venerdì 22 marzo 2013

LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI: consensuale, giudiziale, ed affidamento dei figli.



LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

La separazione personale dei coniugi è un istituto fondamentale di quella branca del diritto civile, definito Diritto di famiglia.

Tale istituto è  regolamentato dalle norme del codice civile
 (artt. 150 e ss.),  e dal codice di  procedura civile.
La disciplina che il codice stesso dedica a questo istituto distingue due differenti modalità di procedimento detti rispettivamente “separazione consensuale” e “separazione giudiziale”.

Separazione consensuale

La separazione consensuale è quel procedimento attraverso il quale sia il marito che la moglie, di comune accordo, decidono di separarsi, individuandone condizioni comuni.
Ne consegue che presupposto essenziale per addivenire ad una separazione di questo tipo è l’accordo di entrambi i coniugi sulle diverse questioni che possono o hanno già investito, l’unione matrimoniale (diritti patrimoniali, mantenimento del coniuge debole, diritti di visita e mantenimento della prole, assegnazione della casa coniugale).
In tal caso l’autorità giudiziaria avrà una funzione dichiarativa.
 Il tribunale infatti, mediante decreto di omologa, renderà efficace la separazione secondo le condizioni determinate dalle parti.

Il procedimento ha inizio con il deposito del ricorso, che può essere sottoscritto da uno o da entrambi i coniugi.
 In tale ricorso possono essere contenute le modalità (eventualmente già concordate) della separazione, ma in ogni caso è sufficiente l’asserzione che si è raggiunto l’accordo che si ritiene possa essere raggiunto.

All’udienza fissata dinanzi al Presidente del Tribunale competente, i coniugi dovranno comparire personalmente affinché possa essere esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del Presidente del Tribunale. 
Quest’ultimo potrà altresì adottare eventuali provvedimenti che riterrà necessari ed urgenti.
Qualora tali accordi vengano ritenuti equi e non pregiudizievoli per i figli, la separazione verrà omologata di diritto.

Separazione giudiziale

Differentemente dalla separazione consensuale, la separazione  giudiziale presuppone il mancato accordo tra i due coniugi.
In tal caso il ricorso viene presentato da uno solo dei coniugi e notificato, a seguito di fissazione dell’udienza dinanzi al Tribunale, all’altro coniuge.
La prima udienza del giudizio prevede anche in questo caso la comparizione personale dei coniugi e avviene con le medesime modalità della separazione consensuale. 

In tale fase infatti il Presidente del Tribunale può adottare i provvedimenti che ritenga necessari ed urgenti a tutela dell’altro coniuge e della prole ( ad es. Assegno di mantenimento ed assegnazione della casa coniugale).

Successivamente, il procedimento si svolge secondo le forme del procedimento ordinario al termine del quale verrà emessa una sentenza di separazione.

 Ad ogni modo, le condizioni stabilite in sede di separazione giudiziale,  possono essere modificate o revocate allorquando intervengano fatti nuovi che mutano la situazione di uno dei due coniugi o del rapporto con i figli.

Tale modifica potrà essere fatta con un ulteriore procedimento di “modificazione delle condizioni di separazione”.

 A seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975 è stata eliminata la necessità di una colpa come fondamento del diritto di chiedere la separazione, che oggi, prescinde dal consenso dell’altro coniuge e può essere fatto dipendere da “fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole”, mentre l’eventuale violazione dei dovrei che derivano dal matrimonio può costituire – solo a richiesta di uno dei coniugi- fondamento di una pronuncia accessoria, con la quale viene dichiarato a quale dei coniugi è addebitabile la separazione.

Una delle caratteristiche che differenzia la separazione dal divorzio è il carattere transitorio della separazione stessa. In ogni momento (durante la vigenza della separazione) la coppia può ricongiungersi senza alcuna formalità, facendo cessare gli effetti prodotti dalla separazione.
Tuttavia, per rendere formale la riconciliazione, i coniugi possono anche recarsi presso il Comune di appartenenza e rilasciare un’apposita dichiarazione.
Per rendere formale la riconciliazione, oltre all'accertamento giudiziario, è possibile per i coniugi recarsi al Comune di appartenenza per rilasciare un'apposita dichiarazione.

Affidamento dei figli

L'affidamento dei figli in caso di separazione è oggi disciplinato dalle norme introdotte con la Legge n. 54 dell’8 febbraio 2006. Tale legge pone alla base di tutta la normativa l’interesse preminente del minore .
 Il principio fondamentale, nonché linea guida dell’intera riforma, è che, in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Pertanto, in sede di separazione e salvo diverso accordo tra i coniugi, il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (affidamento condiviso) oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati (affidamento esclusivo), sempre e comunque considerando l'esclusivo interesse della prole.

Il giudice, di volta in volta, e dopo aver valutato le singole situazioni familiari, determina inoltre i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione della prole.

Nella ipotesi dianzi descritta di affido condiviso, chiaramente la potestà sui figli resterà per entrambi i genitori in  egual misura. Pertanto entrambi avranno diritto a vedere il figlio e a trascorrere del tempo con loro.
Differentemente, nell’ipotesi di affido esclusivo, la potestà resta al solo coniuge affidatario.
In tal caso (che si verifica ormai in ipotesi limitatissime) il coniuge affidatario avrà non solo la potestà in via esclusiva ma anche l'usufrutto legale sui loro beni.
Generalmente, il genitore non affidatario è tenuto a versare un assegno di mantenimento per la prole.
Da tale incombente il genitore potrà essere esentato solo se il figlio abbia raggiunto la maggiore età e sia economicamente indipendente.
L'assegno viene versato mensilmente e devono essere corrisposte anche le somme relative alle spese considerate straordinarie (ad es.  ricreative, mediche, sportive o per le vacanze).
L'importo, per legge, deve essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il medesimo criterio dell’interesse preminente dei figli, è altresì il criterio guida e determinante per stabilire a quale dei coniugi sarà assegnato il godimento della casa familiare come precisato nell’art. 155-quater del c.c..

 Avv. Guglielmo Mossuto

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