venerdì 1 marzo 2013

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE: NON E' REATO SE NON VERSA L'ASSEGNO!



Dai risvolti seriamente imprevedibili è la sentenza n. 7372/13 con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che il papà che non versa l'assegno di mantenimento al figlio non commette reato, anche nell'ipotesi in cui fruisce dell'indennità di disoccupazione.
Anche in questo caso il criterio guida adottato dalla  Suprema Corte resta il parametro del sostentamento minimo non garantito dalla poco sostanziosa indennità.
IL FATTO:
Protagonista della storia è un padre al quale, in sede penale, veniva contestata la violazione degli obblighi di assistenza familiari in quanto manca di versare con puntualità .
L'inadempienza, protratta per sei mesi, portava il Tribunale in 1 grado a emettere sentenza di condanna poi confermata in appello.
L'uomo tuttavia non s'è dato per vinto e presentava ricorso per cassazione affermando che la Corte d'Appello non aveva approfonditamente considertao la situazione si concreta difficoltà economica in cui lo stesso versava, in quanto la stessa indennità di disoccupazione non consentiva neanche il proprio sostentamento.
LA DECISIONE: 
La Cassazione analizzato il ricorso, accoglieva le richieste del padre.

La condanna per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, - spiegano gli  Ermellini -  non può prescindere da un vaglio scrupoloso circa la concreta "incidenza del riscontrato stato di disoccupazione" sulla possibilità di adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza che gravano sul genitore, considerando la posizione della prole.
Difatti, se il solo stato di disoccupazione, non è elemento sufficiente per escludere il dovere di fornire sostentamento alla famiglia, può però esserlo la documentazione, allegata da parte dell'interessato, che prova  l'effettiva "difficoltà economiche tali da tradursi in un vero e proprio stato di indigenza".
In sostanza è necessario che tale stato venga documentato e provato anche in presenza dell'indennità di disoccupazione.
Appare dunque evidente l'importanza di questa statuizione.
Ancora una volta, pronunciandosi in tal senso, i giudici di legittimità hanno voluto ribadire la necessità concreta di svolgere, in sede di merito, caso per caso l'accertamento sulle reali disponibilità economiche dei genitori, nella fattispecie i padri separati / divorziati.

Guglielmo Mossuto 



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