mercoledì 12 novembre 2014

LIMITI AL PIGNORAMENTO DI STIPENDI, CREDITI E PENSIONI





Una sentenza o un decreto del giudice che vi dia ragione e vi riconosca come creditori, può non essere sufficiente per riuscire a riscuotere concretamente quanto vi spetta...

Occorre rivolgersi ad un legale esperto del settore ed in grado di muoversi nel migliore dei modi al fine di individuare il credito più adatto ad essere pignorato.

Una volta accertata l'esistenza di crediti spettanti al debitore nei confronti di terzi, è possibile effettuare il pignoramento, a patto che i suddetti crediti non rientrino tra quelli impignorabili.

Andiamo per gradi.

Come noto salari, stipendi, pensioni e altre indennità relative al rapporto di lavoro, di norma, possono essere soggetti al pignoramento di 1/5 della loro entità, da parte del creditore.

Qualora si proceda per il recupero di un credito alimentare è possibile effettuare il pignoramento dei suddetti beni anche in misura superiore ad 1/5 e più precisamente in quella che venga, nel caso concreto, stabilita dal giudice dell'esecuzione.

Determinati crediti sono qualificati per legge come impignorabili o pignorabili solo entro alcuni rigorosi limiti. Ad esempio, le pensioni di invalidità, sono da considerare parzialmente impignorabili, in quanto possono essere soggette a trattenuta da parte del creditore solo per l'importo superiore ai
€ 525,89 (Corte di Cassazione, sentenza n. 6548, del 22.03.2011).

Crediti impignorabili

I crediti alimentari sono impignorabili, a meno che non sia il Presidente del Tribunale o un giudice da lui stesso delegato, a derogare esplicitamente a tale regola generale.

Alle stesso modo risultano impignorabili:

- i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o sostentamento erogati in favore di persone iscritte nelle cosiddette “liste dei poveri”;

- i contributi di maternità;

- i crediti dovuti per malattia;

- i crediti legati alla polizza assicurativa sulla vita;

- i fondi di previdenza e assistenza costituiti dall'imprenditore in favore dei propri dipendenti (come stabilito dall'art. 2117 c.c.) ;

- i fondi stanziati da un ente pubblico per corrispondere il TFR ai propri dipendenti;

- le quote del socio di una società di persone o di una cooperativa, finchè le stesse rimangono in vita.


Il decreto Salva Italia

E' importante evidenziare che il decreto “Salva Italia”, emanato nel 2012 dal governo Monti, al fine di combattere l'evasione fiscale e di tracciare tutti i movimenti di denaro, ha di fatto imposto l'obbligo per milioni di contribuenti di aprire un conto corrente sul quale dovranno essere versati gli stipendi e le pensioni, per gli importi superiori ai € 1.000,00.

Una volta effettuato il bonifico, relativo allo stipendio e/o alla pensione, tali somme andranno a “confondersi” con le somme ivi giacenti e a quel punto sarà possibile effettuare il pignoramento, da parte di un eventuale creditore, senza alcun rispetto delle limitazioni imposte per legge (il suddetto limite di 1/5 che vale come regola generale per il pignoramento di salari e pensioni).

L'ingiustizia di tale normativa è palese in quanto priva i debitori, pensionati e lavoratori dipendenti in primis, di qualsiasi garanzia a tutela delle proprie principali fonti di sostentamento, rischiando in tal modo di causare gravi difficoltà economiche per interi nuclei familiari.
 
Avv. Guglielmo Mossuto

Nessun commento:

Posta un commento