n.____.

PREMESSO IN FATTO

che con decreto______veniva omologata dal Tribunale di _______in persona del Presidente Dott. ________________________ la separazione consensuale tra Tizio e CAIA (doc.1)
che tra le statuizioni di carattere economiche assunte di comune accordo tra i coniugi era compreso anche il pagamento della somma di € ______ che il Sig. TIZIO s’impeganva a versare alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della ex moglie, almeno fin tanto che la stessa non avesse raggiunto l’indipendenza economica;
che nel ricorso per separazione consensuale la Sig.ra Caia dichiarava di percepire uno stipendio mensile netto pari ad € _____
che a seguito dell’omologa di separazione, è emerso che la signora CAIA, non più gravata da oneri di locazione in quanto ha ormai da diverso tempo intrapreso una nuova convivenza con un nuovo compagno, ha migliorato la propria posizione lavorativa e conseguentemente il proprio reddito da lavorodiepndente, percependo uno stipendio mensile di gran lunga superiore a quanto dichiarato in sede di separazione;
che viceversa, il reddito mensile del SIg. TIZIO è notevolmente diminuito a causa della crisi finanziaria oltre ad essere gravato di un mutuo ipotecario contratto con l’istituto di credito_____
Di fatto, al netto delle rate inerenti al mutuo ipotecario, al Sig. TIZIO non residuano sufficienti entrate tali da garantire al tempo stesso la propria sussistenza ed il contributo al mantenimento della ex-moglie;
Nonostante i diversi tentativi esperiti, ad oggi non è stato possibile raggiungere un accordo economico in punto di quantum.
IN DIRITTO

L'art. 710 cpc prevede che le parti possano sempre chiedere la modifica dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
***
Tanto premesso, il Sig. TIZIO come sopra rappresentato, difeso e domiciliato rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, in camera di consiglio, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertata la modifica della situazione abitativa in parziale modifica delle condizioni di separazione di cui ai punti sopra esposti nel verbale di separazione omologato il 12.01.2011 :

IN VIA PRINCIPALE:
dichiararsi non più dovuto l’assegno mensile di mantenimento a favore della convenuta, per il venir meno dei presupposti sostanziali per cui era stato concesso nel giudizio per separazione consensuale.
IN VIA SUBORDINATA:
ridurre l’assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente alla convenuta in termini di Giustizia, tenendo presente l’avvenuto acrescimento del reddito della SIg. CAIA e delle disagiate condizioni economiche dell’obbligato.

Si produce:
copia ricorso per separazione omologata
documenti comprovanti su quello che vogliamo sostenere...... ;

Firenze, ________


Avv. Guglielmo Mossuto

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